CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 22522/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 56, 624-bis, 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo di ricorso, che denuncia il mancato rilievo officioso della eccessività della pena inflitta al ricorrente e dell'illegittimità dell'applicazione nei suoi confronti della recidiva contestata, è manifestamente infondato, posto che è rilevabile d'ufficio la sola illegalità della pena determinata dall'applicazione di sanzione "ah origfne" contraria all'assetto normativo vigente, perché di specie diversa da quella di legge o irrogai:a in misura superiore al massimo edittale (Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Rv. 283689); illegalità che, all'evidenza, non comprende, pertanto, neppure l'eventuale illegittima applicazione di circostanze aggravanti, come la recidiva; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]