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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02164/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15781-2020 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro (H) D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 80415740580, D'[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n. 29832/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 18/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Angelo e [OSCURATO:PERSONA]Angelo hanno proposto ricorso articolato in unico motivo per la revocazione della ordinanza della Corte di cassazione n. 29832/2019, depositata il 18 novembre 2019.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA]Angelo.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensive.

Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ravvisava l'inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l'adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.

I ricorrenti hanno presentato memoria.

L'ordinanza della Corte di cassazione n. 29832/2019 dichiarò improcedibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Angelo ed altri contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 803 del 22 febbraio 2017, così motivando: Ric. 2020 n. 15781 sez.

M2 - ud. 06-10-2021 -2- "Ritiene il Collegio che il ricorso principale sia improcedibile per la violazione dell'art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c., in quanto, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata le è stata notificata in data 2/3/2017, non risulta però tempestivamente depositata copia autentica con la relazione di notificazione, avendo la parte solo depositato copia della sentenza di appello, ma senza però che sia stata versata in atti anche la relata di notifica, ed in particolare, essendo la notifica avvenuta a mezzo pec, il messaggio di avvenuta ricezione con relativa attestazione di conformità.

Peraltro la copia autentica con relata di notifica non si rinviene nemmeno nella produzione di parte controricorrente, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

In tal senso rileva quanto dichiarato dalla stessa parte ricorrente nella precedente memoria ex art. 380 bis c.p.c. del 28/11/2018, laddove a pag. 2 riferisce che solo in data 23/11/2018 aveva notificato ex art. 372 l'elenco dei documenti tra i quali rientrava anche il messaggio pec relativo alla sentenza impugnata, precisazione questa che risulta poi reiterata a pag. 9, con la conferma del fatto che tale messaggio non era stato prodotto in precedenza e comunque nel rispetto del termine di cui all'art. 369 c.p.c.

Tale affermazione è poi nuovamente ribadita nella memoria depositata in prossimità dell'udienza del 19 giugno 2019, non risultando in ogni caso in atti il messaggio di avvenuta consegna presso la casella pec del ricorrente, che andava invece depositato nei venti giorni dalla notifica del ricorso.

La mancata contestazione delle parti con troricorrenti non può superare tale omissione, attesa la presenza di alcune parti rimaste intimate, né nella controversia può ritenersi che possa Ric. 2020 n. 15781 sez.

M2 - ud. 06-10-2021 -3- spiegare efficacia quanto alla correttezza del rilievo dell'improcedibilità, di cui alla proposta del relatore, quanto precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 8312/2019.

Tale decisione, riferita alla specifica ipotesi in cui la sentenza impugnata sia stata notificata a mezzo PEC, ha, infatti, avuto modo di precisare alla pag. 42, sub 2) che ai fini della procedibilità del ricorso si palesa comunque necessario il tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica e del corrispondente messaggio pec con annesse ricevute, ancorché prive di attestazione di conformità del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, posto che solo in tal caso è dato al ricorrente provvedere al deposito sino all'udienza dell'attestazione di conformità del messaggi cartacei.

Deve quindi reputarsi che il ricorso resti improcedibile laddove, pur essendosi depositata copia autentica della sentenza, che però si assume essere stata notificata, non siano stati tempestivamente depositati nel termine di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c., anche i detti messaggi pec con annesse ricevute, non potendo supplire a tale inziale carenza la successiva produzione del messaggio con attestazione di conformità, ma ben oltre il termine sopra indicato.

Nel caso in esame, come rilevato, risultava prodotta copia della sentenza d'appello, non rinvenendosi copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione a mezzo pec della stessa sentenza, né nella produzione del ricorrente né in quella di parte controricorrente".

L'unico motivo del ricorso per revocazione di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Angelo e [OSCURATO:PERSONA]Angelo assume che l'ordinanza della Corte di cassazione n. 29832/2019 sia frutto di errore Ric. 2020 n. 15781 sez.

M2 - ud. 06-10-2021 -4- revocatorio, avendo affermato che non era stata depositata contestualmente al ricorso la relazione di notificazione della sentenza impugnata della Corte d'appello di Napoli, in quanto ciò risultava al numero 2 del foliario.

Inoltre, la relazione di notificazione era poi stata oggetto di ben due ulteriori depositi, in vista della adunanze del 4 dicembre 2918 e del 19 giugno 2019.

Altrettanto errata, a dire dei ricorrenti, è l'affermazione fatta nell'ordinanza revocanda della mancata produzione, al momento del deposito del ricorso, del messaggio di posta elettronica certificata di notifica della sentenza.

Inoltre, il motivo di ricorso per revocazione evidenzia la mancata contestazione dei controricorrenti sul deposito della relata, ed anzi l'espressa ammissione da costoro compiuta circa la data dell'avvenuta notificazione.

Viene poi eccepita la illegittimità costituzionale dell'art. 369, comma 2, c.p.c. e dell'art. 9, comma 1.bis ed 1-ter della legge n. 54 del 1994 circa la notifica con modalità telematiche e gli oneri del ricorrente per cassazione.

La censura è inammissibile.

L'errore di fatto che legittima la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione consiste in un'erronea percezione dei fatti di causa, che, oltre a dover rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, nonché riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità (e cioè quegli atti che la Corte deve e può esaminare direttamente con propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso), deve incidere unicamente sulla sentenza di legittimità, rivelando caratteri di essenzialità e decisività ai fini della decisione.

In sostanza, l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione della sentenza della Ric. 2020 n. 15781 sez.

M2 - ud. 06-10-2021 -5- Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., postula la configurabilità di una svista su dati di fatto, produttiva dell'affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere la questione.

Nella specie, i ricorrenti non si confrontano con l'essenziale ratio decidendi della ordinanza n. 29832/2019, la quale dichiarò improcedibile il ricorso in quanto i ricorrenti, dopo aver dichiarato che la sentenza impugnata era stata loro notificata in data 2/3/2017, non avevano "tempestivamente" depositata copia autentica con la relazione di notificazione avvenuta a mezzo pec, ovvero "il messaggio di avvenuta ricezione con relativa attestazione di conformità".

Né a tale onere avevano adempiuto i controricorrenti.

L'ordinanza n. 29832/2019 era ben consapevole che i ricorrenti "solo in data 23/11/2018" avevano poi notificato l'elenco dei documenti tra i quali rientrava anche il messaggio pec relativo alla sentenza impugnata, ma ciò confermava "che tale messaggio non era stato prodotto in precedenza e comunque nel rispetto del termine di cui all'art. 369 c.p.c.".

Ancora l'ordinanza n. 29832/2019 chiariva come "il messaggio di avvenuta consegna presso la casella pec del ricorrente" andava "depositato nei venti giorni dalla notifica del ricorso".

Nella stessa ordinanza si specificava come "la mancata contestazione delle parti controricorrenti" non valeva a "superare tale omissione, attesa la presenza di alcune parti rimaste intimate".

In sostanza, la ratio dell'ordinanza, che i ricorrenti per revocazione pretermettono, era che non erano stati tempestivamente depositati nel termine di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c., anche i detti messaggi pec con annesse ricevute, non potendo supplire a tale inziale carenza la successiva produzione del messaggio con attestazione di conformità, ma Ric. 2020 n. 15781 sez.

M2 - ud. 06-10-2021 -6- ben oltre il termine sopra indicato".

In tal senso, l'ordinanza n. 29832/2019 prestava ossequio al principio enunciato da Cass. Sez.

U, 25/03/2019, n. 8312, secondo cui il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della

I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata, ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005.

Viceversa, nell'ipotesi in cui l'unico destinatario della notificazione del ricorso rimanga solo intimato (oppure tali rimangono alcuni o anche uno solo tra i molteplici destinatari della notifica del ricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio.

