CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18685/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI- / dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamentano la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'articolo 648 cod. pen., è generico, in quanto fondato su argomentazioni che si limitano a riproporre le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, il quale ha confermato la responsabilità dell'imputato in ordine ai reati contestati alla luce di quanto emerso dagli atti esaminati e dalle prove acquisite (si vedano, in particolare, pagine 4 e 5); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla carenza di correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e quelle dedotte a sostegno dell'impugnazione; rilevato altresì che il reato descritto al capo A (artt. 473, 474 cod. pen.), commesso in data 22 giugno 2015, reca la contestazione della aggravante della recidiva specifica ed infraquinquennale, ritenuta sia dal giudice di primo grado che dalla Corte d'appello (in giudizio di equivalenza rispetto alle attenuanti pure riconosciute) e che dunque il termine di prescrizione cadeva (salvo il calcolo delle sopensioni rilevanti) il 22 guigno 2025, mentre la sentenza qui impugnata è stata emessa I'll febbraio 2025; rilevato infine che la pronuncia di inammissibilità sterilizza il corso della prescrizione alla data della sentenza di appello impugnata; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] tMassimo. [OSCURATO:PERSONA] Ikb3.1 O E P O [OSCURATO:PERSONA] (v., FRIA 2