CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 14716/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26813-2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.ta in 2 ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 26; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1712/29/14 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 20/03/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osservato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., un avviso di accertamento con cui provvide, nei confronti della detta società, a riprese per maggior reddito relativamente all'anno di imposta 2004; che la società contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Roma che, con sentenza 290/36/12, rigettò il ricorso; che la [OSCURATO:SOCIETA]. propose appello innanzi alla C.T.R. del Lazio che, con sentenza n. 1712/29/14, depositata il 21.3.2014, rigettò il gravame ritenendo — per quanto in questa sede ancora rileva — logica ed argomentata la motivazione della sentenza impugnata, garantito il diritto di difesa della contribuente, non fornita da quest'ultima la prova della corrispondenza tra il reddito dichiarato economicamente e contabilmente, da un lato, e quello evincibile dall'attività complessivamente riscontrata in sede di verifica, dall'altro; che avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Si è costituita, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; Rilevata, in via preliminare, l'inammissibilità della produzione documentale allegata dalla difesa della EMME alla memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., potendo essere versati in atti, successivamente al deposito del ricorso ed ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., solo i documenti che attengono all'ammissibilità del ricorso e non anche quelli concernenti la assunta fondatezza del medesimo (cfr. Cass., Sez. 3, 26.5.2020, n. Ric. 2014 n. 26813 sez. ST - ud. 09-3-2022 -2- 9685, Rv. 657689-01), né facendo la parte ricorrente valere, con la decisione prodotta, alcun giudicato esterno (arg. da Cass., Sez. 2, 22.1.2018, n. 1534, Rv. 647079-01); Considerato che, con il primo motivo, la difesa della EMME lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) la "violazione e falsa applicazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Violazione giurisprudenza di legittimità" (cfr. ricorso, p. 68, ult. cpv.), per non essersi la C.T.R. pronunziata sulla lamentata nullità della notifica dell'avviso di accertamento, difesa disattesa dalla C.T.P. e costituente oggetto di uno specifico motivo di appello; che il motivo - il quale disvela, in realtà, un dedotto error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell'art. 112 del medesimo codice - è inammissibile; che osserva la Corte come effettivamente la C.T.R., pur avendo dato conto, in motivazione (cfr. p. 1, terzultimo cpv.), della proposizione, da parte della contribuente, del motivo di gravame relativo alla dedotta nullità della notifica dell'avviso di accertamento, non ha, ciononostante, fatto seguire a tale esposizione "in fatto" una disamina "in diritto" della censura, non essendovi traccia di essa nella parte "motiva" della decisione impugnata (cfr. p. 2). Sennonché: a) ove si lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte (nella specie, in relazione ad uno dei motivi di appello proposti), pur non essendo indispensabile che il ricorrente faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 112 cod. proc. civ, cionondimeno occorre che il motivo rechi Ric. 2014 n. 26813 sez. ST - ud. 09-3-2022 -3- univoco riferimento — mancante nella specie (cfr. le pp. 68-74 del ricorso) - alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, in mancanza, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (arg. da Cass., Sez. 2, 7.5.2018, n. 10862, Rv. 648018-01); b) anche a voler prescindere dalla assorbente considerazione che precede, in ogni caso il motivo è inammissibile: b.1) tanto avuto riguardo alle questioni concernenti la presunta difformità tra gli avvisi di accertamento notificati e quelli versati in atti dall'Ufficio, laddove la originaria doglianza relativa alla nullità della notifica dell'avviso di accertamento (trascritta, ai fini della specificità del motivo, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., alle pp. 10-11 del ricorso) era limitata, in prime cure, alla asserita violazione dell'art. 145 cod. proc. civ., per non essere stata quella eseguita presso la sede della società e non anche alla divergenza tra avviso di accertamento notificato, da un lato, e depositato in giudizio, dall'altro; b.2) quanto alla residua parte della censura — specificamente incentrata sulla dedotta violazione dell'art. 145 cod. proc. civ., per non essere stata la notifica eseguita, in via prioritaria, presso la sede della società contribuente — giacché, non solo l'obbligo di notificazione degli atti tributari (nella specie dell'avviso di accertamento) presso il domicilio fiscale ex art. 60, comma 1, lett. c, del d.P.R. n. 600 del 1973 non esclude la possibilità, prevista dal richiamato art. 145, comma 1, c.p.c., come modificato dalla I. n. 263 del 2005, di eseguire la notificazione alle persone giuridiche, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che le rappresenta (arg. da Cass., Sez. 5, 10.11.2020, n. 25137, Rv. 659556-01), ma Ric. 2014 n. 26813 sez. ST - ud. 09-3-2022 -4- anche considerando che la (pacificamente) tempestiva proposizione del ricorso originante il presente giudizio, contenente, peraltro, ampie contestazioni sul merito della ripresa, ha comunque prodotto l'effetto di sanare qualsivoglia eventuale nullità della notifica dell'avviso di accertamento medesimo (cfr. Cass., Sez. 5, 9.5.2018, n. 11043, Rv. 648360- 01 nonché, per l'affermazione del medesimo principio in relazione alla notifica della cartella di pagamento, Cass., Sez. 6-5, 12.7.2017, n. 17198, Rv. 644931-01); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) la "violazione e falsa applicazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Violazione giurisprudenza di legittimità" (cfr. p. 74 del ricorso), per essere l'art. 23, comma 4 del d.P.R. n. 600 del 1973 costituzionalmente illegittimo, in relazione agli artt. 25, comma 2 e "fii, comma 2 della Costituzione" (cfr. ivi, penultimo cpv.); che il motivo è inammissibile; che parte ricorrente solleva, infatti, l'illustrata questione di legittimità costituzionale senza, tuttavia, "agganciarla" a censure (ritualmente introdotte, ab ovo, nel processo e) veicolate al vaglio di questa Corte sotto alcuno dei profili consentiti dall'art. 360 cod. proc. civ.. Sennonché è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte: è infatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o IL Ric. 2014 n. 26813 sez. ST - ud. 09-3-2022 -5- meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (Cass., Sez. 1, 9.7.2020, n. 14666, Rv. 658387-01); che con il terzo motivo la difesa della [OSCURATO:SOCIETA]. si duole (senza, tuttavia, indicare in relazione a quale vizio ex art. 360, comma 1, cod. proc. civ.) delromessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la ritualità e legittimità della procedura di accesso ai dati ed ai documenti sulla base dei quali sono state determinate le pretese creditorie, fatto controverso e decisivo del giudizio" (cfr. ricorso, p. 80); che il motivo è inammissibile; che trattandosi di sentenza depositata il 20.3.2014, trova applicazione la novellata formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., con conseguente non ulteriore delibabilità, da parte di questa Corte, dei vizi motivazionali come lamentati dalla ricorrente (cfr. Cass., Sez. 2, 13.8.2018, n. 20721, Rv. 650018-02); Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; P.Q.M. Rigetta il ricorso. Per l'effetto, condanna la [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle Ric. 2014 n. 26813 sez. ST - ud. 09-3-2022 -6- spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi C 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 9.3.2022 [OSCURATO:PERSONA] te Dr. Enri nzon DEPOS