Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 ottobre 2024

Cassazione n. 29001/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16530/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 670, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t. -intimato- avverso l’ ordinanza d el T ribunale di M acerata n. 1976/2018 , depositata il 26/11/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. In totale riforma del decreto di liquidazione oggetto di opposizione ex art. 170 TUSG, il tribunale di Macerata ha quantificato in € 1200,00 il compenso spettante all’avv. [OSCURATO:PERSONA], pari alla metà dell’ ammontare delle spese processuali liquidate nella causa in cui il ricorrente aveva prestato il patrocinio.

Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo.

Il Ministero della giustizia non ha svolto difese.

2. L’unico motivo denuncia la violazione del D.M. 55/2014 e dell’allegata tabella 2, sostenendo che gli importi liquidati risultano inferiori ai valori tabellari minimi, tenuto conto del valore della controversia e della riduzione prevista per la difesa di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, senza che l'ordinanza abbia dato conto in motivazione delle ragioni della legittimità della suddetta quantificazione.

Si contesta la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione, inferiore ai minimi per le cause di valore compreso tra € 5200 ed €

26.000. Il ricorso è fondato, sia pure per ragioni diverse quelle dedotte ma che possono essere comunque rilevate in queste sede, poiché pertinenti a profili esclusivamente giuridici (Cass. 18775/2018; Cass. 26991/2021).

L’ordinanza ha assunto , quale parametro di quantificazione del compenso richiesto in domanda, l’ammontare delle spese liquidate dal giudice della causa di opposizione al pignoramento in cui il ricorrente aveva svolto il patrocinio, prescindendo del tutto dai criteri e da una verifica di coerenza con le disposizioni e gli importi previsti dal D.M.55/2014 .

La pronuncia non è conforme all’ art. 82 TUG S , secondo cui l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

Il riferimento alle tariffe deve intendersi, a seguito dell’art. 9 L. 27/2012, ai valori tabellari adottaticon decreto ministeriale.

È assorbita ogni altra ragione di censura.

E’ accolto l'unico motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione e l'ordinanza è cassata, con rinvio della causa al T ribunale di Macerata, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie l'unico motivo di ricorso nei limiti di cui motivazione, cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16530/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 670, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t. -intimato- avverso l’ ordinanza d el T ribunale di M acerata n. 1976/2018 , depositata il 26/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. In totale riforma del decreto di liquidazione oggetto di opposizione ex art. 170 TUSG, il tribunale di Macerata ha quantificato in € 1200,00 il compenso spettante all’avv. [OSCURATO:PERSONA], pari alla metà dell’ ammontare delle spese processuali liquidate nella causa in cui il ricorrente aveva prestato il patrocinio. Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. Il Ministero della giustizia non ha svolto difese. 2. L’unico motivo denuncia la violazione del D.M. 55/2014 e dell’allegata tabella 2, sostenendo che gli importi liquidati risultano inferiori ai valori tabellari minimi, tenuto conto del valore della controversia e della riduzione prevista per la difesa di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, senza che l'ordinanza abbia dato conto in motivazione delle ragioni della legittimità della suddetta quantificazione. Si contesta la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione, inferiore ai minimi per le cause di valore compreso tra € 5200 ed € 26.000. Il ricorso è fondato, sia pure per ragioni diverse quelle dedotte ma che possono essere comunque rilevate in queste sede, poiché pertinenti a profili esclusivamente giuridici (Cass. 18775/2018; Cass. 26991/2021). L’ordinanza ha assunto , quale parametro di quantificazione del compenso richiesto in domanda, l’ammontare delle spese liquidate dal giudice della causa di opposizione al pignoramento in cui il ricorrente aveva svolto il patrocinio, prescindendo del tutto dai criteri e da una verifica di coerenza con le disposizioni e gli importi previsti dal D.M.55/2014 . La pronuncia non è conforme all’ art. 82 TUG S , secondo cui l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa. Il riferimento alle tariffe deve intendersi, a seguito dell’art. 9 L. 27/2012, ai valori tabellari adottaticon decreto ministeriale. È assorbita ogni altra ragione di censura. E’ accolto l'unico motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione e l'ordinanza è cassata, con rinvio della causa al T ribunale di Macerata, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie l'unico motivo di ricorso nei limiti di cui motivazione, cassa l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione c