CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 ottobre 2024
Cassazione n. 30557/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8235/2022 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 4346/2021 depositata il 01/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR ha accolto parzialmente l’appello della Società del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; 2. ricorre in cassazione l’Agenzia delle entrate con un solo motivo; 3. resiste con controricorso, integrato anche da successiva memoria, la S ocietà del T ravertino R omano s.p.a. con richiesta di inammissibilità del ricorso dell’Agenzia delle entrate in quanto il ricorso in cassazione è stato proposto solo nei confronti della Società del T ravertino R omano s.p.a. che era intervenuta nel giudizio (intervento adesivo dipendente). La S ocietà del T ravertino R omano s.p.a., quindi, sarebbepriva di legittimazione passiva; nel merito, comunque , contestava le deduzioni dell’Agenzia delle entrate chiedendone il rigetto. Considerato che 1.La sentenza impugnata evidenzia nello svolgimento del processo come la S ocietà del T ravertino R omano s.p.a. sia semplicemente intervenuta in adesione nel giudizio proposto da lla S ocietà del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] processo tributario l’intervento può essere solo adesivo dipendente; infatti, per il comma 6, dell’art. 14, d. lgs. 546 del 1992 «Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l’atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza». L’intervento, o la chiamata in causa, quindi, non rimette in termini e lo stesso, pertanto, si configura solo ed esclusivamente quale intervento adesivo dipendente ex art. 105, secondo comma, cod. proc. civ. («Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse»). L’interventore adesivo dipendente non è legittimato all’impugnazione (e non ha, quindi, legittimazione passiva) , come con giurisprudenza costante ritenuto da questa Corte di legittimità («L'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare, salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico, sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole; inoltre, esso non vanta un interesse concreto ed attuale all'impugnazione di affermazioni pregiudizievoli contenute nella sentenza favorevole, qualora svolte in via incidentale e sprovviste della forza vincolante del giudicato (…) » Sez. U, Sentenza n. 5992 del 17/04/2012, Rv. 622259 – 01; vedi, anche, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2818 del 06/02/2018, Rv. 647144 – 01 e Sez. L, Sentenza n. 16930 del 08/07/2013, Rv. 627053 – 01 ; vedi anche Sez. 5, del 21/03/2024 n. 7566). 2. Ciò posto, non deve pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso, bensì deve disporsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti della S ocietà del T ravertino R omano I mmobiliare s.r .l. (art. 331 e 371-biscod. proc. civ.) in quanto , comunque , il ricorso in cassazione è stato proposto contro una parte che ha partecipato al processo (vedi, Sez. 2- , Ordinanza n. 23256 del 28/08/2024, Rv. 672181 – 01). Nei riguardi della S ocietà del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si verte di litisconsorzio necessario (« Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano. Ne consegue che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro unosoltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 c.p.c., dovendosi, in difetto, rilevare, anche d'ufficio, in sede di legittimità, il difetto di integrità del contraddittorio con rimessione della causa al giudice di merito per la eliminazione del vizio», Sez. 1- , Ordinanza n. 15905 del 15/06/2018, Rv. 649280 -01). La controversia deve quindi rinviarsi a nuovo ruolo con termine per l’integrazione del contraddittorio di giorni novanta, a cura della parte ricorrente. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo l’integrazione del contraddittorio, a cura della parte ricorrente, nei confronti di “ [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ora [OSCURATO:SOCIETA]. ” con termine di giorni