CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 24276/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2019 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Milano, con la sentenza impugnata in questa sede, confermava la condanna alle pene di giustizia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Milano, in data 19 febbraio 2018, per i delitti di estorsione consumata e danneggiamento seguito da incendio. 2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione della legge penale, in relazione agli artt. 468 e 603 cod. proc. pen., oltre che vizio di motivazione (mancante e palesemente illogica), nonché travisamento della prova con riguardo alle richieste di prova articolate dopo la modifica dell'imputazione nel corso del giudizio di primo grado, richieste ritenute superflue sia dal Tribunale che dalla Corte d'appello; oggetto della prova articolata era la nuova contestazione relativa al danneggiamento del furgone della persona offesa utilizzato per svolgere l'attività ambulante di vendita di cibi e bevande, che solo nel corso dell'istruttoria era stato contestato all'imputato; dalla ricostruzione fattuale e dagli elementi emersi era risultato che nell'immediatezza del fatto non fosse stata ipotizzata la natura dolosa dell'incendio; era quindi evidente la necessità di consentire all'imputato di provare i fatti contrari alla tesi di accusa, risultando manifestamente illogica la motivazione che aveva affermato la superfluità di quelle prove. 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, manifestamente illogica, quanto all'attribuzione all'imputato del danneggiamento fondata esclusivamente sull'esclusione di altre ragionevoli dinamiche dell'insorgere dell'incendio, omettendo di considerare ipotesi alternative praticabili e risultanti dagli atti (per i malfunzionamenti del veicolo accertati nei giorni immediatamente precedenti; per l'esistenza di un serbatoio con benzina nel veicolo per alimentare il generatore di corrente ivi installato) e fondando l'assunto solo su ipotesi probabilistiche espresse dal testimone che aveva eseguito l'intervento sul luogo dell'incendio 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione (carente e/o contraddittoria e/o manifestamente illogica), in relazione al giudizio di responsabilità; la Corte territoriale si era limitata a richiamare la motivazione della decisione di primo grado, pur avendo l'appellante articolato specifiche censure e contestazioni; in particolare, era stata censurata la rilevanza delle prove dichiarative riguardanti gli episodi del 26 marzo 2016 e del 28 marzo 2016, che la Corte aveva ritenuto, invece, non contestati; erano state, altresì, messe in dubbio le valutazioni delle prove utilizzate per affermare la responsabilità dell'imputato. 3. Fissato il processo per l'udienza del 19 novembre 2021, lo stesso veniva rinviato all'udienza del 26 gennaio 2022, per l'istanza di differimento per legittimo impedimento del difensore; con motivi aggiunti depositati il 10 gennaio 2022 la difesa contestava l'errata qualificazione del fatto estorsivo nella forma consumata, anziché in quella tentata ovvero nel meno grave delitto di violenza privata. All'udienza del 26 gennaio 2022 il processo veniva rinviato all'odierna udienza, per il legittimo impedimento del difensore del ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va in premessa ricordato che l'esito conforme delle decisioni pronunciate nei due gradi di giudizio - come avvenuto nel caso di specie - consente di operare la lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado, trattandosi di motivazioni che si fondono in un unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte per il principio della c.d. doppia conforme - su cui v., da ultimo, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E, Rv. 277218 -, a tenore del quale ove le decisioni di merito abbiano entrambe affermato la responsabilità dell'imputato «le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità» (in questi termini, nella motivazione, Sez. 2, n. 34891 del 16/05/2013, Vecchia, Rv. 256096). 1.1 II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente si duole ripetutamente del contrasto logico tra le indicazioni fornite nell'immediatezza dai vigili del fuoco intervenuti sul luogo in cui era stato incendiato il furgone della persona offesa, che avevano escluso ipotesi attestanti il carattere doloso dell'incendio che aveva attinto il mezzo, e il differente "convincimento" espresso dal caposquadra sentito nel corso del dibattimento, che aveva ipotizzato la natura dolosa dell'evento; tale contrasto ad avviso del ricorrente avrebbe reso legittimo il ricorso all'esame di un consulente di parte sulle risultanze probatorie che avevano indotto il teste escusso a ipotizzare l'origine dolosa dell'incendio, mentre la Corte territoriale si era limitata a motivare in modo apparente e incongruo la superfluità di tale prova, ignorando del tutto le ulteriori richieste di prova testimoniale riguardanti le iniziative adottate dalla vittima per ottenere il risarcimento del danno subito dall'assicurazione. La decisione impugnata, attraverso il richiamo alla decisione di primo grado, ha dato conto delle ragioni tecniche illustrate dal teste dotato di specifiche competenze (il caposquadra intervenuto sul luogo dell'incendio) che, visionando le immagini di videosorveglianza del luogo, aveva individuato un punto di innesco preciso e repentino, corrispondente ad una fiammata causata da un accelerante individuato in benzina sparsa sul posto (posto che il veicolo era alimentato a gasolio), come apprezzato direttamente dal teste intervenuto avvertendo un forte odore di carburante. In tal modo ha implicitamente supportato il giudizio negativo (consentito in relazione alla rinnovazione richiesta ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen.: Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, F., Rv. 268657 - 0) circa l'assoluta necessità delle prove tecniche indicate dall'appellante, in ragione sia della elevata esperienza e professionalità del teste escusso a dibattimento, sia dell'evidente limite connaturato ad un esame meramente documentale sulle possibili cause dell'incendio, anche alla luce delle valutazioni espresse sul giudizio di responsabilità dell'imputato che rendevano del tutto irrilevanti - per la genericità e per il riferimento a aspetti non incidenti sull'attribuzione del fatto - le ulteriori richieste di rinnovazione attraverso le prove testimoniali (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 - 0; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., Rv. 275114 - 0). 1.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, oltre che reiterativo delle censure formulate con l'atto di appello e correttamente superate dalla sentenza impugnata; il ricorrente mira, infatti, a sollecitare l'individuazione di una differente e alternativa causa dell'incendio del furgone, allegando dati fattuali (l'insorgere dell'incendio a causa di malfunzionamenti del veicolo o dell'innesco rappresentato dal serbatoio di carburante per il generatore di corrente installato sul mezzo) che già il giudice di primo grado aveva considerato e valutato, escludendone l'efficacia causale (v. sentenza del Tribunale, pag. 7), giudizio che la Corte territoriale ha condiviso e recepito argomentando sulla strettissima sequenza temporale dei pregressi episodi di minacce rivolte alla vittima, con l'obiettivo di costringerla a cessare l'attività di vendita ambulante nel luogo ove l'esercitava, rispetto all'incendio del mezzo. 1.3. Il terzo motivo è formulato in termini del tutto generici. Il ricorrente lamenta l'omesso esame delle censure formulate con l'atto di appello, a suo giudizio ignorate dalla Corte territoriale la quale, facendo ricorso al principio della doppia conforme, aveva in realtà eluso l'obbligo di esaminare e valutare i motivi di impugnazione che riguardavano i punti della decisione di primo grado rispetto ai quale erano stati prospettati aspetti di fatto e valutativi, del tutto pretermessi dal Tribunale. La lettura dei motivi di appello smentisce l'assunto del ricorrente: con il motivo riguardante il contenuto della "condotta minatoria" (pagg. 7-8 dell'atto di appello) si era posta in dubbio l'attendibilità delle persone offese e l'assenza di validi elementi di prova sulla riferibilità all'imputato delle condotte di minaccia, aspetti che la sentenza di primo grado aveva ampiamente analizzato (pagg. 6 e 7); inoltre era inconferente l'aspetto riguardante la richiesta risarcitoria avanzata dalla vittima per il danneggiamento del proprio furgone, in quanto essa al contrario era indicativa dell'assenza di volontà dirette ad attribuire automaticamente il fatto alla persona dell'imputato; analogamente, il motivo relativo all'individuazione del ricorrente quale autore delle condotte minatorie era già stato analiticamente affrontato e risolto dalla sentenza di primo grado (pagg.4 e 5). Di qui, il carattere evidentemente reiterativo delle censure formulate con il ricorso rispetto alle doglianze poste a base dell'atto di appello, che riproponevano le stesse questioni in fatto esaminate correttamente e superate dalla decisione di primo grado, condizione che !legittimava la Corte territoriale a motivare per relationem rispetto alla decisione di primo grado (Sez. 6 , n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611 - 0; Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929 - 0; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Santapaola, Rv. 256435 - 0). 1.4. Dalla rilevata inammissibilità dei motivi di ricorso consegue l'inammissibilità anche dei motivi nuovi, secondo il costante insegnamento di legittimità (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 0; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158 - 0), anche perché proposti oltre il termine fissato dal combinato disposto degli artt. 585 e 611 cod. proc. pen. (in quanto «in tema di impugnazioni, il termine per la presentazione dei motivi nuovi deve essere calcolato avendo riguardo alla prima udienza in cui l'imputato viene ritualmente citato, a nulla rilevando che detta udienza sia rinviata per legittime esigenze di difesa»: Sez. 2, n. 47108 del 04/11/2021, Iapicca, Rv. 282323 - 01; Sez. 6, n. 25677 del 16/03/2016, Carretta, Rv. 266965 - 01, relativa al giudizio di legittimità; Sez. 5, n. 29604 del 17/06/2014, Tafuro, Rv. 263426 - 01). Pur volendo considerare la rilevabilità d'ufficio del profilo della qualificazione giuridica, in ogni caso la prospettiva dell'agente, che aveva fatto ricorso alle minacce per conseguire l'obiettivo alternativo (costringere la persona offesa ad allontanarsi dalla sede dove svolgeva la sua attività ovvero ottenere una somma di denaro senza alcun titolo), si è realizzata - così dando luogo alla consumazione della condotta estorsiva - proprio per effetto del definitivo danneggiamento del veicolo utilizzato per svolgere l'attività ambulante, rendendo inevitabile la cessazione dell'iniziativa imprenditoriale. 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il