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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 febbraio 2021

Cassazione n. 36909/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18987/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via Ugo de Carolis, n. 101, è elettivamente domiciliato; –ricorrente– e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: Equa riparazione –Determinazione dell’indennità –Inclusione degli interessi nel valore della causa presupposta –Necessità – Conseguenze in tema di difese della parte privata opposta.

Avverso il decreto n. 238/2021, emesso ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, dalla Corte d’Appello di Perugia in data 3/2/2021, depositato il 4/5/2021 e notificato il 6/5/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2017 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che:

1. Con ricorso ex art. 3, legge 24 marzo 2001, n. 89, depositato presso la Corte d’Appello di Perugia in data 14 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] chiese che venisse dichiarata la violazione dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui al relativo par. 1 -, in relazione alla durata di un procedimento, sempre in materia di equa riparazione, protrattosi complessivamente per undici anni (luglio 2008-luglio 2019), per due fasi di giudizio (la prima di cognizione dinanzi alla medesima Corte d’Appello umbra, la seconda di esecuzione-ottemperanza, davanti al Tribunale di Roma, al Tar del Lazio e al Consiglio di Stato).

Con decreto n. 943 del 2019, depositato il 21 novembre 2019, e comunicato in pari data, il consigliere designato dalla Corte d’Appello di Perugia, accertata la protrazione irragionevole del procedimento presupposto, ingiunse al Ministero della Giustizia di pagare al ricorrente la somma di € 2.400,00, a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, nonché le spese di lite, distratte ex art. 93 cod. proc. civ..

In seguito ad opposizione proposta dal Ministero della Giustizia in data 28 novembre 2019, la Corte d’appello di Perugia, con decreto n. 238/2021 del 4 maggio 2021 revocò il decreto n. 943/2019, ingiungendo al Ministero della Giustizia di pagare, senza dilazione, al ricorrente la somma di € 1.300,00, a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, dichiarò l’improponibilità dell’opposizione incidentale e compensò interamente tra le parti le spese del giudizio.

2. Contro il predetto decreto [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato anche con memoria.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di legge- artt. 2, 2 - bis, 5 e 5 - ter, legge 24 marzo 2001, n. 89, per avere i giudici di merito qualificato come opposizione incidentale, dichiarandola improponibile, la memoria di costituzione della parte privata, che, pur riconoscendo dovuta la liquidazione di una somma comunque inferiore a quella portata dal decreto opposto, si era limitata a rappresentare come la somma richiesta dalla parte pubblica indicasse la sola sorte capitale e come, invece, il valore della causa presupposta dovesse contemplare anche gli interessi legali riconosciuti, quand’anche si fosse pervenuti ad un importo totale comunque inferiore a quello liquidato col decreto opposto.

Ad avviso della ricorrente, perciò, i giudici di merito avevano errato allorché avevano qualificato come opposizione incidentale quella che costituiva una mera memoria difensiva.

2. Il ricorso è fondato.

L’art. 5, , stabilisce che, una volta esaurita la fase monocratica prevista dall'art. 3 della medesima legge, il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta e che tale notificazione non solo comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente, ma rende altresì improponibile l'opposizione ex art. 5-ter, altrimenti possibile nel termine perentorio di ha natura di impugnazione, limitata dai motivi di censura, sì da non rendere configurabile il meccanismo che governa il fenomeno del giudicato interno (Cass., Sez. 2, 17/05/2018 , n . 12122), né una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo (Cass., Sez. 6 - 2, 26/05/2020, n. 9728), senza limitazione di temi (Cass., Sez. 6-2, 12/10/2015, n. 20463), nell’ambito del quale è consentito al ricorrente che abbia visto rigettata la sua domanda di produrre gli atti e i documenti mancanti (Cass., Sez. 2, 28/09/2017, n. 22704) e al giudice di acquisire gli atti e i documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione del termine di durata ragionevole del processo (Cass., Sez. 1, 16/04/2004, n. 7258).

