CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 1964
Cassazione n. 39743/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/04/1964 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/02/1967 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/07/1970 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/08/1970 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/11/1994 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; lette le note di trattazione scritta dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 15 settembre 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Verona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 110-642 cod. pen. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti. 2.1. Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] atti di impugnazione dei due ricorrenti sono formalmente distinti, ma, per quanto attiene alla formulazione dell'unico articolato motivo, sono testualmente sovrapponibili. Con essi si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 192 e 194, comma 3, cod. proc. pen. e mancanza di motivazione riguardo alla valutazione degli elementi di prova posti a sostegno della ribadita affermazione di responsabilità. È stato erroneamente attribuito un valore confessorio alle dichiarazioni rese all'investigatore privato incaricato dalla Compagnia assicuratrice, dovendosi viceversa considerare le stesse come mere valutazioni personali (peraltro, non contrastanti tra loro, poiché in concreto descrivono in un'ottica soggettiva, anche nei riferimenti topografici, un medesimo fatto). La relazione dell'investigatore, d'altronde, era un mero atto interno, in difetto di autorizzazione alla divulgazione, e il suo autore non potrebbe comunque esprimere apprezzamenti scissi dalle valutazioni tecniche. In ogni caso, manca qualsiasi prova di accordi preventivi o successivi, di modo che, di fronte a una documentazione sanitaria e commerciale coerente con la versione degli imputati, apparirebbe illogica la prevalenza data alle congetture dell'investigatore. 2.2. Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il primo e il secondo motivo, si eccepisce, rispettivamente, la violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, dal momento che l'importo dell'eventuale risarcimento di cui avrebbero potuto beneficiare sarebbe stato quantificato in soli euro 200/300 e ricorrevano tutti gli altri requisiti di legge. Il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità da parte della Corte di appello si fonderebbe su un ragionamento illogico e contraddittorio, che valorizza il coinvolgimento di più persone e il comportamento post delictum di taluni di loro, sulla scorta di un mero convincimento soggettivo. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75). [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Per quanto attiene all'affermazione di penale responsabilità, contestata nei ricorsi di Villani e Vinciguerra, entrambi i ricorrenti, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si sono per lo più limitati a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese, con motivazione del tutto coerente e adeguata che non è stata in alcun modo sottoposta ad autonoma e argomentata confutazione. La natura meramente reiterativa impone di considerare non specifici tali motivi, avuto riguardo alla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, che non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di genericità (in tal senso, tra le molte, Sez. 6, n. 11008 del 11/02/2020, Bocciero, Rv. 278716; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 1.1. La sentenza di secondo grado premette, correttamente, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che il perito assicurativo è soggetto affatto estraneo ai titolari degli obblighi di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen. e pertanto le dichiarazioni a lui rese volontariamente, trasfuse nell'elaborato scritto, sono pienamente utilizzabili (cfr., in termini, Sez. 2, n. 1731 del 21/12/2017, dep. 2018, Colella, Rv. 272674. Sez. 2, n. 17577 del 23/03/2023, Carpino, non massimata, ha d'altronde escluso l'automatica applicabilità agli investigatori privati dello statuto dell'attività di investigazione difensiva). L'utilizzabilità prescinde ovviamente dal contenuto confessorio, o meno, di quanto dichiaratogli da terzi. La riservatezza della relazione è riferita poi alle dinamiche tra l'investigatore e la società che gli ha conferito l'incarico; una volta che quest'ultima produca, ritualmente, il documento in giudizio, nessuna questione può porsi al riguardo. 1.2. Al contrario delle prospettazioni difensive, la prova della responsabilità non è stata ricavata da una supina accettazione delle sole personali opinioni dell'investigatore o in genere della sua relazione: la motivazione è assai più ampia e, in questo suo elaborato percorso argomentativo, non è incisa dalle censure dei ricorrenti. Notano infatti i giudici di appello come le alternative versioni offerte dagli imputati non siano idonee a superare le plurime e insanabili contraddizioni in merito alle modalità, ai tempi e alle conseguenze del presunto incidente, presenti non solo nelle dichiarazioni rese all'incaricato dell'assicurazione, ma anche in sede di interrogatorio delegato (assistiti quindi da tutte le garanzie di legge). In particolare, si stigmatizzano le minacce al verificatore dell'assicurazione, le inverosimili denunce di sue pressioni psicologiche, le inesattezze in punto di date/orari/località/dinamica dell'impatto/danni dei veicoli, la totale irrilevanza delle foto allegate da [OSCURATO:PERSONA], il mancato ricordo della firma del modulo di constatazione amichevole da parte di [OSCURATO:PERSONA] (peraltro la sottoscrizione ivi apposta in calce apparirebbe ictu ()cui/ diversa da un'altra sicuramente riconducibile all'imputata), la estrema genericità della certificazione sanitaria offerta dai due [OSCURATO:PERSONA] (basata sulle loro sole dichiarazioni, in assenza di segni evidenti, e con rifiuto della terapia antalgica proposta dal pronto soccorso), le plurime versioni offerte dal co-imputato Toma in merito al ritiro della [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di ciò, non è affatto dirimente, la mancata prova di una pregressa conoscenza tra le parti, che avrebbe, nel caso, al più costituito un ulteriore elemento di conferma dell'ipotesi accusatoria. Questo fluido percorso argomentativo, congruo, coerente con le risultanze processuali e privo di vizi logico-giuridici, è dunque incensurabile in questa sede di legittimità. 1.3. I motivi di ricorso in questione sono dunque generici, nei termini sopra indicati, non consentiti, laddove postulano un'impossibile rilettura del compendio probatorio nel giudizio di legittimità, e comunque manifestamente infondati. 2. Per quel che attiene alla invocata particolare tenuità del fatto, i giudici lagunari hanno tenuto conto - oltre che delle modalità della condotta (perpetrata con il coinvolgimento di più persone, pervicaci nell'insistere nelle pretese, anche man mano che la loro infondatezza appariva sempre più chiaramente) e della significativa intensità del dolo degli imputati - della non esiguità del danno o del pericolo, visto l'importo complessivamente derivante dalla pluralità di richieste risarcitorie avanzate dagli imputati. L'apparato motivazionale è sicuramente congruo nell'illustrare il giudizio sulla tenuità, all'esito di una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta: non è infatti necessaria la disamina di tutti gli elementi, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti, come, nel caso di specie, la gravità della macchinazione criminosa e l'ammontare totale dell'indennizzo richiesto (cfr. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647). 3. Tutti i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila