CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10889/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Milano del 10 ottobre 2023 che ha confermato la sentenza del tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], di condanna alle pene di legge per il delitto cui all'art. 624 bis comma 2 cod. pen.. 1.1.Ha promosso ricorso per cassazione l'imputato in persona, che ha dedotto un unico motivo di ricorso, sempre e solo sottoscritto personalmente, con il quale ha lamentato vizi di violazione di legge e della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, statuita in assenza della prova dell'attribuibilità del fatto al medesimo.Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.11 ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore) (cfr. sez. Unite, n. 8914 del 21/12/17, Aiello, Rv. 272010). 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ravvisandosi profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende. C