CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 febbraio 1993
Cassazione n. 01099/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/02/1993 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/06/1991 avverso la sentenza del 18/05/2020 della CORTE di APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 624 e 625, comma primo n. 2, cod. pen., per essersi introdotti all'interno del terreno recintato di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ed essersi impossessati di vari beni, tra cui due pompe elettriche per l'acqua asportate previa rottura delle tubature cui erano allacciate. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con un unico atto a firma del comune difensore, articolando quattro motivi, tutti declinati in termini di violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. Il primo riguarda la configurabilità del delitto di furto. Si sostiene che, come risulta dalla sentenza di primo grado che ha escluso il reato di furto in luogo di privata dimora, gli imputati si sarebbero introdotti in uno spazio occupato da materiali in disuso, dunque l'impossessamento ha riguardato beni dismessi, da considerarsi alla stregua di rifiuti. Sarebbe lo stesso collegio di appello a dare atto che il fondo era in stato di "disarmo", così da certificare la buona fede dei ricorrenti e l'inoffensività del fatto- reato, corroborato dalla mancata costituzione di parte civile. 2.2. Il secondo motivo afferisce alla sussistenza della circostanza aggravante del fatto commesso con violenza sulle cose. In realtà gli imputati si sono limitati a raccogliere le cose trovate in terra; ad essi non sarebbe attribuibile l'azione di manomissione delle tubature per prelevare le pompe elettriche, poiché nessun concreto elemento supporterebbe una simile ipotesi. 2.3. Il terzo motivo riguarda il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., in ragione del modestissimo valore del materiale sottratto e l'assenza di danni per la proprietà, disabitata nel periodo invernale. Peraltro, a "sommesso avviso" del difensore, sarebbe particolarmente esiguo anche il danno alla rete idrica, conseguente al trancio di due tubi. 2.4. Il quarto motivo concerne il riconoscimento della recidiva. La portata quasi inoffensiva della vicenda impedirebbe di assegnare alla condotta quella maggiore riprovevolezza richiesta ai fini dell'art. 99 cod. pen. 3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Vengono riproposte le medesime censure già coltivate in sede di appello, che hanno trovato adeguata risposta nella sentenza impugnata. In questa sede, allora, sono sufficienti brevi considerazioni per confermare la bontà delle soluzioni adottate dai giudici di merito. 2.1. Il primo motivo è generico e fa leva su una diversa prospettazione degli elementi di fatto. Il furto è avvenuto all'interno di un terreno circondato da una recinzione che gli imputati hanno scavalcato; tra le cose sottratte vi sono anche due motorini elettrici che gli imputati hanno smontato dalle tubature, forzandole con arnesi da scasso. La evidenza del dato, posto in rilievo dalla Corte di appello, rende vano il reiterato tentativo dei ricorrenti di far valere, anche in questa sede, lo stato di abbondono delle cose, l'inoffensività della condotta, la propria buona fede. 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il giudice di merito ha posto in correlazione logica i seguenti elementi: - gli imputati si erano impossessati anche di due motorini elettrici per l'acqua; - questi oggetti sono stati divelti dalle tubature alle quali erano allacciati; - gli imputati avevano con sé arnesi da scasso. Da tali evidenze, sulla scorta di una motivazione immune da vizi, la Corte di appello ha tratto la prova logica della riconducibilità agli imputati dell'azione di violenza sulle cose. La diversa prospettazione difensiva implica valutazioni in fatto, inammissibili in questa sede. 2.3. Il terzo motivo (in punto di diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62. n. 4, cod. pen.) e il quarto (in punto di ritenuta sussistenza della recidiva) si risolvono in mere ipotesi difensive che vengono contrapposte alle ragioni analiticamente esposte nella motivazione della sentenza impugnata, senza che sia colto un vizio deducibile ex art. 606 cod. proc. pen. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0