I medesimi principi si applicano all'ipotesi di tempestivo deposito di copia della relata della notificazione telematica della decisione impugnata (e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute) senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter della

I. n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa.

Ric. 2020 n. 15781 sez.

M2 - ud. 06-10-2021 -7- Come già affermato da Cass. Sez. 6 - 3, 12/02/2013, n. 3494, è comunque inammissibile il ricorso per revocazione della sentenza della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., che suggerisca l'adozione di una soluzione giuridica diversa da quella adottata, relativa, come nella specie, a declaratoria di improcedibilità pronunciata ex art. 369, n. 2, c.p.c. per omesso deposito di copia della sentenza munita della relata di notifica.

Poiché in questa sede non occorre decidere se il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA]Angelo ed altri contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 803 del 22 febbraio 2017 fosse, o meno, da dichiarare improcedibile, ex art. 369, n. 2, c.p.c., per il mancato deposito di copia della relata della notificazione telematica della decisione impugnata con attestazione di conformità del difensore, quanto, piuttosto, verificare la configurabilità di un errore revocatorio nel giudizio espresso su questo profilo dalla sentenza della Corte di cassazione, è evidentemente priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale inerente a tale norma ed all'art. art. 9, comma 1.bis ed 1-ter della legge n. 54 del 1994.

Cass. Sez.

U, 02/05/2017, n. 10648, ha peraltro posto in evidenza che l'onere imposto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. si esaurisce in una "attività elementare, che risale ad esigenza obbiettiva della gestione del processo di cassazione, che non pone soverchi oneri alle parti, che è stata mantenuta dal legislatore e la cui razionalità è stata verificata dalla giurisprudenza di legittimità anche nell'ottica dei principi costituzionali".

La memoria ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., presentata dai ricorrenti conferma che non vi è stata piena comprensione della ratio decidendi della pronuncia revocanda.

In tale atto si ribadisce, infatti, che "non è rispondente a quanto risulta agli Ric. 2020 n. 15781 sez.

M2 - ud. 06-10-2021 -8- atti di causa che al momento del deposito del ricorso non sia stata contestualmente prodotta anche la relazione di notificazione in quanto, come evincibile in atti e nel foliario di cui alla produzione di parte ricorrente, al n. 2 è espressamente riportata la seguente dicitura: "copia sentenza resa nel giudizio recante n.r.g. 502/2015 della Corte di Appello di Napoli - sezione civile - Cons.

Rel. Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] - n. 803 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], pubblicata il successivo 22.02.2017, notificata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo p.e.c. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in uno alla relazione di notifica, ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, contenente l'attestazione di conformità della richiamata sentenza alla copia digitale, il cui file denominato "attoACQ.pdf" è presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta".

Di seguito, si aggiunge nella memoria: "Né rileva la circostanza che la relata di notificazione in questione fosse priva dell'attestazione di conformità dal momento che essa è stata successivamente depositata per ben due volte in vista delle udienze tenutesi rispettivamente in data 4.12.2018 e 19.6.2019, stavolta con le attestazioni di conformità, il che avrebbe dovuto determinare la procedibilità del ricorso a suo tempo proposto (...)".

L'ordinanza n. 29832/2019 ha fondato la declaratoria di improcedibilità, come si è visto, sul mancato deposito nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. del messaggio di posta elettronica certificata pervenuto ai ricorrenti e dei suoi allegati, con attestazione autografa della conformità agli originali.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, i ricorrenti vanno condannati a rimborsare ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]„ [OSCURATO:PERSONA]Angelo, Ric. 2020 n. 15781 sez.

M2 - ud. 06-10-2021 -9- [OSCURATO:PERSONA]Angelo le spese del giudizio di revocazione, liquidate in dispositivo; non deve al riguardo provvedersi per gli altri intimati, i quali non hanno svolto attività difensive.

Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di revocazione dai controricorrenti, che liquida in complessivi C 5.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15781-2020 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro (H) D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 80415740580, D'[OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso l'ordinanza n. 29832/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 18/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Angelo e [OSCURATO:PERSONA]Angelo hanno proposto ricorso articolato in unico motivo per la revocazione della ordinanza della Corte di cassazione n. 29832/2019, depositata il 18 novembre 2019. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA]Angelo. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensive. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ravvisava l'inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l'adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. I ricorrenti hanno presentato memoria. L'ordinanza della Corte di cassazione n. 29832/2019 dichiarò improcedibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Angelo ed altri contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 803 del 22 febbraio 2017, così motivando: Ric. 2020 n. 15781 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -2- "Ritiene il Collegio che il ricorso principale sia improcedibile per la violazione dell'art. 369 co. 2 n. 2 c.p.c., in quanto, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata le è stata notificata in data 2/3/2017, non risulta però tempestivamente depositata copia autentica con la relazione di notificazione, avendo la parte solo depositato copia della sentenza di appello, ma senza però che sia stata versata in atti anche la relata di notifica, ed in particolare, essendo la notifica avvenuta a mezzo pec, il messaggio di avvenuta ricezione con relativa attestazione di conformità. Peraltro la copia autentica con relata di notifica non si rinviene nemmeno nella produzione di parte controricorrente, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. In tal senso rileva quanto dichiarato dalla stessa parte ricorrente nella precedente memoria ex art. 380 bis c.p.c. del 28/11/2018, laddove a pag. 2 riferisce che solo in data 23/11/2018 aveva notificato ex art. 372 l'elenco dei documenti tra i quali rientrava anche il messaggio pec relativo alla sentenza impugnata, precisazione questa che risulta poi reiterata a pag. 9, con la conferma del fatto che tale messaggio non era stato prodotto in precedenza e comunque nel rispetto del termine di cui all'art. 369 c.p.c. Tale affermazione è poi nuovamente ribadita nella memoria depositata in prossimità dell'udienza del 19 giugno 2019, non risultando in ogni caso in atti il messaggio di avvenuta consegna presso la casella pec del ricorrente, che andava invece depositato nei venti giorni dalla notifica del ricorso. La mancata contestazione delle parti con troricorrenti non può superare tale omissione, attesa la presenza di alcune parti rimaste intimate, né nella controversia può ritenersi che possa Ric. 2020 n. 15781 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -3- spiegare efficacia quanto alla correttezza del rilievo dell'improcedibilità, di cui alla proposta del relatore, quanto precisato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 8312/2019. Tale decisione, riferita alla specifica ipotesi in cui la sentenza impugnata sia stata notificata a mezzo PEC, ha, infatti, avuto modo di precisare alla pag. 42, sub 2) che ai fini della procedibilità del ricorso si palesa comunque necessario il tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica e del corrispondente messaggio pec con annesse ricevute, ancorché prive di attestazione di conformità del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, posto che solo in tal caso è dato al ricorrente provvedere al deposito sino all'udienza dell'attestazione di conformità del messaggi cartacei. Deve quindi reputarsi che il ricorso resti improcedibile laddove, pur essendosi depositata copia autentica della sentenza, che però si assume essere stata notificata, non siano stati tempestivamente depositati nel termine di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c., anche i detti messaggi pec con annesse ricevute, non potendo supplire a tale inziale carenza la successiva produzione del messaggio con attestazione di conformità, ma ben oltre il termine sopra indicato. Nel caso in esame, come rilevato, risultava prodotta copia della sentenza d'appello, non rinvenendosi copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione a mezzo pec della stessa sentenza, né nella produzione del ricorrente né in quella di parte controricorrente". L'unico motivo del ricorso per revocazione di [OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Angelo e [OSCURATO:PERSONA]Angelo assume che l'ordinanza della Corte di cassazione n. 29832/2019 sia frutto di errore Ric. 2020 n. 15781 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -4- revocatorio, avendo affermato che non era stata depositata contestualmente al ricorso la relazione di notificazione della sentenza impugnata della Corte d'appello di Napoli, in quanto ciò risultava al numero 2 del foliario. Inoltre, la relazione di notificazione era poi stata oggetto di ben due ulteriori depositi, in vista della adunanze del 4 dicembre 2918 e del 19 giugno 2019. Altrettanto errata, a dire dei ricorrenti, è l'affermazione fatta nell'ordinanza revocanda della mancata produzione, al momento del deposito del ricorso, del messaggio di posta elettronica certificata di notifica della sentenza. Inoltre, il motivo di ricorso per revocazione evidenzia la mancata contestazione dei controricorrenti sul deposito della relata, ed anzi l'espressa ammissione da costoro compiuta circa la data dell'avvenuta notificazione. Viene poi eccepita la illegittimità costituzionale dell'art. 369, comma 2, c.p.c. e dell'art. 9, comma 1.bis ed 1-ter della legge n. 54 del 1994 circa la notifica con modalità telematiche e gli oneri del ricorrente per cassazione. La censura è inammissibile. L'errore di fatto che legittima la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione consiste in un'erronea percezione dei fatti di causa, che, oltre a dover rivestire i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, nonché riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità (e cioè quegli atti che la Corte deve e può esaminare direttamente con propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso), deve incidere unicamente sulla sentenza di legittimità, rivelando caratteri di essenzialità e decisività ai fini della decisione. In sostanza, l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione della sentenza della Ric. 2020 n. 15781 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -5- Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., postula la configurabilità di una svista su dati di fatto, produttiva dell'affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere la questione. Nella specie, i ricorrenti non si confrontano con l'essenziale ratio decidendi della ordinanza n. 29832/2019, la quale dichiarò improcedibile il ricorso in quanto i ricorrenti, dopo aver dichiarato che la sentenza impugnata era stata loro notificata in data 2/3/2017, non avevano "tempestivamente" depositata copia autentica con la relazione di notificazione avvenuta a mezzo pec, ovvero "il messaggio di avvenuta ricezione con relativa attestazione di conformità". Né a tale onere avevano adempiuto i controricorrenti. L'ordinanza n. 29832/2019 era ben consapevole che i ricorrenti "solo in data 23/11/2018" avevano poi notificato l'elenco dei documenti tra i quali rientrava anche il messaggio pec relativo alla sentenza impugnata, ma ciò confermava "che tale messaggio non era stato prodotto in precedenza e comunque nel rispetto del termine di cui all'art. 369 c.p.c.". Ancora l'ordinanza n. 29832/2019 chiariva come "il messaggio di avvenuta consegna presso la casella pec del ricorrente" andava "depositato nei venti giorni dalla notifica del ricorso". Nella stessa ordinanza si specificava come "la mancata contestazione delle parti controricorrenti" non valeva a "superare tale omissione, attesa la presenza di alcune parti rimaste intimate". In sostanza, la ratio dell'ordinanza, che i ricorrenti per revocazione pretermettono, era che non erano stati tempestivamente depositati nel termine di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c., anche i detti messaggi pec con annesse ricevute, non potendo supplire a tale inziale carenza la successiva produzione del messaggio con attestazione di conformità, ma Ric. 2020 n. 15781 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -6- ben oltre il termine sopra indicato". In tal senso, l'ordinanza n. 29832/2019 prestava ossequio al principio enunciato da Cass. Sez. U, 25/03/2019, n. 8312, secondo cui il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della I. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata, ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, nell'ipotesi in cui l'unico destinatario della notificazione del ricorso rimanga solo intimato (oppure tali rimangono alcuni o anche uno solo tra i molteplici destinatari della notifica del ricorso) ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio. I medesimi principi si applicano all'ipotesi di tempestivo deposito di copia della relata della notificazione telematica della decisione impugnata (e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute) senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter della I. n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa. Ric. 2020 n. 15781 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -7- Come già affermato da Cass. Sez. 6 - 3, 12/02/2013, n. 3494, è comunque inammissibile il ricorso per revocazione della sentenza della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., che suggerisca l'adozione di una soluzione giuridica diversa da quella adottata, relativa, come nella specie, a declaratoria di improcedibilità pronunciata ex art. 369, n. 2, c.p.c. per omesso deposito di copia della sentenza munita della relata di notifica. Poiché in questa sede non occorre decidere se il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA]Angelo ed altri contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 803 del 22 febbraio 2017 fosse, o meno, da dichiarare improcedibile, ex art. 369, n. 2, c.p.c., per il mancato deposito di copia della relata della notificazione telematica della decisione impugnata con attestazione di conformità del difensore, quanto, piuttosto, verificare la configurabilità di un errore revocatorio nel giudizio espresso su questo profilo dalla sentenza della Corte di cassazione, è evidentemente priva di rilevanza la questione di legittimità costituzionale inerente a tale norma ed all'art. art. 9, comma 1.bis ed 1-ter della legge n. 54 del 1994. Cass. Sez. U, 02/05/2017, n. 10648, ha peraltro posto in evidenza che l'onere imposto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. si esaurisce in una "attività elementare, che risale ad esigenza obbiettiva della gestione del processo di cassazione, che non pone soverchi oneri alle parti, che è stata mantenuta dal legislatore e la cui razionalità è stata verificata dalla giurisprudenza di legittimità anche nell'ottica dei principi costituzionali". La memoria ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., presentata dai ricorrenti conferma che non vi è stata piena comprensione della ratio decidendi della pronuncia revocanda. In tale atto si ribadisce, infatti, che "non è rispondente a quanto risulta agli Ric. 2020 n. 15781 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -8- atti di causa che al momento del deposito del ricorso non sia stata contestualmente prodotta anche la relazione di notificazione in quanto, come evincibile in atti e nel foliario di cui alla produzione di parte ricorrente, al n. 2 è espressamente riportata la seguente dicitura: "copia sentenza resa nel giudizio recante n.r.g. 502/2015 della Corte di Appello di Napoli - sezione civile - Cons. Rel. Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] - n. 803 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], pubblicata il successivo 22.02.2017, notificata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo p.e.c. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in uno alla relazione di notifica, ai sensi della Legge 21 gennaio 1994 n. 53, contenente l'attestazione di conformità della richiamata sentenza alla copia digitale, il cui file denominato "attoACQ.pdf" è presente nel fascicolo informatico dal quale è stata estratta". Di seguito, si aggiunge nella memoria: "Né rileva la circostanza che la relata di notificazione in questione fosse priva dell'attestazione di conformità dal momento che essa è stata successivamente depositata per ben due volte in vista delle udienze tenutesi rispettivamente in data 4.12.2018 e 19.6.2019, stavolta con le attestazioni di conformità, il che avrebbe dovuto determinare la procedibilità del ricorso a suo tempo proposto (...)". L'ordinanza n. 29832/2019 ha fondato la declaratoria di improcedibilità, come si è visto, sul mancato deposito nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. del messaggio di posta elettronica certificata pervenuto ai ricorrenti e dei suoi allegati, con attestazione autografa della conformità agli originali. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, i ricorrenti vanno condannati a rimborsare ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA]Angelo, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]„ [OSCURATO:PERSONA]Angelo, Ric. 2020 n. 15781 sez. M2 - ud. 06-10-2021 -9- [OSCURATO:PERSONA]Angelo le spese del giudizio di revocazione, liquidate in dispositivo; non deve al riguardo provvedersi per gli altri intimati, i quali non hanno svolto attività difensive. Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dichiarata inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di revocazione dai controricorrenti, che liquida in complessivi C 5.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i