CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47188/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Considerato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari, sez. dist. Sassari, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto pluriaggravato; Rilevato che l'imputato lamenta l'omessa considerazione della circostanza che dalle telecamere di videosorveglianza non era possibile distinguere il volto del conducente e la targa della vettura e che ciò sarebbe stato confermato dal teste Picconi, e che quindi egli non si confronta con la motivazione della decisione impugnata laddove ha valorizzato proprio le dichiarazioni del predetto teste, il quale ha chiarito gli errori nella trascrizione della targa che hanno consentito di accertare la responsabilità penale del ricorrente; Ritenuto dunque inammissibile l'unico motivo di ricorso perché carente della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso