CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2025
Cassazione n. 29044/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; g Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, articolando un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 10 del d.lgs. 74 del 2000; Considerato che il motivo, oltre a prospettare deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatti che sorreggono le richieste, espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la materialità della condotta ascritta al ricorrente in quanto, così come dichiarato dall'ufficiale di polizia giudiziaria, autore dell'accertamento fiscale: a) l'imputato, all'epoca legale rappresentante della "[OSCURATO:SOCIETA]."., con riferimento alla documentazione contabile relativa all'anno 2017, consegnò solo le fatture emesse dalla precisata ditta con numerazione progressiva da 1 a 17; b) fu però possibile identificare l'esistenza di altre fatture emesse dalla "[OSCURATO:SOCIETA].", per un importo complessivo di quasi 460.000,00 euro, attraverso la banca dati denominata "spesometro"; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.