CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15887/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Trieste;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni formulate dal [OSCURATO:PERSONA] BattistaBertolini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;sentiti i difensori di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA] e avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trieste ha rigettatol’impugnazione proposta contro la sentenza con cui il G.U.P. del Tribunale di Udineaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato continuato previsto dagli artt. 48e 479 cod. pen.2. L’imputato, tramite i propri difensori di fiducia, ha proposto ricorso con-tro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con un primo motivo si denuncia contraddittorietà o illogicità manifestadella motivazione. La Corte d’Appello, pur riconoscendo che i registri di abbatti-mento della riserva di caccia erano stati correttamente compilati, ha rilevato chenelle tabelle riepilogative e nelle relazioni consuntive erano stati erroneamenteconteggiati, in difformità da quanto previsto dall’art. 14 del piano faunistico regio-nale, anche i capi uccisi ma rinvenuti successivamente. A questo riguardo però lasentenza impugnata non tiene conto della scarsa chiarezza del piano faunisticoregionale, che non consente, nella compilazione delle tabelle e delle relazioni, didistinguere le cause della morte dei vari capi; in particolare, la semplice distinzionefra capi abbattuti e capi successivamente rinvenuti morti non contempla, riguardoa questi ultimi, l’ipotesi in cui siano stati a loro volta uccisi. E che la normativa sulpunto non sia chiara lo conferma il fatto che il responsabile delegato di posizioneorganizzativa della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] abbia emesso sul punto un’appo-sita nota indirizzata ai presidenti dei [OSCURATO:PERSONA] specificando che i capi de-ceduti per morte naturale devono essere indicati nei registri di abbattimento manon devono essere conteggiati ai fini del completamento del piano di prelievo.2.2 Con il secondo motivo si denuncia contraddittorietà o illogicità manife-sta della motivazione con riguardo al riferimento, nella sentenza impugnata, all’ir-rilevanza di visti e controfirme apposti da altri soggetti. La Corte d’Appello ha in-fatti trascurato che il registro degli abbattimenti è un documento nel quale noninterviene solo il Direttore della riserva ma che è frutto del contributo anche delpersonale della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], come si rilevaagevolmente dal fatto che dalla stessa consultazione del documento risultino se-gni grafici chiaramente apposti da persone differenti; in particolare, le indicazionifornite dal Direttore della riserva sono meri atti preparatori sui quali successiva-mente intervengono rappresentanti di organi pubblici che, di fatto, danno all’attola sua veste definitiva. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] che ha concorso allaformazione del registro non ha rilevato alcuna anomalia nel conteggio dei capiabbattuti e il [OSCURATO:PERSONA], quale Direttore della riserva, si è poi limitato inevitabilmentea recepire le indicazioni apposte da tale organo. Semmai, dunque, si può parlaredi un errore della [OSCURATO:PERSONA] ma non di una falsificazione da parte del [OSCURATO:PERSONA].2.3 Con il terzo motivo si denuncia inosservanza o erronea applicazionedella legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto ai finidell’applicazione della legge penale. Secondo l’art. 14.2 del piano faunistico regio-nale la registrazione dei capi abbattuti deve avvenire su un apposito modulo in cuialcuni dati (“classe verif.” e “età verif.”) sono riportati a cura della CommissioneDistrettuale del [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, tale [OSCURATO:PERSONA], prima della reda-zione di tabelle riepilogative e relazioni consuntive, deve effettuare una verifica dicrani e mandibole dei capi abbattuti; ed è proprio sulla base di tale verifica che (v.allegato alla delibera regionale 1420/2015) la riserva di caccia deve poi redigerela relazione consuntiva. In sintesi, dunque, il Direttore della riserva ha una fun-zione meramente esecutiva in quanto è tenuto a conformarsi alle indicazioni dellaCommissione [OSCURATO:PERSONA].2.4 Con il quarto motivo si deduce contraddittorietà o manifesta illogicitàdella motivazione. La Corte d’Appello ha rilevato