CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 40295/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione per il riesame, con ordinanza del 13/1/2023, ha confermato l'ordinanza con la quale in data 21/11/2022 il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 61 quater e 416 bis cod. pen. 2. Il ricorrente è sottoposto a indagini per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso perché, per il tramite della moglie, avrebbe procurato due telefoni cellulari a [OSCURATO:PERSONA] affinché questo continuasse a esercitare il proprio ruolo direttivo comunicando quotidianamente con gli altri esponenti del sodalizio criminoso e impartendo le disposizioni alla cosca di riferimento al fine di meglio gestire gli affari e risolvere eventuali contrasti, anche con esponenti di altre consorterie.3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 110 e 416 bis cod. pen. con riferimento all'asserita consegna dei telefoni cellulari a [OSCURATO:PERSONA]. Nel primo motivo la difesa evidenzia che la conclusione del Tribunale sarebbe errata in quanto il giudice del riesame non avrebbe tenuto in alcun conto il fatto che [OSCURATO:PERSONA] aveva, già prima di qualsivoglia intervento del Serour, la disponibilità di mezzi di comunicazione a lui fatti pervenire dal cognato Palaia. 3.2. Violazione di legge ed erronea applicazione degli artt. 110 e 416 bis cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza di un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario alla conservazione e al rafforzamento dell'associazione. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 416 bis e 418 cod. pen. con riferimento alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti. 4. In data 8 giugno 2023 sono pervenuti, ex art. 311 cod. proc. pen. dei motivi aggiunti nei quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA], riprendendo il primo motivo del ricorso originario, evidenzia che il Tribunale, pure sollecitato sul punto specifico con la memoria depositata, non si sarebbe confrontato con l'argomento secondo il quale [OSCURATO:PERSONA], come risulta in atti, aveva la disponibilità di mezzi di comunicazione prima e a prescindere dell'intervento del ricorrente che, pertanto, non potrebbe essere ritenuto responsabile del reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato 1. Nei tre motivi di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine sia alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto alla consegna dei cellulari da parte del ricorrente a [OSCURATO:PERSONA], sia in relazione alla possibilità di considerare che l'eventuale contributo fornito fosse tale da integrare il concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso che, da ultimo, circa la qualificazione giuridica attribuita al fatto, che rientrerebbe, al più, nell'ipotesi di cui all'art. 418 cod. pen. Le doglianze sono complessivamente infondate. 1.1. In materia di provvedimenti de libertate la Corte di Cassazione non ha alcun potere né di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi), né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed all'adeguatezza delle misure poiché sia nell'uno che nell'altro caso si tratta di apprezzamenti propri del giudice di merito.Il controllo di legittimità rimane pertanto circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, la correttezza allo stato degli atti della qualificazione giuridica attribuita ai fatti e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, nelle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv 215828; Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 - 02; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885). Da quanto sopra discende che: a) in materia di misure cautelari la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientra fra i compiti istituzionali del giudice di merito sfuggendo entrambe a censure in sede di legittimità se adeguatamente motivate ed immuni da errori logico giuridici, posto che non può contrapporsi alla decisione del Tribunale, se correttamente giustificata, un diverso criterio di scelta o una diversa interpretazione del materiale probatorio; b) la denuncia di insussistenza di gravi indizi di colpevolezza, anche con riferimento alla corretta qualificazione giuridica attribuita ai fatti, o di assenza di esigenze cautelari è ammissibile solo se la censura riporta l'indicazione precisa e puntuale di specifiche violazioni di norme di legge, ovvero l'indicazione puntuale di manifeste illogicità della motivazione provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, esulando dal giudizio di legittimità sia le doglianze che attengono alla ricostruzione dei fatti sia quelle che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito. (cfr. Sez. 3, n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv 248698). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr. Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv 251516; Sez. 4, n. 22500 del 3/5/2007, Terranova, Rv 237012). In materia cautelare, pertanto, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv 269885; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv 252178). L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art.273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato ed il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 5, n. 22066 del 06/07/2020, Barhoumi, Rv. 279495 - 02; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, cit.; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv 255460). 1.2. La prima censura è manifestamente infondata. Il Tribunale, con lo specifico riferimento agli elementi emersi, anche rinviando alla ricostruzione dell'episodio effettuato nell'ordinanza genetica, ha dato adeguato e coerente conto del percorso logico seguito e delle ragioni poste a fondamento della conclusione in ordine alla riferibilità della condotta materiale, l'avere introdotto in carcere dei microtelefoni da consegnare a [OSCURATO:PERSONA], al ricorrente. La motivazione così resa sul punto, fondata su di un'articolata lettura delle conversazioni intercorse tra l'indagato e la moglie e tra lo stesso e [OSCURATO:PERSONA], così anche di alcune conversazioni riferibili a [OSCURATO:PERSONA], risulta esente da manifesti vizi logici così che non è consentito in questa sede, in assenza di travisamenti, procedere a una nuova e diversa lettura delle stesse, quella che la difesa sollecita attraverso i propri motivi di ricorso. 1.3. Le doglianze oggetto del secondo e del terzo motivo sono infondate. Il giudice del riesame ha evidenziato gli elementi dai quali emerge la piena consapevolezza del ricorrente circa la posizione apicale rivestita da [OSCURATO:PERSONA] e della volontà che aveva, dando la propria disponibilità e fornendo un contributo, di accreditarsi e di avere così dei vantaggi. Sotto tale profilo, come correttamente indicato nel provvedimento impugnato, assumono significativo rilievo sia la conoscenza che il ricorrente aveva ed ha delle logiche criminali, sia gli specifici riferimenti che lo stesso fa al "amico mio", e allo "ndranghetista", descritto a [OSCURATO:PERSONA] come persona di assoluto rilievo, soggetto apicale (tanto da poter "mandare qualcuno" a risolvere i problemi che derivavano da una rapina commessa da non meglio precisati calabresi). A fronte di tali elementi, infatti, la conclusione cui sono pervenuti i giudici della cautela per cui il ricorrente con la sua condotta ha consentito le comunicazione tra il capo e il clan risulta, quanto meno allo stato, adeguata e conforme alla giurisprudenza di legittimità per la quale "assume il ruolo di concorrente "esterno" colui che, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, di natura materiale o morale, sempre che questo esplichi una effettiva rilevanza causale nella conservazione o nel rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima" (cfr. in una situazione analoga Sez. 6, Sentenza n. 49820 del 05/12/2013, Billizzi, Rv. 258137 - 01; da ultimo Sez. 1, n. 31447 del 21/1/2023, Saraceno n.m. e Sez. 2, n. 18132 del 13/04/2016, Trematerra, Rv. 266907 - 01, citata anche dal Tribunale; Sez. 1, n. 49067 del 10/07/2015, Impastato, Rv. 265423 - 01). Nessun rilievo, d'altro canto, assume la considerazione che [OSCURATO:PERSONA] potesse avere o aveva avuto altre modalità di approvvigionamento di cellulari in quanto tale possibilità non esclude l'efficacia del contributo comunque fornito dal ricorrente. 1.4. La consapevolezza che il ricorrente aveva che la sua condotta consentiva a Bellocco di mantenere materialmente i contatti con gli associati e di continuare a gestire gli affari illeciti del clan, infine, come correttamente evidenziato dal Tribunale, esclude che i fatti possano essere qualificati ai sensi dell'art. 418 cod. pen. come invocato dalla difesa nell'ultimo motivo, ciò in quanto tale fattispecie si applica al diverso caso in cui il contributo e l'assistenza sia diretta al singolo e non a quella in cui, come nel caso di specie, garantendo all'associato una continuità di gestione si fornisce un contributo causale all'intera associazione (cfr. Sez. 2, 30942 del 24/5/2012, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 5, n. 6929 del 22/12/2000, dep. 2001, Cangialosi, Rv. 219246 - 01). 2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Mand