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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2023

Cassazione n. 22615/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 6452/2020) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] lituana (P.IVA: LT00006712418), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura per atto pubblico del 21 ottobre 2019 in lingua italiana con apostille, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Trieste, via [OSCURATO:PERSONA] n. 91, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro Unione [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rapp resentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Firenze, via C. Landino n. 7/A, ha eletto domicilio; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 574/2019, pubblicata il 3 luglio 2019; Sanzioni amministrative – Violazione c.d.s. – Giudizio d’appello –Discussione e lettura dispositivo R.G.N. 6452/20 C.C.13/06/2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con ricorso ex artt. 204 - bis del c.d.s. e 7 del d.lgs. n. 150/2011, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, davanti al Giudice di Pace di Lodi, avverso undici verbali di accertamento del 22 marzo 2017, elevati dalla Polizia municipale dell’[OSCURATO:PERSONA], per l’avvenuta violazione dell’art. 142, primo comma, del c.d.s., in ordine al superamento dei limiti di velocità, con applicazione della sanzione pecuniaria di euro 903,00 per ciascuna violazione di cui ai verbali nn. 20008, 20009, 20014, 20015, 20016 e 20017 e di euro 1.204,00 per ciascuna violazione di cui ai verbali nn. 20018, 20019, 20020, 20021 e 20022.

Si costituiva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA], la quale contestava la fondatezza, in fatto e in diritto, dell’opposizione e ne chiedeva il rigetto.

Quindi, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 476/2017, depositata il 29 novembre 2017, rigettava l’opposizione, ma rideterminava la sanzione pecuniaria irrogata, in applicazione del principio di continuazione tra gli illeciti amministrativi contestati ex art. 198 del c.d.s. 2.– Proponeva appello l’[OSCURATO:PERSONA], la quale lamentava il vizio di ultra-petizione, avendo il Giudice di Pace applicato la disciplina sul cumulo giuridico in mancanza di un’esplicita domanda di controparte.

In subordine, deduceva l’errata valutazione delle risultanze istruttorie, che avevano portato il Giudicante a ritenere sussistente la continuazione tra le violazioni contestate.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA], la quale eccepiva l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Tavazzano con Villavesco nel primo grado di giudizio, svoltosi esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], soggetto di cui era denunciata la carenza di legittimazione passiva.

Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di Lodi, dopo aver disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica nei termini ordinari di legge ex art.190 c.p.c., con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello, provvedeva a rideterminare l’importo delle sanzioni dovute con riferimento ai singoli verbali di accertamento.

A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che, nel giudizio di primo grado, a fronte dellapromozione dell’azione da parte di [OSCURATO:PERSONA] verso il Comune di Tavazzano con Villavesco, il ricorso e il decreto di fissazione d’udienza erano stati comunicati, ad opera della cancelleria, nei confronti del suddetto Comune, il quale non si era costituito in giudizio, rimanendo contumace; b) che l’[OSCURATO:PERSONA] – unione di comuni ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 267/2000, formata dai Comuni di Cervignano d’Adda, Merlino, Casalmaiocco e Tavazzano con Villavesco, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e costituita allo scopo di esercitare congiuntamente i servizi e le funzioni conferite dai summenzionati Comuni –aveva spiegato intervento volontario nel giudizio di primo grado, affermando la propria legittimazione passiva con riferimento alla pretesa azionata, legittimazione passiva che doveva essere riconosciuta, poiché le infrazioni erano state contestate dagli agenti della Polizia locale che facevano capo alla suddetta Unione, delegata in forma associata dai singoli Comuni; c ) ch e nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa la questione relativa alla misura della sanzione irrogata poteva essere esaminata d’ufficio, rideterminando l’entità della sanzione; d) che, tuttavia, nella fattispecie non ricorrevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 198, primo comma, del c.d.s., atteso che le condotte contestate erano plurime, essendo state commesse in giorni diversi, in orari diversi e da soggetti diversi, come emergeva dai verbali di contestazione prodotti dall’[OSCURATO:PERSONA], sicché non ricorrevano le condizioni del cumulo giuridico per difetto di concorso formale; e) che solo in relazione ad alcune delle violazioni contestate era rinvenibile una condotta qualificabile in termini unitari, secondo il concetto di durata rappresentato dalla pronunzia della Corte costituzionale n. 14/2007; f ) che, per l’effetto, era necessario procedere alla rideterminazione delle sanzioni. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso l’intimata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– In primo luogo, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso in cassazione per difetto di autosufficienza.

Infatti, dal tenore dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità è possibile desumere, seppure in modo succinto, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., la progressione degli accadimenti processuali rilevanti che si sono succeduti nei gradi di merito del giudizio. 2.– Tanto prem esso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 429 e 437 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di dare lettura della sentenza al termine della discussione orale nel giudizio digravame.

Al riguardo, l’istante sostiene che il Giudice monocratico d’appello, al termine della discussione orale avvenuta il 12 dicembre 2018, non aveva dato lettura del dispositivo, avendo dato atto che non era in grado di decidere, e per tale motivo aveva concesso i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica, termini non applicabili nel rito del lavoro, con la conseguente nullità insanabile del procedimento. 3.– Con il secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 e dell’art. 101 c.p.c., per avere il Giudice del gravame respinto l’eccezione in ordine alla mancanza di legittimazione passiva dell’associazione denominata [OSCURATO:PERSONA] ai fini della resistenza nel giudizio di primo grado e in ordine alla mancanza di legittimazione attiva di tale associazione alla proposizione dell’appello, non rientrando l’Unione nel numero chiuso degli enti che potevano stare in giudizio ai sensi dell’art. 7, ottavo comma, del citato d.lgs. n. 150/2011, ossia il prefetto, le regioni, le province e i comuni.

L’istante nega poi che l’associazione tra comuni per la gestione dei servizi, tra cui rientra l’[OSCURATO:PERSONA], costituisca un ente locale. 4.– Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 142 e 179 del c.d.s. nonché della direttiva n. 22/2006, Allegato 1, Parte A, e del d.lgs. n. 144/2008, Allegato A – quale norma di recepimento della direttiva –, per avere il Tribunale confermato l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell’accertamento dei superamenti dei limiti di velocità non superiori al minuto, che avrebbero potuto essere presi in considerazione al più per un controllo del cronotachigrafo utilizzato, quale limitatore non funzionante o alterato, controllo nella fattispecie non effettuato.

In proposito, l’istante osserva che gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, per assumere rilevanza ai fini sanzionatori, secondo la normativa unionale, avrebbero dovuto essere superiori nella durata ad un minuto, durante il quale la velocità del veicolo avrebbe dovuto superare i 90 km/h per i veicoli della categoria N3 – ossia per quelli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 tonnellate ex art. 47 del c.d.s., come nel caso in esame –o i 105 km/h per i veicoli della categoria M3, sicché non sarebbe stata sufficiente la mera verifica del superamento della velocità massima del veicolo, ma tale verifica avrebbe dovuto essere estesa anche alla durata del superamento.

Nel caso in esame, aggiunge la ricorrente, nei verbali di contestazione era invece riportato un orario di scostamento, senza indicazione della durata dello stesso. 5.– Con il quarto motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 19 del Regolamento n. 561/2006, per avere il Giudice del gravame omesso di rilevare l’incompetenza per territorio in ordine all’accertamento delle violazioni avvenute in altri luoghi, alla quale si sarebbe potuto derogare solo ove il superamento di velocità istantanee fosse stato riscontrato nelle ultime 24 ore.

Sicché indebitamente sarebbe stata confermata la contestazione di infrazioni avvenute in altro paese e, per quanto attiene alla polizia locale, anche al di fuori del territorio comunale, senza che vi fossero le condizioni per derogare da tale incompetenza. 6.– Con il quin to motivo la ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l’illogicità del sistema sanzionatorio di cui all’art. 142 del c.d.s., anche in relazione all’art. 3 Cost., per avere il Tribunale irrazionalmente applicato le sanzioni previste per le violazioni dei limiti imposti dai limitatori, senza l’accertamento dell’alterazione del limitatore, sanzioni del tutto sproporzionate rispetto alla misura delle sanzioni previste per il superamento di velocità da parte di un trattore stradale del limite di categoria.

Ad avviso dell’istante, il cumulo di sanzioni, utile ai fini di rimpinguare le casse comunali, avrebbe portato al paradosso che per l’impresa destinataria delle contestazioni sarebbe stato più conveniente non avere un cronotachigrafo funzionante, a fronte della sanzione comminata per tale violazione, che non avrebbe consentito nessun tipo di controllo sui tempi di guida in base al Regolamento.

Sicché sarebbe stata del tutto ingiustificata l’esclusione dell’applicazione del principio di continuazione, che avrebbe mitigato una simile irrazionalità. 7.–Il primo motivo è fondato.

Ora, dalle risultanze di causa emerge che il Giudice monocratico del Tribunale adito in sede di gravame, all’udienza fissata per la discussione orale della causa, anziché procedere alla lettura del dispositivo all’esito delle deduzioni delle parti, ha disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini di cui all’art. 190 c.p.c. e, all’esito della loro scadenza, ha depositato la sentenza impugnata in cancelleria.

Tali incombenze pre-decisorie incidono sulla validità della pronuncia.

E tanto perché ai giudizi di impugnazione delle pronunce rese in sede di opposizione ai verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, introdotti successivamente alle modifiche di cui al d.lgs. n. 150/2011 – tra cui ricade il caso di specie – , si applica il rito del lavoro, sicché l’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determina, ex art. 156, secondo comma, c.p.c., la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione rispetto alla successiva stesura della motivazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13061 del 12/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 5197 del 20/02/2023; Sez. 6- 2, Ordinanza n. 38521 del 06/12/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33520 del 11/11/2021; Sez. 2, Sentenza n. 21257 del 05/10/2020).

Sebbene lanorma non preveda – quantomeno esplicitamente – che il giudice d’appello debba procedere alla lettura del dispositivo in udienza a pena di nullità (tanto nel giudizio di primo grado, quanto in quello di gravame), una siffatta prescrizione può essere desunta, a contrario, dall’art. 2, primo comma, del citato d.lgs., secondo cui “nelle controversie disciplinate dal Capo II (e quindi regolate dal rito del lavoro), non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile”.

Quindi, restano, per esclusione, applicabili le altre disposizioni dettate per le controversie in materia di lavoro dal codice di rito, inclusi gli artt. 429, primo comma, e 437, primo comma, che – rispettivamente per il giudizio di primo grado e per quello d’appello – dispongono che il giudice pronunci sentenza, dando lettura del dispositivo all’udienza di discussione.

In definitiva, anche ai giudizi di opposizione ai verbali di accertamento svolti in grado d’appello (ove sottoposti al regime di cui al d.lgs. n. 150/2011) trovano applicazione il rito del lavoro e – conseguen temente – il principio a mente del quale l’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determina, ai sensi dell’art. 156, secondo comma, c.p.c., la nullità insanabile della sentenza, per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, in quanto la menzionata carenza si traduce nel difetto di un requisito correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio che connotano siffatto rito e soprattutto di immutabilità della decisione rispetto alla successiva stesura della motivazione (Cass. Sez. 6-3, Sentenza n. 25305 del 28/11/2014; Sez.

L, Sentenza n. 13165 del 08/06/2009; Sez. 3, Sentenza n. 4620 del 10/05/1999; ed ancora, specificamente, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 72 del 04/01/2018, con riferimento alla nuova disciplina delle opposizioni avverso le ordinanze-ingiunzione ex art. 6 del d.lgs. n. 150/2011). 8.– In definitiva, il primo motivo del ricorso deve trovare accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, mentre i restanti motivi sono assorbiti, perché travolti dalla rilevata nullità della sentenza d’appello e dalla necessità che la decisione del giudizio di gravame sia rinnovata nel rispetto della regola processuale anzidetta.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese delgiudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i rimanenti motivi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 6452/2020) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] lituana (P.IVA: LT00006712418), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rappresentata e difesa, giusta procura per atto pubblico del 21 ottobre 2019 in lingua italiana con apostille, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Trieste, via [OSCURATO:PERSONA] n. 91, ha eletto domicilio; -ricorrente - contro Unione [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , rapp resentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nel cui studio in Firenze, via C. Landino n. 7/A, ha eletto domicilio; -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 574/2019, pubblicata il 3 luglio 2019; Sanzioni amministrative – Violazione c.d.s. – Giudizio d’appello –Discussione e lettura dispositivo R.G.N. 6452/20 C.C.13/06/2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con ricorso ex artt. 204 - bis del c.d.s. e 7 del d.lgs. n. 150/2011, la [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, davanti al Giudice di Pace di Lodi, avverso undici verbali di accertamento del 22 marzo 2017, elevati dalla Polizia municipale dell’[OSCURATO:PERSONA], per l’avvenuta violazione dell’art. 142, primo comma, del c.d.s., in ordine al superamento dei limiti di velocità, con applicazione della sanzione pecuniaria di euro 903,00 per ciascuna violazione di cui ai verbali nn. 20008, 20009, 20014, 20015, 20016 e 20017 e di euro 1.204,00 per ciascuna violazione di cui ai verbali nn. 20018, 20019, 20020, 20021 e 20022. Si costituiva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA], la quale contestava la fondatezza, in fatto e in diritto, dell’opposizione e ne chiedeva il rigetto. Quindi, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 476/2017, depositata il 29 novembre 2017, rigettava l’opposizione, ma rideterminava la sanzione pecuniaria irrogata, in applicazione del principio di continuazione tra gli illeciti amministrativi contestati ex art. 198 del c.d.s. 2.– Proponeva appello l’[OSCURATO:PERSONA], la quale lamentava il vizio di ultra-petizione, avendo il Giudice di Pace applicato la disciplina sul cumulo giuridico in mancanza di un’esplicita domanda di controparte. In subordine, deduceva l’errata valutazione delle risultanze istruttorie, che avevano portato il Giudicante a ritenere sussistente la continuazione tra le violazioni contestate. Si costituiva nel giudizio di impugnazione la [OSCURATO:PERSONA], la quale eccepiva l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Tavazzano con Villavesco nel primo grado di giudizio, svoltosi esclusivamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], soggetto di cui era denunciata la carenza di legittimazione passiva. Decidendo sul gravame interposto, il Tribunale di Lodi, dopo aver disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica nei termini ordinari di legge ex art.190 c.p.c., con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello, provvedeva a rideterminare l’importo delle sanzioni dovute con riferimento ai singoli verbali di accertamento. A sostegno dell’adottata pronuncia il Giudice d’appello rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che, nel giudizio di primo grado, a fronte dellapromozione dell’azione da parte di [OSCURATO:PERSONA] verso il Comune di Tavazzano con Villavesco, il ricorso e il decreto di fissazione d’udienza erano stati comunicati, ad opera della cancelleria, nei confronti del suddetto Comune, il quale non si era costituito in giudizio, rimanendo contumace; b) che l’[OSCURATO:PERSONA] – unione di comuni ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 267/2000, formata dai Comuni di Cervignano d’Adda, Merlino, Casalmaiocco e Tavazzano con Villavesco, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e costituita allo scopo di esercitare congiuntamente i servizi e le funzioni conferite dai summenzionati Comuni –aveva spiegato intervento volontario nel giudizio di primo grado, affermando la propria legittimazione passiva con riferimento alla pretesa azionata, legittimazione passiva che doveva essere riconosciuta, poiché le infrazioni erano state contestate dagli agenti della Polizia locale che facevano capo alla suddetta Unione, delegata in forma associata dai singoli Comuni; c ) ch e nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa la questione relativa alla misura della sanzione irrogata poteva essere esaminata d’ufficio, rideterminando l’entità della sanzione; d) che, tuttavia, nella fattispecie non ricorrevano i presupposti per l’applicazione dell’art. 198, primo comma, del c.d.s., atteso che le condotte contestate erano plurime, essendo state commesse in giorni diversi, in orari diversi e da soggetti diversi, come emergeva dai verbali di contestazione prodotti dall’[OSCURATO:PERSONA], sicché non ricorrevano le condizioni del cumulo giuridico per difetto di concorso formale; e) che solo in relazione ad alcune delle violazioni contestate era rinvenibile una condotta qualificabile in termini unitari, secondo il concetto di durata rappresentato dalla pronunzia della Corte costituzionale n. 14/2007; f ) che, per l’effetto, era necessario procedere alla rideterminazione delle sanzioni. 3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso l’intimata [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.– In primo luogo, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso in cassazione per difetto di autosufficienza. Infatti, dal tenore dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità è possibile desumere, seppure in modo succinto, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., la progressione degli accadimenti processuali rilevanti che si sono succeduti nei gradi di merito del giudizio. 2.– Tanto prem esso, con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 429 e 437 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di dare lettura della sentenza al termine della discussione orale nel giudizio digravame. Al riguardo, l’istante sostiene che il Giudice monocratico d’appello, al termine della discussione orale avvenuta il 12 dicembre 2018, non aveva dato lettura del dispositivo, avendo dato atto che non era in grado di decidere, e per tale motivo aveva concesso i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica, termini non applicabili nel rito del lavoro, con la conseguente nullità insanabile del procedimento. 3.– Con il secondo motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della violazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011 e dell’art. 101 c.p.c., per avere il Giudice del gravame respinto l’eccezione in ordine alla mancanza di legittimazione passiva dell’associazione denominata [OSCURATO:PERSONA] ai fini della resistenza nel giudizio di primo grado e in ordine alla mancanza di legittimazione attiva di tale associazione alla proposizione dell’appello, non rientrando l’Unione nel numero chiuso degli enti che potevano stare in giudizio ai sensi dell’art. 7, ottavo comma, del citato d.lgs. n. 150/2011, ossia il prefetto, le regioni, le province e i comuni. L’istante nega poi che l’associazione tra comuni per la gestione dei servizi, tra cui rientra l’[OSCURATO:PERSONA], costituisca un ente locale. 4.– Con il terzo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 142 e 179 del c.d.s. nonché della direttiva n. 22/2006, Allegato 1, Parte A, e del d.lgs. n. 144/2008, Allegato A – quale norma di recepimento della direttiva –, per avere il Tribunale confermato l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a fronte dell’accertamento dei superamenti dei limiti di velocità non superiori al minuto, che avrebbero potuto essere presi in considerazione al più per un controllo del cronotachigrafo utilizzato, quale limitatore non funzionante o alterato, controllo nella fattispecie non effettuato. In proposito, l’istante osserva che gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, per assumere rilevanza ai fini sanzionatori, secondo la normativa unionale, avrebbero dovuto essere superiori nella durata ad un minuto, durante il quale la velocità del veicolo avrebbe dovuto superare i 90 km/h per i veicoli della categoria N3 – ossia per quelli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 tonnellate ex art. 47 del c.d.s., come nel caso in esame –o i 105 km/h per i veicoli della categoria M3, sicché non sarebbe stata sufficiente la mera verifica del superamento della velocità massima del veicolo, ma tale verifica avrebbe dovuto essere estesa anche alla durata del superamento. Nel caso in esame, aggiunge la ricorrente, nei verbali di contestazione era invece riportato un orario di scostamento, senza indicazione della durata dello stesso. 5.– Con il quarto motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 19 del Regolamento n. 561/2006, per avere il Giudice del gravame omesso di rilevare l’incompetenza per territorio in ordine all’accertamento delle violazioni avvenute in altri luoghi, alla quale si sarebbe potuto derogare solo ove il superamento di velocità istantanee fosse stato riscontrato nelle ultime 24 ore. Sicché indebitamente sarebbe stata confermata la contestazione di infrazioni avvenute in altro paese e, per quanto attiene alla polizia locale, anche al di fuori del territorio comunale, senza che vi fossero le condizioni per derogare da tale incompetenza. 6.– Con il quin to motivo la ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l’illogicità del sistema sanzionatorio di cui all’art. 142 del c.d.s., anche in relazione all’art. 3 Cost., per avere il Tribunale irrazionalmente applicato le sanzioni previste per le violazioni dei limiti imposti dai limitatori, senza l’accertamento dell’alterazione del limitatore, sanzioni del tutto sproporzionate rispetto alla misura delle sanzioni previste per il superamento di velocità da parte di un trattore stradale del limite di categoria. Ad avviso dell’istante, il cumulo di sanzioni, utile ai fini di rimpinguare le casse comunali, avrebbe portato al paradosso che per l’impresa destinataria delle contestazioni sarebbe stato più conveniente non avere un cronotachigrafo funzionante, a fronte della sanzione comminata per tale violazione, che non avrebbe consentito nessun tipo di controllo sui tempi di guida in base al Regolamento. Sicché sarebbe stata del tutto ingiustificata l’esclusione dell’applicazione del principio di continuazione, che avrebbe mitigato una simile irrazionalità. 7.–Il primo motivo è fondato. Ora, dalle risultanze di causa emerge che il Giudice monocratico del Tribunale adito in sede di gravame, all’udienza fissata per la discussione orale della causa, anziché procedere alla lettura del dispositivo all’esito delle deduzioni delle parti, ha disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini di cui all’art. 190 c.p.c. e, all’esito della loro scadenza, ha depositato la sentenza impugnata in cancelleria. Tali incombenze pre-decisorie incidono sulla validità della pronuncia. E tanto perché ai giudizi di impugnazione delle pronunce rese in sede di opposizione ai verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, introdotti successivamente alle modifiche di cui al d.lgs. n. 150/2011 – tra cui ricade il caso di specie – , si applica il rito del lavoro, sicché l’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determina, ex art. 156, secondo comma, c.p.c., la nullità insanabile della sentenza per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio e di immutabilità della decisione rispetto alla successiva stesura della motivazione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13061 del 12/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 5197 del 20/02/2023; Sez. 6- 2, Ordinanza n. 38521 del 06/12/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33520 del 11/11/2021; Sez. 2, Sentenza n. 21257 del 05/10/2020). Sebbene lanorma non preveda – quantomeno esplicitamente – che il giudice d’appello debba procedere alla lettura del dispositivo in udienza a pena di nullità (tanto nel giudizio di primo grado, quanto in quello di gravame), una siffatta prescrizione può essere desunta, a contrario, dall’art. 2, primo comma, del citato d.lgs., secondo cui “nelle controversie disciplinate dal Capo II (e quindi regolate dal rito del lavoro), non si applicano, salvo che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile”. Quindi, restano, per esclusione, applicabili le altre disposizioni dettate per le controversie in materia di lavoro dal codice di rito, inclusi gli artt. 429, primo comma, e 437, primo comma, che – rispettivamente per il giudizio di primo grado e per quello d’appello – dispongono che il giudice pronunci sentenza, dando lettura del dispositivo all’udienza di discussione. In definitiva, anche ai giudizi di opposizione ai verbali di accertamento svolti in grado d’appello (ove sottoposti al regime di cui al d.lgs. n. 150/2011) trovano applicazione il rito del lavoro e – conseguen temente – il principio a mente del quale l’omessa lettura del dispositivo all’udienza di discussione determina, ai sensi dell’art. 156, secondo comma, c.p.c., la nullità insanabile della sentenza, per mancanza del requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo dell’atto, in quanto la menzionata carenza si traduce nel difetto di un requisito correlato alle esigenze di concentrazione del giudizio che connotano siffatto rito e soprattutto di immutabilità della decisione rispetto alla successiva stesura della motivazione (Cass. Sez. 6-3, Sentenza n. 25305 del 28/11/2014; Sez. L, Sentenza n. 13165 del 08/06/2009; Sez. 3, Sentenza n. 4620 del 10/05/1999; ed ancora, specificamente, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 72 del 04/01/2018, con riferimento alla nuova disciplina delle opposizioni avverso le ordinanze-ingiunzione ex art. 6 del d.lgs. n. 150/2011). 8.– In definitiva, il primo motivo del ricorso deve trovare accoglimento, nei sensi di cui in motivazione, mentre i restanti motivi sono assorbiti, perché travolti dalla rilevata nullità della sentenza d’appello e dalla necessità che la decisione del giudizio di gravame sia rinnovata nel rispetto della regola processuale anzidetta. La sentenza impugnata va, dunque, cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, in persona di diverso magistrato, che deciderà uniformandosi agli enunciati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese delgiudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i rimanenti motivi
Sentenza Cassazione n. 22615/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris