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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 marzo 2024

Cassazione n. 38537/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il giorno 8 agosto 2023 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del giorno 11 febbraio 2020 con cui il Tribunale di Palermo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed C 2.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena irrogata.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, ha irrogato una pena determinata in misura non manifestazione illogica dando rilievo alla quantità di sostanza stupefacente nel cui possesso era il prevenuto, da collocare ai margini superiori del fatto di lieve entità; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile per eccessiva genericità e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il lonsigliere estensore il Pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata in cancelleria il giorno 8 agosto 2023 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del giorno 11 febbraio 2020 con cui il Tribunale di Palermo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed C 2.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla dosimetria della pena irrogata. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, ha irrogato una pena determinata in misura non manifestazione illogica dando rilievo alla quantità di sostanza stupefacente nel cui possesso era il prevenuto, da collocare ai margini superiori del fatto di lieve entità; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile per eccessiva genericità e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 marzo 2024 Il lonsigliere estensore il Pres
Sentenza Cassazione n. 38537/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris