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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22944/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte di appello di MessinaEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Messina, che hachiesto, in via principale, che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvioperché il fatto non sussiste; in via subordinata, che la sentenza impugnata vengaannullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello diMessina; in via ancor più gradata, che la sentenza impugnata venga annullatalimitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Cortedi appello di Messina per la rideterminazione della pena.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 12 marzo 2026 la Corte di appello di Messina,pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione,in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 25 gennaio2023, appellata dall’imputata [OSCURATO:PERSONA], ha concesso a quest’ultima il beneficiodella sospensione condizionale della pena, confermando la condanna alla pena didue anni di reclusione per il delitto di falsa testimonianza.La sentenza rescindente aveva ravvisato gravi lacune motivazionali in ordinealla ritenuta sussistenza della responsabilità della ricorrente e alla configurabilitàdel reato contestato, in relazione all’elemento oggettivo, consistente nella falsitàdelle affermazioni rese, in qualità di testimone in un processo civile, di non averemai lavorato per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di non essere stata al corrente del luogodi lavoro di [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione SantaAlberti, tramite il difensore di fiducia sulla base di cinque motivi con i qualieccepisce:-violazione di legge, ed in specie dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., perinosservanza del principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento e ilvizio di motivazione, in relazione alla contraddizione documentale costituita dallerisultanze delle visure camerali circa l’esistenza di due distinte società (la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Logistica e Trasporti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) rispetto alle dichiarazionitestimoniali rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attestanti l’unicità della realtàimprenditoriale, contraddizione che la Corte di appello aveva nuovamente ritenutoirrilevante senza adeguato riscontro probatorio;-violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all’elementooggettivo del reato di cui all’art. 372 cod. pen., mancando la prova della falsitàdelle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA], non potendosi a tal fine ritenere rilevanti letestimonianze del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA];-violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all’idoneitàdecettiva della testimonianza, posto che le dichiarazioni rese dalla ricorrentevertevano su circostanze del tutto marginali rispetto al thema decidendum delgiudizio di lavoro, che aveva ad oggetto la legittimità del licenziamento delSaporito;-vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove testimoniali diCarmine [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza adeguato riscontro di quanto riferitodalle testimonianze a discarico;-violazione di legge (art. 133 cod. pen.) in relazione al trattamentosanzionatorio, ritenuto eccessivo, e al diniego delle circostanze attenuantigeneriche.Con memoria difensiva del 18 maggio 2026, il difensore della ricorrente hapuntualizzato i motivi di ricorso, concludendo nei termini indicati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti ecomunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto riproduttivi di censure già prospettate in sededi appello e definite in termini adeguati dalla Corte di merito.2.

