Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 37558/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agii artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] dal 1 maggio 2010 al 30 marzo 2014); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, sottoscritto dal difensore, consta di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. ed eccepisce la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, esendo stata illegittimamente disattesa l'istanza di rinvio dell'udienza del 14 marzo 2024, nel processo di appello a carico del ricorrente, per legittimo impedimento per Concomitanti impegni professionali del suo unico difensore, è manifestamente infondatO, risultando, dal consentito esame degli atti: 1) che l'istanza di rinvio era stata deposltata alle ore 15:19 del giorno 13 marzo 2024 per l'udienza 14 marzo 2024; 2) che la data dell'udienza nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Palmi era conosciuta dal difensore fin dal novembre 2023; 3) che l'epoca della conoscenza della data dell'udienza nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] presso il TribUnale di [OSCURATO:PERSONA] non era stata documentata con la dovuta specificità, dal morhento che il difensore del ricorrente non aveva prodotto la ricevuta di notifica del decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; che, pertanto, l'esame del fatto processuale dà conto di come la Corte di appello, nel decidere per il rigetto dell'istanza di differimento dell'udienza del marzo 2024, si sia, dunque, attenuta all'insegnamento impartito dal diritto vivente, secondo cui l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena cbnosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art.102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez.

U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912), e secondo cui, nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 cod. proc. pen.. (Sez.

U, n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244109). - che il secondo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni interamente versate fatto, mira a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu ()cui/ di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di rtacroscopica evidenza (vedasi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte t ,rritoriale ha ritenuto certa la riconducibilità del fatto all'imputato in quanto lo stessO è risultato essere il titolare ed il gestore dell'esercizio commerciale che beneficiava dei consumi indebiti); - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di EuR) 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagOmento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso I'll settembre 2024 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agii artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] dal 1 maggio 2010 al 30 marzo 2014); - che il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, sottoscritto dal difensore, consta di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia violazione dell'art. 420-ter cod. proc. pen. ed eccepisce la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, esendo stata illegittimamente disattesa l'istanza di rinvio dell'udienza del 14 marzo 2024, nel processo di appello a carico del ricorrente, per legittimo impedimento per Concomitanti impegni professionali del suo unico difensore, è manifestamente infondatO, risultando, dal consentito esame degli atti: 1) che l'istanza di rinvio era stata deposltata alle ore 15:19 del giorno 13 marzo 2024 per l'udienza 14 marzo 2024; 2) che la data dell'udienza nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Palmi era conosciuta dal difensore fin dal novembre 2023; 3) che l'epoca della conoscenza della data dell'udienza nel processo a carico di [OSCURATO:PERSONA] presso il TribUnale di [OSCURATO:PERSONA] non era stata documentata con la dovuta specificità, dal morhento che il difensore del ricorrente non aveva prodotto la ricevuta di notifica del decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; che, pertanto, l'esame del fatto processuale dà conto di come la Corte di appello, nel decidere per il rigetto dell'istanza di differimento dell'udienza del marzo 2024, si sia, dunque, attenuta all'insegnamento impartito dal diritto vivente, secondo cui l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena cbnosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art.102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912), e secondo cui, nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 cod. proc. pen.. (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244109). - che il secondo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, non è consentito in questa sede, giacché, tramite argomentazioni interamente versate fatto, mira a sollecitare una rivalutazione delle prove poste a fondamento del giudizio di responsabilità, siccome formulato da entrambi i giudici di merito nelle loro conformi decisioni, in assenza di specifica allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime, capaci, cioè, ictu ()cui/ di scardinare la tenuta dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, che non risulta inficiato da illogicità di rtacroscopica evidenza (vedasi pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata, in cui la Corte t ,rritoriale ha ritenuto certa la riconducibilità del fatto all'imputato in quanto lo stessO è risultato essere il titolare ed il gestore dell'esercizio commerciale che beneficiava dei consumi indebiti); - rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di EuR) 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagOmento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll settembre 2024 I
Sentenza Cassazione n. 37558/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris