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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 44644/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bergamo.

Visti gli atti del procedimento a carico di:

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] Laura [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Generale Ettore PEDICINI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 8 settembre 2021 la Procura della Repubblica di Brescia ha emesso decreto di perquisizione e sequestro probatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Laura, indagati in relazione ai reati di cui agli artt. 640, 612 e 56-629 cod. pen., detto provvedimento -eseguito in data 24 settembre 2021- è stato annullato con provvedimento emesso dal Tribunale del Riesame di Brescia in data 15 ottobre 2021.

2. I Giudici del riesame hanno ritenuto il decreto di perquisizione e sequestro nullo per difetto di motivazione in ordine alle concrete finalità probatorie perseguite, il Pubblico Ministero si è, infatti, limitato a disporre il sequestro di quanto ritenuto utile ai fini delle indagini, senza fornire alcuna indicazione in ordine alle necessità probatorie poste a fondamento dell'atto ablativo.

3. Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per Cassazione avverso detta ordinanza ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., lamentando, con l'unico motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale.

Secondo il ricorrente il decreto annullato era sufficientemente motivato in ordine alla finalità probatoria, facendo riferimento alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati ed al fondato motivo di rinvenire il corpo di reato ovvero cose pertinenti al reato o beni utili al fine delle indagini.

La motivazione posta a base del sequestro esplicitava sia la natura pertinenziale dei beni ricercandi sia la loro attitudine probatoria rispetto ai reati rubricati, previa esemplificazione della tipologia dei beni ricercati (armi o documentazione relativa a compravendita di veicoli) e successivamente rinvenuti in sede di perquisizione (documentazione inerente due vetture ed un fiaconcino di lubrificante per armi marca Beretta). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Appare necessario, preliminarmente, ricordare che, avverso le ordinanze applicative di misura cautelare reale, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez.

Un. n. 5876 del 13.2.2004, Rv. 226710- 01 e Sez.

Un. n. 25080 del 28.5.2003, Rv. 224611- 01), inidoneità sicuramente non ravvisabile nel caso oggetto di scrutinio.

Ciò posto, occorre prendere atto che il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge, contesta in realtà la concreta ricostruzione in fatto resa dal Tribunale del riesame.

E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi fattuali che fanno propendere per la sussistenza dei presupposti giustificativi della misura cautelare reale.

2. I giudici del gravame hanno affermato, con motivazione logica ed esaustiva, che il decreto di sequestro probatorio è privo di qualsiasi indicazione delle concrete finalità probatorie perseguite dagli inquirenti, il Pubblico Ministero si è, infatti, z limitato a prospettare una sorta di esigenza probatoria in re ipsa derivante dal comprovato rapporto di pertinenzialità tra i beni ed i reati ipotizzati, con conseguente vizio motivazionale in relazione ai requisiti previsti dall'art. 253 cod. proc. pen. (vedi Sez. 2, n. 39187 del 17/09/2021, Cristofori, Rv. 282200 - 01).

La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, precisato che il Tribunale chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (cfr. Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226713 - 01).

Nel caso di specie il decreto del pubblico ministero non ha chiarito, se non in maniera generica e dunque meramente apparente, quale sia l'effettiva esigenza probatoria per il cui soddisfacimento fosse necessario procedere al sequestro e, di conseguenza, il Tribunale ha correttamente annullato detto provvedimento ablatorio.

3. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bergamo. Visti gli atti del procedimento a carico di: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] Laura [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Generale Ettore PEDICINI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 8 settembre 2021 la Procura della Repubblica di Brescia ha emesso decreto di perquisizione e sequestro probatorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Laura, indagati in relazione ai reati di cui agli artt. 640, 612 e 56-629 cod. pen., detto provvedimento -eseguito in data 24 settembre 2021- è stato annullato con provvedimento emesso dal Tribunale del Riesame di Brescia in data 15 ottobre 2021. 2. I Giudici del riesame hanno ritenuto il decreto di perquisizione e sequestro nullo per difetto di motivazione in ordine alle concrete finalità probatorie perseguite, il Pubblico Ministero si è, infatti, limitato a disporre il sequestro di quanto ritenuto utile ai fini delle indagini, senza fornire alcuna indicazione in ordine alle necessità probatorie poste a fondamento dell'atto ablativo. 3. Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per Cassazione avverso detta ordinanza ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., lamentando, con l'unico motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Secondo il ricorrente il decreto annullato era sufficientemente motivato in ordine alla finalità probatoria, facendo riferimento alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati ed al fondato motivo di rinvenire il corpo di reato ovvero cose pertinenti al reato o beni utili al fine delle indagini. La motivazione posta a base del sequestro esplicitava sia la natura pertinenziale dei beni ricercandi sia la loro attitudine probatoria rispetto ai reati rubricati, previa esemplificazione della tipologia dei beni ricercati (armi o documentazione relativa a compravendita di veicoli) e successivamente rinvenuti in sede di perquisizione (documentazione inerente due vetture ed un fiaconcino di lubrificante per armi marca Beretta). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. Appare necessario, preliminarmente, ricordare che, avverso le ordinanze applicative di misura cautelare reale, il ricorso in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores in procedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, peraltro, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento (vedi Sez. Un. n. 5876 del 13.2.2004, Rv. 226710- 01 e Sez. Un. n. 25080 del 28.5.2003, Rv. 224611- 01), inidoneità sicuramente non ravvisabile nel caso oggetto di scrutinio. Ciò posto, occorre prendere atto che il ricorrente, pur lamentando formalmente violazione di legge, contesta in realtà la concreta ricostruzione in fatto resa dal Tribunale del riesame. E ciò a fronte di un completo iter argomentativo, coerente con le emergenze investigative e scevro da vizi logici, il quale valorizza una serie di elementi fattuali che fanno propendere per la sussistenza dei presupposti giustificativi della misura cautelare reale. 2. I giudici del gravame hanno affermato, con motivazione logica ed esaustiva, che il decreto di sequestro probatorio è privo di qualsiasi indicazione delle concrete finalità probatorie perseguite dagli inquirenti, il Pubblico Ministero si è, infatti, z limitato a prospettare una sorta di esigenza probatoria in re ipsa derivante dal comprovato rapporto di pertinenzialità tra i beni ed i reati ipotizzati, con conseguente vizio motivazionale in relazione ai requisiti previsti dall'art. 253 cod. proc. pen. (vedi Sez. 2, n. 39187 del 17/09/2021, Cristofori, Rv. 282200 - 01). La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, precisato che il Tribunale chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e della persistente inerzia del pubblico ministero anche nel contradditorio camerale, non può integrare la carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero quale titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (cfr. Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226713 - 01). Nel caso di specie il decreto del pubblico ministero non ha chiarito, se non in maniera generica e dunque meramente apparente, quale sia l'effettiva esigenza probatoria per il cui soddisfacimento fosse necessario procedere al sequestro e, di conseguenza, il Tribunale ha correttamente annullato detto provvedimento ablatorio. 3. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.
Decreto Cassazione n. 44644/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris