CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 41595/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1338/2025 [OSCURATO:PERSONA] CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 20548/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulla richiesta di rimessione in termini proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2017 del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile la richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza della Corte di appello di Ancona del 14/7/2020 e trasmettere gli atti alla stessa Corte di appello quanto alla restante richiesta; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto: - la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza in data 27 settembre 2017, con la quale il Tribunale di Ancona lesioni personali aggravate; - la restituzione nel termine per impugnare la sentenza in data 14 luglio 2020, con la quale la Corte di appello di Ancona ha confermato l’appena menzionata pronuncia di primo grado. A sostegno delle richieste è stata dedotta, nei termini meglio esplicitati nel medesimo atto difensivo, la mancata conoscenza del giudizio da parte del [OSCURATO:PERSONA], espulso dal territorio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41595/2025 Roma, lì, 29/12/2025 nazionale il 1° agosto 2013, fino alla notifica in data 28 aprile 2025 del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti relativo anche alla sanzione inflitta nel richiamato procedimento penale; e si è rappresentata l’applicabilità nella specie, ratione temporis, dell’art. 175 cod. proc. pen. nel testo anteriore alla legge 28 aprile 2014, n. 67. 2. L’atto difensivo contenente le richieste, presentato il 28 maggio 2025 alla Corte di appello di Ancona che l’ha trasmesso a questa Corte di cassazione, è pervenuto alla Cancelleria di questo Ufficio il 17 giugno 2025. 3. Per quanto di competenza di questa Corte, ossia per quel che attiene alla restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione, è dirimente osservare che la richiesta è tardiva poiché, a fronte della conoscenza dei provvedimenti in discorso il 28 aprile 2025, il difensore anche in parte qua l’ha presentata alla Corte di appello di Ancona ed è qui pervenuta oltre il termine decadenziale di trenta giorni (art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 5, ord. n. 13315 del 13/02/2025, Gobbetti, Rv. 287910 – 01, in motivazione). 4. Deve, invece, disporsi la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona, relativamente alla richiesta di remissione in termini per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Ancona in data 27 settembre 2017, di competenza dello stesso Giudice distrettuale che sarebbe competente sulla impugnazione (art 175, comma 4, cod. proc. pen.). Difatti, come già osservato la richiesta era pervenuta alla Corte di appello il 28 maggio 2025 e, dunque, entro il già menzionato termine posto a pena di decadenza. 5. Al rigetto dell’istanza, per la parte di competenza di questa Corte, non consegue la condanna al pagamento delle spese del procedimento, non avendo tale richiesta natura di mezzo di impugnazione (cfr. Sez. 5, ord. n. 15776 del 16/01/2023, Metreveli, Rv. 284388 – 01). P.Q.M Dispone trasmettersi per competenza alla Corte d'appello di Ancona l'istanza relativamente alla richiesta di remissione in termini per proporre appello. Rigetta nel resto l'istanza medesima. Così deciso il 23/09/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]