CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18634/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i d di \jf r\ (t) rs,1 2-0 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 16/06/2022, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per due rapine aggravate. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che la motivazione della sentenza impugnata era stata depositata oltre i termini previsti nel dispositivo, per cui avrebbe dovuto essere notificata non solo al difensore, ma anche all'imputato, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in virtù del fatto che era stata disposta la sospensione dei termini massimi di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 cod. proc. pen. durante il termine per il deposito della sentenza; vista la misura cautelare in atto, il Presidente della Corte di appello avrebbe dovuto disporre un nuovo termine per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 154 comma 4-bis disp.att. cod. proc. pen. con notifica all'imputato. 1.2 II difensore eccepisce il difetto e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. 1.3 Il difensore eccepisce il difetto e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod. pen. 1.4 II difensore eccepisce il difetto e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che "la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., durante il periodo stabilito dall'art. 544, commi 2 e 3, cod. proc. pen. per la stesura della motivazione, cessa alla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice nel dispositivo, con la conseguenza che da tale data riprendono a decorrere i termini di fase della custodia cautelare" (Sez.U., n. 33217 del 25/05/2016, PM in proc. Cozzolino, Rv. 267354 - 01); pertanto, non vi è stata alcuna proroga della sospensione della custodia cautelare, e quindi nessun interesse sul punto ha il ricorrente.1.2 Relativamente ai rimanenti motivi di ricorso, gli stessi pretendono di fornire una valutazione dei fatti diversa da quella operata dalla Corte di appello, operazione non consentita in sede di legittimità, visto che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. L'inammissibilità dei motivi di ricorso si estende, ai sensi dell'art. 585 comma 4 cod. proc. pen., ai motivi nuovi: infatti, si deve ribadire che "l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione" (Sez.5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore d