CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27370/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
miliano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Magistrato di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile de plano l'istanza ex art. 35 ter Ord. pen. presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle condizioni di detenzione presso la Casa circondariale di Crotone; letti i motivi del ricorso, come riqualificato dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro con ordinanza del 9 aprile 2026; rilevato che il ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento è stato presentato personalmente da [OSCURATO:PERSONA], in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017 con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M