CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 1965
Cassazione n. 17423/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/04/1965 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 33287_22 Ritenuto che il ricorso [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e € 209.466,00 di multa in relazione al reato di cui all' art. 291 bis c. 1 del D.P.R. 43/1973, che deduce il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e alla mancata riduzione della pena nel minimo edittale, è inammissibile perché manifestamente infondato. Al riguardo deve rammentarsi che la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo ermeneutico costante, ritiene adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). La sentenza impugnata ha argomentato la congruità della pena inferiore alla media edittale in ragione del disvalore del fatto ed ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche (cfr. pag. 2). L'imputato non può, in altri termini, dolersi della mancata e/o illogica motivazione in ordine alla determinazione della pena allorché - come nel caso di specie - il giudice abbia indicato gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti, nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui al citato art. 133 cod.pen. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il consigk1r tensore Il P