CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 giugno 2021
Cassazione n. 36601/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE d'APPELLO di CALTANISSETTA, con sentenza in data 8/10/2020, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di ENNA il 1/3/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 635 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi: -vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità con riferimento all'elemento psicologico; -violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen.; 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità evidenziando che difetterebbe la prova dell'elemento psicologico del reato. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del giudice di primo grado, ha adeguatamente risposto all'analoga censura che era oggetto dell'atto di appello e ha esposto le ragioni sulle quali ha fondato la conclusione. A fronte degli argomenti evidenziati dalla difesa, comunque considerati, il giudice dell'impugnazione ha correttamente fatto riferimento alla condotta materiale tenuta dall'imputata che ha sferrato un violento calcio. La coscienza e volontà di porre in essere tale comportamento, infatti, è di per sé rappresentativo della sussistenza dell'elemento psicologico a nulla rilevando lo stato di nervosismo o altro. 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. La norma, infatti, impone al giudice di fare una valutazione complessiva che tenga conto ance dei precedenti penali e delle condotte comunque poste in essere dall'imputato, tanto che possono assumere rilievo anche i soli precedenti c.d. di polizia (Sez. 6, n. 10796 del 16/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280787).La Corte territoriale, quindi, anche facendo riferimento all'esistenza dei precedenti, ha formulato un giudizio di merito che, in assenza di palesi illogicità, è giuridicamente corretto e non è sindacabile in questa sede. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 18/6/2021 [OSCURATO:PERSONA]: Marco onaco [OSCURATO:PERSONA] idente Ser i Paola L',; {..„ ; - ,I.:- -:--; t l A