che, mentre per l’anno venatorio2017/2018 e per il 2018/2019 il [OSCURATO:PERSONA] ha indicato distintamente i capi abbattuti ei capi rinvenuti nella relazione consuntiva e compilato la tabella riepilogativa conl’indicazione del prelievo della specie, nelle successive annate ha rimosso le parole“prelievo della specie” e non ha compilato la tabella relativa ai capi rinvenuti; daquesto è stato dedotto che il [OSCURATO:PERSONA] ha progressivamente adottato degli accorgi-menti per nascondere il numero dei capi rinvenuti morti. Osserva il ricorrente chea partire dall’anno venatorio 2019/2020 il modulo della tabella è stato modificatoe che nel caso di specie non è stata eliminata la dicitura “prelievo della specie” inquanto è stato semplicemente stampato e allegato alla relazione il file di tipo excelreperibile sul sito della Regione. Illogica poi l’affermazione riguardante l’omessacompilazione della tabella riservata ai capi rinvenuti morti, poiché nell’annata diriferimento, caratterizzata dall’emergenza Covid, è verosimile che la riduzionedella circolazione delle persone abbia causato anche una minore incidenza dei rin-venimenti e delle morti dei capi per investimento da parte di veicoli.2.5 Con il quinto motivo si deduce contraddittorietà o manifesta illogicitàdella motivazione. La Corte d’Appello ha affermato che lo scopo del [OSCURATO:PERSONA] era au-mentare artificiosamente il numero dei capi abbattuti per il timore di non raggiun-gere gli obiettivi fissati dal piano faunistico e per scongiurare il pericolo che venisseassegnato alla riserva, per il futuro, un numero più ridotto di animali. La diminu-zione degli abbattimenti, tuttavia, riguardava solo una specie (capriolo) e ciò cheinoltre conta rilevare è che il [OSCURATO:PERSONA] aveva sempre compilato correttamente il regi-stro degli abbattimenti indicando anche i capi rinvenuti morti, a differenza di ciòche accadeva nelle altre riserve di caccia. Peraltro, la documentazione acquisitadimostra ancora l’oscurità della normativa, tanto che il direttore di altra riserva harilevato che il modulo della relazione consuntiva non prevedeva l’indicazione dellecause di morte e la Regione rispondeva con la nota citata nel primo motivo.2.6 E’ infine stato formulato un motivo aggiunto con memoria del16/3/2026, in cui si denunciano violazione di legge e difetto di motivazione conriferimento alla sussistenza del reato di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] siè limitato a recepire, nella compilazione delle relazioni, le indicazioni fornite dallaCommissione [OSCURATO:PERSONA] e dunque non vi è stata alcuna consapevole attività difalsificazione da parte sua, tanto più che la sua attività doveva a sua volta esserevalutata e ratificata degli organi regionali competenti (circostanza che per la giu-risprudenza di legittimità esclude la configurabilità della fattispecie de qua). Difatto, l’inserimento nel registro degli abbattimenti e nelle tabelle, poi utilizzate perle relazioni consuntive, dei capi rinvenuti morti non è stata un’iniziativa del Salonma della [OSCURATO:PERSONA] e l’imputato si è limitato a recepire tali dati inassenza di qualunque potere di sindacarli. Non è dunque configurabile la fattispeciedella responsabilità dell’autore mediato, in assenza di attività ingannatoria daparte sua.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corteha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.4. I difensori hanno depositato memoria di replica insistendo per l’accogli-mento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1 Quanto al primo motivo, si osserva che il piano faunistico regionale nonsolo distingue chiaramente fra capi abbattuti e capi rinvenuti morti (par. 14.2 e14.3), ma prevede che questi ultimi, se devono essere citati nel registro degliabbattimenti, non devono essere però conteggiati, almeno di regola, ”per il com-pletamento del piano di abbattimento approvato”: se ne deduce che la categoriadei capi rinvenuti morti include solamente quelli deceduti per cause naturali o ac-cidentali, essendo logico ritenere che solo quelli abbattuti, e dunque eliminati nelcorso e per effetto di attività venatoria, rilevino ai fini della verifica del piano diabbattimento. Non solo. Questi ultimi dati, come appare ovvio, sono essenzialianche ai fini della predisposizione del successivo piano di abbattimento. A con-ferma di tale lettura, che appare imposta dal testo stesso delle norme, si tengaconto che la relazione consuntiva annuale, sulla base della quale viene redattodalla Regione il piano di abbattimento per il successivo anno venatorio, è incen-trata (coerentemente) sull’esposizione dei dati relativi agli animali abbattuti: inprimo luogo, infatti, la relazione consuntiva annuale è preceduta dall’intervento diuna [OSCURATO:PERSONA] nominata dal [OSCURATO:PERSONA] incaricata di provedere allaverifica dei crani e delle mandibole degli ungulati “abbattuti” (e non già semplice-mente morti) nella decorsa stagione venatoria (par. 14.2); in secondo luogo, aisensi del par. 14.1, la relazione consuntiva deve contenere “i dati relativi all’eser-cizio venatorio” e deve essere redatta ”tenendo conto delle verifiche dei trofei”prima menzionati che, appunto, si riferiscono esclusivamente ai capi abbattuti.In sintesi, è evidente che la relazione consuntiva deve riportare il numerodegli animali abbattuti in quanto necessario per la predisposizione del futuro pianodi abbattimento, con la conseguenza che in tale dato non può arbitrariamenteconfluire anche quello relativo ai capi rinvenuti morti. Tale conclusione si trae deplano dal piano faunistico regionale, che dunque sul punto non presenta i caratteridi oscurità e ambiguità denunciati dal ricorrente. A sostegno della tesi difensivanon si può inoltre invocare la nota del 25/3/2022 del funzionario regionale Co-lombi, che a ben vedere si limita a richiamare le suddette disposizioni in merito,da un lato, all’obbligo di annotare i capi rinvenuti morti nel registro degli abbatti-menti e, dall’altro, al divieto di conteggiarli ai fini del completamento del piano diabbattimento. Nel caso di specie, insomma, la Regione è intervenuta non già perchiarire il senso di una normativa oscura e dunque fornirne l’interpretazione cor-retta, ma semplicemente per richiamare, sollecitandone l’osservanza, una serie didisposizioni che chiare erano già a sufficienza. Il semplice fatto che tale nota siastata emessa non basta dunque a desumerne un’oscurità della normativa che, adavviso di questa Corte, è del tutto insussistente. L’inserimento (pacifico) dei capirinvenuti morti fra quelli abbattuti nell’ambito delle relazioni consuntive e delletabelle riepilogative, dunque, non può considerarsi frutto di un errore inevitabile escusabile sulle norme in questione.1.2 Il secondo motivo è ad un tempo generico e manifestamente infondato.Va in primo luogo ribadito, come correttamente rilevato dai giudici di merito, chel’intervento concorrente di altri soggetti nella formazione del registro degli abbat-timenti non è certo sufficiente ad escludere la responsabilità del direttore dellariserva per eventuali sue false attestazioni. In secondo luogo, il ricorrente nonprecisa se e in quali termini l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] abbia ef-fettivamente inciso sulla formazione del registro degli abbattimenti in modo daa segnalare che i membri della [OSCURATO:PERSONA] hanno compilato le colonne del regi-stro dedicate a due dati, “età verif” e “classe verif”, che non si comprende qualerilevanza abbiano nel caso di specie, trattandosi di indicazioni ictu oculi estraneea quella distinzione fra capi abbattuti e rinvenuti morti che, per parte sua, costi-tuisce il nucleo del processo.In realtà, la difesa non tiene conto di alcuni punti di essenziale importanza.Entrambe le sentenze di merito danno atto che il fondamento dell’accusa è costi-tuito proprio dalla rilevazione di incongruenze fra il registro degli abbattimenti, daun lato, e le relazioni consuntive e le tabelle riepilogative, dall’altro: il primo ripor-tava infatti l’indicazione separata dei capi rinvenuti morti, mentre questi ultimi,nelle tabelle riepilogative e nelle relazioni consuntive, risultavano invece sommatia quelli abbattuti (v. rispettivamente pagina 3 della sentenza del G.U.P. del Tribu-nale di Udine e pagina 4 della sentenza impugnata). Ebbene, su tale passo dellamotivazione dei due provvedimenti il ricorrente non prende posizione, riferendoinvece un dato del tutto contrastante con quanto affermato dei giudici di merito ecioè sostenendo che il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato fedelmente nelle relazioni consuntive enelle tabelle riepilogative i dati del registro degli abbattimenti come modificati dallaCommissione [OSCURATO:PERSONA]. E’ evidente, dunque, che sul punto il ricorso sconta unasostanziale mancanza di confronto con la sentenza oggetto di impugnazione,fermo restando, si ribadisce, che