CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2022
Cassazione n. 23549/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 07/03/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] condannato alla pena di anni cinque, mesi tre di reclusione ed euro 5.000 di multa per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. (capo A) e di cui agli artt. 110, 61 n. 2, 477, 482 cod. pen. (capo D). Il ricorrente, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione, per i seguenti motivi: -mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione oltre a violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per travisamento della prova con riferimento alla valutazione del dichiarato del Testa e della persona offesa Busi (primo motivo); -violazione di legge in relazione all'art. 648 bis cod. pen., con particolare riferimento all'individuazione del reato presupposto (secondo motivo); -omessa motivazione in termini di diniego delle circostanze attenuanti generiche (terzo motivo). La difesa del ricorrente ha depositato memoria illustrativa datata 11/04/2022. Ritenuto che: -quanto alla prima doglianza, i motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; -quanto alla seconda doglianza, si è in presenza di motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; -quanto al terzo motivo, la censura non tiene conto delle motivazioni spese dalla Corte territoriale che ha ritenuto il ricorrente immeritevole del beneficio per i suoi pregressi criminali per furto, ricettazione, riciclaggio e violazione delle misure di prevenzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2002. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Agostinacchio uov