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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 22192/2026

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la Corte d'appello di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo con la quale la Corte d'appello di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione,ha rigettato l’istanza intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod.proc. pen., in relazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell’unicomotivo, deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza dilegittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, attestato dallaanalogia della sostanza stupefacente oggetto di illecito traffico e la prossimità temporale tra ifatti giudicati;ritenuto che il ricorso risulta generico, versato in fatto e non correlato con lamotivazione posta a fondamento del provvedimento di diniego del beneficio;ribadito, invero, il principio secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita,anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, diun’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro lineeessenziali (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti,rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di unadeterminata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illecitistessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez.3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01).

Da quest’ultima non si può infattiprescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspettointellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti adeterminate finalità dell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di unprogramma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriorispecifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01);richiamato, con specifico riferimento alla continuazione tra reato associativo e reati fine,il principio secondo cui essa sussiste esclusivamente qualora questi ultimi siano statiprogrammati nelle loro linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodaliziocriminoso (fra molte, Sez. 1 n.23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430);ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato argomentato conto della loro applicazione al caso concreto,evidenziando, in maniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi perescludere l’unicità di disegno criminoso, ossia la distanza temporale (di ben due anni) tra ilfatto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 giudicati con la sentenza sub 2), commesso afebbraio 2012, e l'epoca di partecipazione del condannato nel sodalizio finalizzato al trafficodi stupefacenti di cui alla sentenza sub 1), con contestazione “chiusa” a giugno 2010, adimostrazione dell’inesistenza di un’unica, antecedente, risoluzione criminosa, in assenza dielementi obiettivi, rinvenibili dalle motivazioni delle sentenze di condanna ovvero allegatidalla difesa, sulla scorta dei quali inferire l'unitaria anticipata deliberazione;ritenuto dunque che, a cospetto di tali argomentazioni logiche e plausibili, con cui ilricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l’ordinanza inpreambolo con la quale la Corte d'appello di Venezia, in funzione di giudice dell’esecuzione,ha rigettato l’istanza intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod.proc. pen., in relazione ai reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell’unicomotivo, deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza dilegittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso, attestato dallaanalogia della sostanza stupefacente oggetto di illecito traffico e la prossimità temporale tra ifatti giudicati;ritenuto che il ricorso risulta generico, versato in fatto e non correlato con lamotivazione posta a fondamento del provvedimento di diniego del beneficio;ribadito, invero, il principio secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita,anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, diun’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare se effettivamente, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro lineeessenziali (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneitàdelle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti,rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppure indicativi di unadeterminata scelta delinquenziale, non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illecitistessi siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez.3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094-01). Da quest’ultima non si può infattiprescindere, giacché la ratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspettointellettivo, nella iniziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti adeterminate finalità dell’agente e, in relazione al profilo della volontà, nell’elaborazione di unprogramma di massima, ancorché richiedente, di volta in volta, in sede attuativa, ulteriorispecifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del 02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01);richiamato, con specifico riferimento alla continuazione tra reato associativo e reati fine,il principio secondo cui essa sussiste esclusivamente qualora questi ultimi siano statiprogrammati nelle loro linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodaliziocriminoso (fra molte, Sez. 1 n.23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430);ritenuto che, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo deglianzidetti principi e ha dato argomentato conto della loro applicazione al caso concreto,evidenziando, in maniera esente da illogicità e incongruenze, gli elementi decisivi perescludere l’unicità di disegno criminoso, ossia la distanza temporale (di ben due anni) tra ilfatto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 giudicati con la sentenza sub 2), commesso afebbraio 2012, e l'epoca di partecipazione del condannato nel sodalizio finalizzato al trafficodi stupefacenti di cui alla sentenza sub 1), con contestazione “chiusa” a giugno 2010, adimostrazione dell’inesistenza di un’unica, antecedente, risoluzione criminosa, in assenza dielementi obiettivi, rinvenibili dalle motivazioni delle sentenze di condanna ovvero allegatidalla difesa, sulla scorta dei quali inferire l'unitaria anticipata deliberazione;ritenuto dunque che, a cospetto di tali argomentazioni logiche e plausibili, con cui ilricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorso deve esseredichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualitàdell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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