CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21818/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nzo [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Romano-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n.711/2024 depositata il20/05/2024.letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione delcontroricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;Numero registro generale 16646/2024Numero sezionale 438/2026Numero di raccolta generale 21818/2026Data pubblicazione 26/06/2026che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che nulla va statuito sulle spese, stante l’istanza della stessa parterinunciante di compensazione delle spese P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 25/06/2026Enrico Scoditti