Va innanzitutto ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui ilgiudice di rinvio, nel conformarsi alla sentenza rescindente ai sensi dell'art. 627,comma 3, cod. proc. pen., è tenuto a rispettare il principio di diritto enunciatodalla Cassazione e a colmare le lacune motivazionali specificamente indicate,potendo a tal fine procedere ad autonoma valutazione delle risultanze probatoriegià acquisite senza che sia necessaria l'acquisizione di nuove prove (Sez. 5, n.12256 del 24/02/2026, Sciortino, Rv. 289609 – 01).Nel caso di specie, la sentenza rescindente aveva riscontrato due lacunemotivazionali: l'omessa spiegazione del rapporto tra le risultanze formali dellevisure camerali (attestanti l'esistenza di due distinte società con sedi,amministratori e oggetti sociali differenti) e le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA];l'omesso esame della versione alternativa offerta dalla ricorrente, secondo cui ellaavrebbe lavorato alle dipendenze non della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. bensì dellaLogistica e Trasporti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società formalmente distinta dalla prima.La Corte di appello di Messina, in sede di rinvio, ha adempiuto a tale obbligomotivazionale in modo puntuale e coerente, spiegando le ragioni in base alle qualile risultanze documentali delle visure camerali non contraddicono ma, al contrario,si conciliano con la tesi accusatoria: le due società, pur formalmente distinte,agivano di fatto come espressione della medesima realtà imprenditoriale, postoche, come emerso dalle deposizioni concordanti di [OSCURATO:PERSONA] (personaoffesa) e [OSCURATO:PERSONA] (ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), le decisioni relativealla gestione di entrambe erano accentrate in capo alla medesima persona fisica,[OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che la diversa soggettività giuridica delle duecompagini societarie risultava priva di rilievo sul piano della concretaorganizzazione del lavoro; di conseguenza, la ricorrente, pur risultandoformalmente alle dipendenze della Logistica e Trasporti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., svolgevadi fatto la propria attività lavorativa nell'ambito della medesima organizzazioneimprenditoriale in cui operava la persona offesa.Le censure difensive sono state esaminate per i profili ritenuti rilevanti, conparticolare riferimento alla figura di [OSCURATO:PERSONA], che – a prescindere dall’esattaindividuazione del vincolo familiare – è risultato avere un legame personale strettoe continuativo con [OSCURATO:PERSONA] (legale rappresentante della Logistica eTrasporti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), idoneo a confermare il suo ruolo di raccordo gestionaletra le due società.3.

Il secondo, il terzo e il quarto motivo possono essere esaminaticongiuntamente, riguardando gli elementi costituitivi del reato di falsatestimonianza, alla stregua delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA].3.1.

Con argomenti immuni da vizi logici e corretti nelle implicazionigiuridiche, la Corte di merito ha ritenuto che la rappresentazione dei fatti fornita,in particolare, dal [OSCURATO:PERSONA], fosse qualificata da un elevato livello di credibilità,per aver egli stesso lavorato presso la società [OSCURATO:PERSONA], sì da risultarecredibile che conoscesse il [OSCURATO:PERSONA], in quanto, all’epoca, suo collega di lavoro.Con riferimento alla testimonianza della persona offesa, la Corte territorialeha spiegato le ragioni dell'attendibilità del teste, non scalfita da incertezze sudettagli secondari, ed ha escluso finalità di calunnia; ha evidenziato, altresì, laconvergenza delle dichiarazioni dei testimoni circa l'assenza di distinzioneoperativa tra le due società.Circa le deposizioni dei testi a discarico, Musarra e Rugolo, la sentenzaimpugnata ha fornito adeguata motivazione in ordine alla loro irrilevanza ai finidella decisione (entrambi effettuavano lavoro prevalentemente in orario notturno,quando gli uffici amministrativi erano chiusi; le loro deposizioni, inoltre, sonorisultate generiche, prive di elementi idonei a confermare la tesi difensiva).In definitiva, il quarto motivo di ricorso – teso a sollecitare una rivalutazionedelle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità – è comunquemanifestamente infondato, risultando la valutazione delle dichiarazionitestimoniali in argomento immune da censure.3.2.

