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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26546/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale locale con la quale era stato condannato in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990.

2. Il ricorso è inammissibile innanzitutto perché presentato dall'imputato personalmente (per la inammissibilità del ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall' imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista, si vedano Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475).

Inoltre, l'unico motivo di ricorso con cui si lamenta, cumulativamente, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione prospetta deduzioni generiche, senza che possano individuarsi i passaggi argomentativi della sentenza impugnata asseritamente viziati e non indica le ragioni di diritto o i dati di fatto che valgano a sorreggere le deduzioni difensive.

Esso non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su argomentazioni del tutto aspecifiche che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

E' principio costante quello secondo cui è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza impugnata, senza indicare precise carenze argomentative o illogicità della motivazione, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inam P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale locale con la quale era stato condannato in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. 2. Il ricorso è inammissibile innanzitutto perché presentato dall'imputato personalmente (per la inammissibilità del ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dall' imputato anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista, si vedano Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Rv. 281475). Inoltre, l'unico motivo di ricorso con cui si lamenta, cumulativamente, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione prospetta deduzioni generiche, senza che possano individuarsi i passaggi argomentativi della sentenza impugnata asseritamente viziati e non indica le ragioni di diritto o i dati di fatto che valgano a sorreggere le deduzioni difensive. Esso non è deducibile in sede di legittimità perché fondato su argomentazioni del tutto aspecifiche che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). E' principio costante quello secondo cui è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza impugnata, senza indicare precise carenze argomentative o illogicità della motivazione, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inam P.Q.M
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