la difesa non individua i punti del registro degliabbattimenti sui quali la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe intervenuta, limitan-dosi a citare quelli (irrilevanti) relativi alle voci “età verif” e “classe verif”. Si con-sideri inoltre che la predisposizione delle relazioni consuntive e delle tabelle riepi-logative è di competenza del direttore della riserva, il quale, in presenza di datinon corrispondenti al vero risultanti dal registro degli abbattimenti, non è ovvia-mente legittimato né tanto meno tenuto a riportarli acriticamente negli atti datrasmettere agli uffici regionali: quand’anche, pertanto, come sostiene la difesa ecome invece le sentenza di merito escludono, il [OSCURATO:PERSONA] avesse trasfuso in tali attidei dati non veritieri inseriti motu proprio dalla [OSCURATO:PERSONA] nel regi-stro degli abbattimenti, è chiaro che questo non sarebbe sufficiente ad escludernela responsabilità, poiché anzi è proprio in questo, e cioè nell’attestazione consa-pevole di false circostanze di fatto (sia pure, in ipotesi, rilevate da altri) che siconcretizza l’essenza del reato contestato. Il fatto quindi che il direttore di riserva,come prescritto dal piano faunistico regionale, debba redigere gli atti suddetti “te-nendo conto delle verifiche dei trofei” precedentemente effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] (par. 14.1), non ne scrimina certo il comportamento nel mo-mento in cui recepisca e trasmetta alla Regione dati non corrispondenti al vero,essendo semmai configurabile in tal caso un concorso nel reato.1.3 Passando al terzo motivo, va innanzitutto ribadito che il ricorso nonchiarisce in alcun modo la rilevanza concreta, ai fini della decisione, né dell’inter-vento della [OSCURATO:PERSONA] sui campi del modulo “età verif” e “classeverif” né della verifica, da parte della stessa [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA],dei crani e delle mandibole dei capi abbattuti. Quanto alla competenza del DistrettoVenatorio circa la ratifica delle relazioni consuntive, basti rilevare, analogamentea quanto appena segnalato, che non si vede come questo potere possa incidere,escludendolo, sulla responsabilità del direttore della riserva per il previo inseri-mento in tale atto di dati non veritieri. Tutto ciò a meno di ritenere che il direttoredella riserva, come sostengono i difensori del ricorrente, abbia un ruolo mera-mente e ciecamente esecutivo: ma di tale asserita posizione subordinata (che do-vrebbe sostanzialmente condurre, secondo il ricorso, a scriminare la condotta)non si trova riscontro nella normativa prima richiamata, per le ragioni già specifi-cate in precedenza.1.4 Depurato il quarto motivo dai numerosi riferimenti al fatto e chiaritoche non è consentito sollecitare a questa Corte una mera rivalutazione della prova,è sufficiente rilevare che le sentenze di merito mettono a confronto le relazioniconsuntive e le tabelle riepilogative dei vari anni venatori, evidenziandone le dif-ferenze e valorizzandole ai fini della prova dell’elemento psicologico sulla base diun ragionamento puntuale, coerente e non manifestamente illogico. In particolare,il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], dopo aver compilato correttamente gli spazi dedicati ai capirinvenuti morti per l’anno venatorio 2017/2018, abbia poi omesso di farlo nellerelazioni e nelle tabelle delle annate successive, è stato legittimamente valoriz-zato, sul piano logico, ai fini della ricostruzione del dolo del reato. Tanto basta ad1.5 In ordine al quinto motivo, richiamato quanto già detto in merito allasufficiente chiarezza della normativa di settore e in particolare del piano faunisticoregionale (punto sul quale il ricorso non offre ulteriori e significativi spunti), siosserva che le sentenze di merito motivano in termini specifici e non manifesta-mente illogici sull’esistenza di un movente della condotta criminosa legato allaprospettiva di non raggiungere gli obiettivi del piano di abbattimento e, dunque,al timore di assistere ad una futura riduzione dei capi assegnati alla riserva dicaccia (pagine 4 sentenza di primo grado e 5 della sentenza impugnata).1.6 In ordine al motivo aggiunto, che costituisce un’integrazione del se-condo e del terzo motivo di ricorso, si ritiene di poter rinviare a quanto argomen-tato in merito a questi ultimi.2. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 01/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]