Il secondo ed il terzo motivo riguardano, specificamente, gli elementicostitutivi del reato di falsa testimonianza.La ricorrente reitera la tesi secondo cui la dichiarazione resa, di non avere mailavorato per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sarebbe corrispondente al vero, alla luce dellerisultanze documentali acquisite agli atti.La falsità di tali dichiarazioni è stata, invece, affermata sulla base dellaconvergente testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], prove dichiarativeritenute prevalenti e non contraddette dal dato formale risultante dalle visurecamerali.Inoltre, la sentenza impugnata ha sottolineato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva unospecifico e fondato interesse a rendere dichiarazioni false: infatti, dall'estrattoconto previdenziale acquisito agli atti è emerso che, nel periodo rilevante, inclusoil giorno 26 giugno 2016 in cui la persona offesa è rientrata in servizio, la stessarisultava disoccupata e percepiva il contributo NASPI, con la conseguenza chel’ammissione di conoscere la persona offesa per ragioni lavorative avrebbeimplicato la confessione di una condotta illecita, consistente nello svolgimento dilavoro irregolare, in costanza di percezione dell'indennità di disoccupazione.Con il terzo motivo di ricorso si sostiene che le dichiarazioni rese dallaricorrente avrebbero avuto ad oggetto circostanze marginali rispetto al themadecidendum del giudizio del lavoro, come dimostrerebbe il fatto che il Tribunale diBarcellona Pozzo di Gotto abbia ritenuto tale testimonianza ininfluente sul proprioconvincimento.La censura è manifestamente infondata alla stregua del principio di dirittocorrettamente richiamato dalla sentenza impugnata (pagina 7), in base al quale ilreato previsto dall'art. 372 cod. pen. sussiste quando i fatti sui quali il testimoneè chiamato a deporre siano pertinenti e rilevanti ai fini del decidere, anche se inconcreto si rivelino poi ininfluenti sul convincimento del giudice (Sez. 6, n. 51032del 05/12/2013, Mevoli, Rv. 258507 – 01).La valutazione dell'idoneità decettiva della testimonianza va effettuata, infatti,con riferimento al momento in cui il reato è consumato, ossia al momento delladeposizione, e non ex post, in ragione dell'esito del giudizio (Sez. 6, n. 37649 del21/09/2021, Testa, Rv. 282179 – 01).Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dall'imputata vertevano sullaconoscenza della persona offesa e sui rapporti lavorativi intercorrenti tra loro:circostanze pertinenti rispetto al giudizio di lavoro, avente ad oggetto la legittimitàdel licenziamento di [OSCURATO:PERSONA].4.

Infine, anche il motivo sul trattamento sanzionatorio è manifestamenteinfondato: la pena è stata irrogata in misura corrispondente al minimo edittale; ildiniego delle circostanze attenuante generiche è stato motivato con la mancanzadi elementi positivi di valutazione in tal senso, estranei peraltro al motivo diimpugnazione.5.

Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento edal pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 12 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di MessinaEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Messina, che hachiesto, in via principale, che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvioperché il fatto non sussiste; in via subordinata, che la sentenza impugnata vengaannullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello diMessina; in via ancor più gradata, che la sentenza impugnata venga annullatalimitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Cortedi appello di Messina per la rideterminazione della pena.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 12 marzo 2026 la Corte di appello di Messina,pronunciando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione,in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 25 gennaio2023, appellata dall’imputata [OSCURATO:PERSONA], ha concesso a quest’ultima il beneficiodella sospensione condizionale della pena, confermando la condanna alla pena didue anni di reclusione per il delitto di falsa testimonianza.La sentenza rescindente aveva ravvisato gravi lacune motivazionali in ordinealla ritenuta sussistenza della responsabilità della ricorrente e alla configurabilitàdel reato contestato, in relazione all’elemento oggettivo, consistente nella falsitàdelle affermazioni rese, in qualità di testimone in un processo civile, di non averemai lavorato per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e di non essere stata al corrente del luogodi lavoro di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione SantaAlberti, tramite il difensore di fiducia sulla base di cinque motivi con i qualieccepisce:-violazione di legge, ed in specie dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., perinosservanza del principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento e ilvizio di motivazione, in relazione alla contraddizione documentale costituita dallerisultanze delle visure camerali circa l’esistenza di due distinte società (la [OSCURATO:SOCIETA]. e la Logistica e Trasporti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) rispetto alle dichiarazionitestimoniali rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attestanti l’unicità della realtàimprenditoriale, contraddizione che la Corte di appello aveva nuovamente ritenutoirrilevante senza adeguato riscontro probatorio;-violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all’elementooggettivo del reato di cui all’art. 372 cod. pen., mancando la prova della falsitàdelle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA], non potendosi a tal fine ritenere rilevanti letestimonianze del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA];-violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all’idoneitàdecettiva della testimonianza, posto che le dichiarazioni rese dalla ricorrentevertevano su circostanze del tutto marginali rispetto al thema decidendum delgiudizio di lavoro, che aveva ad oggetto la legittimità del licenziamento delSaporito;-vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove testimoniali diCarmine [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza adeguato riscontro di quanto riferitodalle testimonianze a discarico;-violazione di legge (art. 133 cod. pen.) in relazione al trattamentosanzionatorio, ritenuto eccessivo, e al diniego delle circostanze attenuantigeneriche.Con memoria difensiva del 18 maggio 2026, il difensore della ricorrente hapuntualizzato i motivi di ricorso, concludendo nei termini indicati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti ecomunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto riproduttivi di censure già prospettate in sededi appello e definite in termini adeguati dalla Corte di merito.2. Va innanzitutto ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui ilgiudice di rinvio, nel conformarsi alla sentenza rescindente ai sensi dell'art. 627,comma 3, cod. proc. pen., è tenuto a rispettare il principio di diritto enunciatodalla Cassazione e a colmare le lacune motivazionali specificamente indicate,potendo a tal fine procedere ad autonoma valutazione delle risultanze probatoriegià acquisite senza che sia necessaria l'acquisizione di nuove prove (Sez. 5, n.12256 del 24/02/2026, Sciortino, Rv. 289609 – 01).Nel caso di specie, la sentenza rescindente aveva riscontrato due lacunemotivazionali: l'omessa spiegazione del rapporto tra le risultanze formali dellevisure camerali (attestanti l'esistenza di due distinte società con sedi,amministratori e oggetti sociali differenti) e le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA];l'omesso esame della versione alternativa offerta dalla ricorrente, secondo cui ellaavrebbe lavorato alle dipendenze non della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. bensì dellaLogistica e Trasporti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società formalmente distinta dalla prima.La Corte di appello di Messina, in sede di rinvio, ha adempiuto a tale obbligomotivazionale in modo puntuale e coerente, spiegando le ragioni in base alle qualile risultanze documentali delle visure camerali non contraddicono ma, al contrario,si conciliano con la tesi accusatoria: le due società, pur formalmente distinte,agivano di fatto come espressione della medesima realtà imprenditoriale, postoche, come emerso dalle deposizioni concordanti di [OSCURATO:PERSONA] (personaoffesa) e [OSCURATO:PERSONA] (ex dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), le decisioni relativealla gestione di entrambe erano accentrate in capo alla medesima persona fisica,[OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che la diversa soggettività giuridica delle duecompagini societarie risultava priva di rilievo sul piano della concretaorganizzazione del lavoro; di conseguenza, la ricorrente, pur risultandoformalmente alle dipendenze della Logistica e Trasporti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., svolgevadi fatto la propria attività lavorativa nell'ambito della medesima organizzazioneimprenditoriale in cui operava la persona offesa.Le censure difensive sono state esaminate per i profili ritenuti rilevanti, conparticolare riferimento alla figura di [OSCURATO:PERSONA], che – a prescindere dall’esattaindividuazione del vincolo familiare – è risultato avere un legame personale strettoe continuativo con [OSCURATO:PERSONA] (legale rappresentante della Logistica eTrasporti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), idoneo a confermare il suo ruolo di raccordo gestionaletra le due società.3. Il secondo, il terzo e il quarto motivo possono essere esaminaticongiuntamente, riguardando gli elementi costituitivi del reato di falsatestimonianza, alla stregua delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA].3.1. Con argomenti immuni da vizi logici e corretti nelle implicazionigiuridiche, la Corte di merito ha ritenuto che la rappresentazione dei fatti fornita,in particolare, dal [OSCURATO:PERSONA], fosse qualificata da un elevato livello di credibilità,per aver egli stesso lavorato presso la società [OSCURATO:PERSONA], sì da risultarecredibile che conoscesse il [OSCURATO:PERSONA], in quanto, all’epoca, suo collega di lavoro.Con riferimento alla testimonianza della persona offesa, la Corte territorialeha spiegato le ragioni dell'attendibilità del teste, non scalfita da incertezze sudettagli secondari, ed ha escluso finalità di calunnia; ha evidenziato, altresì, laconvergenza delle dichiarazioni dei testimoni circa l'assenza di distinzioneoperativa tra le due società.Circa le deposizioni dei testi a discarico, Musarra e Rugolo, la sentenzaimpugnata ha fornito adeguata motivazione in ordine alla loro irrilevanza ai finidella decisione (entrambi effettuavano lavoro prevalentemente in orario notturno,quando gli uffici amministrativi erano chiusi; le loro deposizioni, inoltre, sonorisultate generiche, prive di elementi idonei a confermare la tesi difensiva).In definitiva, il quarto motivo di ricorso – teso a sollecitare una rivalutazionedelle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità – è comunquemanifestamente infondato, risultando la valutazione delle dichiarazionitestimoniali in argomento immune da censure.3.2. Il secondo ed il terzo motivo riguardano, specificamente, gli elementicostitutivi del reato di falsa testimonianza.La ricorrente reitera la tesi secondo cui la dichiarazione resa, di non avere mailavorato per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sarebbe corrispondente al vero, alla luce dellerisultanze documentali acquisite agli atti.La falsità di tali dichiarazioni è stata, invece, affermata sulla base dellaconvergente testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], prove dichiarativeritenute prevalenti e non contraddette dal dato formale risultante dalle visurecamerali.Inoltre, la sentenza impugnata ha sottolineato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva unospecifico e fondato interesse a rendere dichiarazioni false: infatti, dall'estrattoconto previdenziale acquisito agli atti è emerso che, nel periodo rilevante, inclusoil giorno 26 giugno 2016 in cui la persona offesa è rientrata in servizio, la stessarisultava disoccupata e percepiva il contributo NASPI, con la conseguenza chel’ammissione di conoscere la persona offesa per ragioni lavorative avrebbeimplicato la confessione di una condotta illecita, consistente nello svolgimento dilavoro irregolare, in costanza di percezione dell'indennità di disoccupazione.Con il terzo motivo di ricorso si sostiene che le dichiarazioni rese dallaricorrente avrebbero avuto ad oggetto circostanze marginali rispetto al themadecidendum del giudizio del lavoro, come dimostrerebbe il fatto che il Tribunale diBarcellona Pozzo di Gotto abbia ritenuto tale testimonianza ininfluente sul proprioconvincimento.La censura è manifestamente infondata alla stregua del principio di dirittocorrettamente richiamato dalla sentenza impugnata (pagina 7), in base al quale ilreato previsto dall'art. 372 cod. pen. sussiste quando i fatti sui quali il testimoneè chiamato a deporre siano pertinenti e rilevanti ai fini del decidere, anche se inconcreto si rivelino poi ininfluenti sul convincimento del giudice (Sez. 6, n. 51032del 05/12/2013, Mevoli, Rv. 258507 – 01).La valutazione dell'idoneità decettiva della testimonianza va effettuata, infatti,con riferimento al momento in cui il reato è consumato, ossia al momento delladeposizione, e non ex post, in ragione dell'esito del giudizio (Sez. 6, n. 37649 del21/09/2021, Testa, Rv. 282179 – 01).Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dall'imputata vertevano sullaconoscenza della persona offesa e sui rapporti lavorativi intercorrenti tra loro:circostanze pertinenti rispetto al giudizio di lavoro, avente ad oggetto la legittimitàdel licenziamento di [OSCURATO:PERSONA].4. Infine, anche il motivo sul trattamento sanzionatorio è manifestamenteinfondato: la pena è stata irrogata in misura corrispondente al minimo edittale; ildiniego delle circostanze attenuante generiche è stato motivato con la mancanzadi elementi positivi di valutazione in tal senso, estranei peraltro al motivo diimpugnazione.5. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento edal pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni diesonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 12 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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