CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 47669/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a Moncalieri il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] n. a Pinerolo il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Torino in data 12/5/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Torino, in riforma della decisione del Gup del Tribunale di Cuneo e in accoglimento del concordato tra le parti, determinava -in anni quattro, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 4.933,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti ascrittigli ai capi 1,2,3,4,5,10,11,15,17; -in anni quattro, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 4,733,00 di multa la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti ascrittigli ai capi 2,3,4,5,10,11,15,17; - in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa la pena inflitta a lussi Vittorio per il reato ascrittogli sub 15). 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori, deducendo: con unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2.1 la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. in relazione ai capi 5,10,17 con riguardo alla mancata rilevazione dell'assenza di condizione di procedibilità ex art. 129 cod.proc.pen. nell'interesse di lussi Vittorio 2.2 la mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. 3. I ricorsi sono inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglìanze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102- 01; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170-01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522-01). Con riguardo ai ricorsi Antonemi deve aggiungersi che la difesa sollecita, peraltro, un sindacato di merito, che esula dall'ordinario perimetro del sindacato di legittimità, attraverso l'allegazione dei verbali delle pp.00.,nonostante i giudici d'appello abbiano ammesso il concordato previa declaratoria di improcedibilità per difetto dì istanza punitiva in relazione a plurime fattispecie ascritte. 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il giorno 8 novembre 2023 La consigli