Ciò significa che, una volta instaurato il contraddittorio pieno, il giudice è tenuto a verificare in concreto e con riguardo alla singola fattispecie se vi sia stata violazione del termine ragionevole di durata e a stabilire il quantum dell’indennizzo, rispetto al quale deve tener conto del valore della vicenda oggetto del giudizio presupposto, includendovi gli interessi liquidati nella pronuncia con cui tale giudizio sia stato definito (in tal senso, Cass., Sez. 6- 2, 19/03/2019, n. 7695; Cass., Sez. 6-2, 5/1/2022, n. 166/2022).

Ciò significa che se il procedimento di opposizione è avviato dalla parte pubblica in seguito alla notifica del ricorso e del decreto effettuata dalla parte privata, quest’ultima, pur non potendo proporre opposizione incidentale per effetto della quiescenza prestata, può comunque approntare la propria difesa, deducendo quali siano i criteri in base ai quali deve essere individuato l’esatto valore della causa presupposta, nel quale sono per legge inclusi anche gli interessi riconosciuti, senza per questo sconfinare nella proposizione di una domanda ormai divenuta improcedibile.

Ne consegue che i giudici di merito hanno errato allorché hanno qualificato la difesa del ricorrente in termini di opposizione incidentale, dichiarandola poi inammissibile, in quanto non hanno considerato che questi, a fronte della richiesta del Ministero di ridurre l’entità di quanto liquidato col decreto emesso nella prima fase, non ha modificato l’originaria pretesa, ma si è limitato a suggerire la corretta modalità di individuazione del valore della causa.

Ne consegue la fondatezza della censura.

Non essendovi questioni in fatto da trattare, la causa può essere decisa nel merito, attraverso la quantificazione dell’equa riparazione spettante al ricorrente, che si ridetermina in euro 1.316,00.

2. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rideterminazione, nel merito, dell’equo indennizzo che viene liquidato nella misura di euro 1.316,00.

Le spese del giudizio sia del grado di merito, sia del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del controricorrente.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ridetermina l’equo indennizzo in euro 1.316,00.

Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 1.458,00, e di quelle del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 340,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18987/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio in Roma, via Ugo de Carolis, n. 101, è elettivamente domiciliato; –ricorrente– e MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; -controricorrente- Oggetto: Equa riparazione –Determinazione dell’indennità –Inclusione degli interessi nel valore della causa presupposta –Necessità – Conseguenze in tema di difese della parte privata opposta. Avverso il decreto n. 238/2021, emesso ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, dalla Corte d’Appello di Perugia in data 3/2/2021, depositato il 4/5/2021 e notificato il 6/5/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2017 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. Con ricorso ex art. 3, legge 24 marzo 2001, n. 89, depositato presso la Corte d’Appello di Perugia in data 14 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] chiese che venisse dichiarata la violazione dell’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui al relativo par. 1 -, in relazione alla durata di un procedimento, sempre in materia di equa riparazione, protrattosi complessivamente per undici anni (luglio 2008-luglio 2019), per due fasi di giudizio (la prima di cognizione dinanzi alla medesima Corte d’Appello umbra, la seconda di esecuzione-ottemperanza, davanti al Tribunale di Roma, al Tar del Lazio e al Consiglio di Stato). Con decreto n. 943 del 2019, depositato il 21 novembre 2019, e comunicato in pari data, il consigliere designato dalla Corte d’Appello di Perugia, accertata la protrazione irragionevole del procedimento presupposto, ingiunse al Ministero della Giustizia di pagare al ricorrente la somma di € 2.400,00, a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, nonché le spese di lite, distratte ex art. 93 cod. proc. civ.. In seguito ad opposizione proposta dal Ministero della Giustizia in data 28 novembre 2019, la Corte d’appello di Perugia, con decreto n. 238/2021 del 4 maggio 2021 revocò il decreto n. 943/2019, ingiungendo al Ministero della Giustizia di pagare, senza dilazione, al ricorrente la somma di € 1.300,00, a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo, dichiarò l’improponibilità dell’opposizione incidentale e compensò interamente tra le parti le spese del giudizio. 2. Contro il predetto decreto [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato anche con memoria. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione di legge- artt. 2, 2 - bis, 5 e 5 - ter, legge 24 marzo 2001, n. 89, per avere i giudici di merito qualificato come opposizione incidentale, dichiarandola improponibile, la memoria di costituzione della parte privata, che, pur riconoscendo dovuta la liquidazione di una somma comunque inferiore a quella portata dal decreto opposto, si era limitata a rappresentare come la somma richiesta dalla parte pubblica indicasse la sola sorte capitale e come, invece, il valore della causa presupposta dovesse contemplare anche gli interessi legali riconosciuti, quand’anche si fosse pervenuti ad un importo totale comunque inferiore a quello liquidato col decreto opposto. Ad avviso della ricorrente, perciò, i giudici di merito avevano errato allorché avevano qualificato come opposizione incidentale quella che costituiva una mera memoria difensiva. 2. Il ricorso è fondato. L’art. 5, , stabilisce che, una volta esaurita la fase monocratica prevista dall'art. 3 della medesima legge, il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda di equa riparazione, è notificato per copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta e che tale notificazione non solo comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente, ma rende altresì improponibile l'opposizione ex art. 5-ter, altrimenti possibile nel termine perentorio di ha natura di impugnazione, limitata dai motivi di censura, sì da non rendere configurabile il meccanismo che governa il fenomeno del giudicato interno (Cass., Sez. 2, 17/05/2018 , n . 12122), né una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo (Cass., Sez. 6 - 2, 26/05/2020, n. 9728), senza limitazione di temi (Cass., Sez. 6-2, 12/10/2015, n. 20463), nell’ambito del quale è consentito al ricorrente che abbia visto rigettata la sua domanda di produrre gli atti e i documenti mancanti (Cass., Sez. 2, 28/09/2017, n. 22704) e al giudice di acquisire gli atti e i documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione del termine di durata ragionevole del processo (Cass., Sez. 1, 16/04/2004, n. 7258). Ciò significa che, una volta instaurato il contraddittorio pieno, il giudice è tenuto a verificare in concreto e con riguardo alla singola fattispecie se vi sia stata violazione del termine ragionevole di durata e a stabilire il quantum dell’indennizzo, rispetto al quale deve tener conto del valore della vicenda oggetto del giudizio presupposto, includendovi gli interessi liquidati nella pronuncia con cui tale giudizio sia stato definito (in tal senso, Cass., Sez. 6- 2, 19/03/2019, n. 7695; Cass., Sez. 6-2, 5/1/2022, n. 166/2022). Ciò significa che se il procedimento di opposizione è avviato dalla parte pubblica in seguito alla notifica del ricorso e del decreto effettuata dalla parte privata, quest’ultima, pur non potendo proporre opposizione incidentale per effetto della quiescenza prestata, può comunque approntare la propria difesa, deducendo quali siano i criteri in base ai quali deve essere individuato l’esatto valore della causa presupposta, nel quale sono per legge inclusi anche gli interessi riconosciuti, senza per questo sconfinare nella proposizione di una domanda ormai divenuta improcedibile. Ne consegue che i giudici di merito hanno errato allorché hanno qualificato la difesa del ricorrente in termini di opposizione incidentale, dichiarandola poi inammissibile, in quanto non hanno considerato che questi, a fronte della richiesta del Ministero di ridurre l’entità di quanto liquidato col decreto emesso nella prima fase, non ha modificato l’originaria pretesa, ma si è limitato a suggerire la corretta modalità di individuazione del valore della causa. Ne consegue la fondatezza della censura. Non essendovi questioni in fatto da trattare, la causa può essere decisa nel merito, attraverso la quantificazione dell’equa riparazione spettante al ricorrente, che si ridetermina in euro 1.316,00. 2. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rideterminazione, nel merito, dell’equo indennizzo che viene liquidato nella misura di euro 1.316,00. Le spese del giudizio sia del grado di merito, sia del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del controricorrente. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ridetermina l’equo indennizzo in euro 1.316,00. Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di merito, che liquida in Euro 1.458,00, e di quelle del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 340,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie n
Decreto Cassazione n. 36909/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris