CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38178/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2024 del TRIBUNALE di ENNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in qualità di sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con nom na dichiarata oralmente in udienza, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. cf [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la pronuncia sopra indicata, il Tribunale di Enna condan ava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a duecento euro di ammenda per il reat o di cui all'art.697 cod. pen. ovvero per aver detenuto quattro munizioni cal. 16 e venticinque cal. 12 rinvenute dai Carabinieri durante una perquisizione, sv Ita in data 5 novembre 2019, sopra l'armadio della camera da letto di Sal atore Pagana nell'immobile da lui abitato e frequentato anche dal figlio [OSCURATO:PERSONA]. L'originario ricorso in appello è stato dalla Corte d'appello di Caltanissetta riqualificato in ricorso per cassazione poiché la sentenza di condann - alla sola pena dell'ammenda è inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3 cod. proc. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassaione, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi a tre motivi. Con il primo motivo, si denuncia l'insussistenza del reato contestato e dell'elemento oggettivo e soggettivo, oltre che la violazione del prir l cipio di ne bis in idem per [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe già patteggiato la pena peI- fatti analoghi all'esito di una perquisizione in cui furono ritrovate nel :011 armi e munizionamento del medesimo calibro, nonché, limitatamente a [OSCURATO:PERSONA], l'esclusione della sua responsabilità poiché egli non vivrebt e nel casolare ove le munizioni sono state rinvenute. Con il secondo motivo, si lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione alla lieve entità del fatto. Con il terzo motivo, ci si duole del mancato riconoscimento dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ka chiesto una dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, quindi, merit, vole di una dichiarazione d'inammissibilità. 2. Il primo coacervato motivo è inammissibile per assenza di specificità. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata .lon solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazio i del giudice censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a ment dell'art. 591 comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 4, 2 /03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 23 634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). In particolare, la responsabilità degli imputati è stata affermat sulla base del ritrovamento delle munizioni all'interno dell'immobile, ove viv va [OSCURATO:PERSONA], che era frequentato anche dal figlio, fatto asse rtivamente e genericamente contestato nel ricorso in cui si afferma che vi abitass il solo [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione della sentenza impugnata, la quale c12. atto anche dell'esistenza di un pregresso decreto prefettizio di diniego alla dete nzione di armi e munizioni e della precedente perquisizione con esito positivo, è ir censurabile in questa sede rispetto all'elemento psicologico che consiste nel dolo generico, e cioè nella coscienza e volontà di avere a disposizione materialmente le munizioni senza averne fatto denuncia (Sez. 1, n. 21355 del 10/04/2013, Rv. 256302), ovvero, come rilevato anche dal Procuratore generale intervenuto, la truttura della contravvenzione di detenzione abusiva di armi o munizioni, previst dall'art. 697 cod. pen., è compatibile anche con una condotta colposa, giacché possibile che l'omessa denuncia punita dalla norma incriminatrice si colleghi sul pi no soggettivo anche solamente a un atteggiamento colpevolmente negligen e dell'agente (Sez. 1, n. 13355 del 07/02/2013, Rv. 255176). Trattandosi, inoltre ed evidentemente, di munizioni diverse da quelle sequestrate nella precedente perquisizione del 2011 non sussiste alclun bis in idem nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] come, invece, affermato in ricorso. 2. Risulta essere assolutamente generico, quindi inammissibile anche il secondo motivo del ricorso proposto, avendo la difesa affrontao nell'atto di impugnazione esclusivamente il tema della "particolare tenuità dell'offesa" senza nulla indicare o allegare in ordine alla non abitualità del comportz mento tenuto dagli imputati. 3. Manifestamente infondato è anche il terzo e ultimo moti, o che invoca genericamente l'intervenuta prescrizione del reato con sua conseguente estinzione. Il termine ordinario di prescrizione, vigente per le contravvenzioni, è di quattro anni (art. 157, comma primo, cod. pen.) ed è estensitile fino ad un massimo di cinque anni, in presenza di atti interruttivi (art. 160 161, comma secondo, cod. pen.). Ciò ricordato, il reato contravvenzionale 'è st to accertato il 5 novembre 2019 e il decreto di citazione a giudizio (atto interr ttivo) è stato emesso il 29 settembre 2021, quindi, la prescrizione del reato - tenuto conto dell'aumento di un quarto ovvero di un anno - sarebbe maturata sol mente in data 4 novembre 2024. 4. Per le esposte considerazioni, i ricorsi devono essere, pert -nto, dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati, in forza del disposto dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sulando profili di colpa nel ricorso (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pal amento delle spese processuali e della somma di euro tre