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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30425/2025

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TASESSA R.G.N. 42048/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - MICHELECUOCO hapronunciato la seguente SENTENZA suiricorsi proposti da: HykajFatmir [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parti civili: MontruccoliMatteo MontruccoliMario - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (deceduto) TassoniBarbara - [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; uditoil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle richieste del procuratore generale ed ha concluso riportandosi alla memoria, chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nella richiesta di accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha dichiaratoinammissibile la richiesta di revisione della sentenza della Corte d’assise d’appellodi Bologna del 18.4.2018, divenuta definitiva, a seguito della declaratoria diinammissibilità del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e del rigetto diquello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (la sentenza è della Prima Sezione Penale n. 340 del2/04/2019),con cui i predetti sono stati condannati perché ritenuti responsabili del reato di omicidio aggravato in concorso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

Il decesso della vittima era avvenuto in seguito a quindici coltellate, inferte in zone vitali, di cui sette avevano raggiunto il cuore, i polmoni, il fegato, lo stomaco e l’esofago, la sera del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella cucina dell’appartamento della vittima, ove si è accertato fossero presenti, in quel momento, per un incontro, il fratello, MontruccoliMatteo, e i due imputati.

1.2. L'istanza di revisione, basata sull’allegazione prove “nuove” (esiti di approfondimentieffettuati dal RIS di Parma, parte di intercettazioni ambientali, a caricodi [OSCURATO:PERSONA] , durante la degenza ospedaliera, dal 3 al 10 febbraio 2015, compresa l’intercettazione c.d.

Pantani, foto dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] dopo l’aggressione subita adopera dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], foto della chiave della porta di ingresso), è stata dichiarata inammissibile per la mancanza effettiva del requisito di novità delle prove allegate e per la loro evidente ininfluenza e non decisività, rispetto al quadro probatorio posto a fondamento della condanna.

2. Contro l'anzidetta sentenza, i condannati propongono ricorso, con un unico atto, affidato a tre motivi, sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 630, 631, 634 e 636 cod. proc. pen. e agli artt. 591, comma 4, 129 e 530 cod. proc. pen., nonché vizi motivazionali e di travisamento dei dati probatori, lamentando l’errata valutazione della domanda di revisione.

Si deduce che per l’autonomia logico-funzionale tra la fase rescindente - avente ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta – e quella rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato,ed essendosi pervenuti, nel caso specifico, a tale fase, doveva ormai ritenersi preclusa la pronuncia di inammissibilità della domanda, ed il giudice aveva il dovere di procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio, proprie del dibattimento.

Alriguardo, si richiamano i principi del giusto processo e si menziona la pronuncia di questa Corte che tale orientamentoha espresso in ordine ai rapporti tra le due fasi del giudizio di revisione (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810 –01).

Si deduce che l’accoglimento della domanda di revisione avrebbe consentitoa [OSCURATO:PERSONA] di essere assolto dall’omicidio contestato per il riconoscimento dell’esimente della legittima difesa ed a Tufaper l’estraneità all’omicidio. 2.2Il secondo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali e, in particolare, violazionedei criteri di valutazione delle nuove prove, illustrate con la domanda di revisione, con l’adozione dei canoni di giudizio propri della fase rescissoria ed in difetto di istruttoria dibattimentale per acquisirle; erroneità del giudizio poiché adottato facendo esclusivo riferimento ai dati desumibili dai provvedimenti precedentemente emessi nel processo definito. 2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali in relazione alla mancata considerazione e valutazione come prove, dotate del requisito della novità, degli esiti di approfondimenti effettuati dal RIS di Parma (presenti in atti ma non considerati nel precedente giudizio), delle intercettazioni ambientali a carico di [OSCURATO:PERSONA] (scartati per ritenuta inattendibilità del medesimo), delle foto di [OSCURATO:PERSONA], dopo l’aggressione subita ad opera dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] , e dellafoto della porta e della chiave di ingresso (prove nuove e sopravvenute dopo la condanna).

Si deduce che il complesso di tali elementi di prova, ove ammessi e valutati, unitariamenteal compendio probatorio già acquisito, doveva condurre a ravvisare l’esimente della legittima difesa per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed a escludere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. 3.Il difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria scritta, nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ha dedotto che la sentenza impugnata è esaustiva, che il ricorso reitera doglianze in fatto, risolte con adeguatamotivazione dalla Corte territoriale, e che le prove allegate mancano del requisito della novità e sono inidonee ad intaccare il giudicato. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una lettera manoscritta, con la quale insiste nella richiesta di accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATOIN DIRITTO Inammissibile,in via preliminare, deve ritenersi la “lettera” personalmente sottoscrittadall'imputato e depositata nella Cancelleria di questa Corte il 21 marzo 2025,atteso che, a seguito della riforma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., così come interpolato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi "devono essere sottoscritti, a pena diinammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione", al cui cospetto, dunque, le parti, quand'anche intendano presentare memorie, sono a tutti gli effetti rappresentate dai difensori. 2.Il ricorso è nel complesso infondato. 2.1Il primo e il secondo motivo di ricorso sono infondati e possono essere trattaticongiuntamente in ragione dell’assonanza dei temi trattati.

Insostanza la difesa prospetta l’erroneità di una pronuncia di inammissibilità dell'istanza di revisione, che contenga anche una valutazione sul merito del giudizio,in violazione dei limiti previsti dall'art. 634 cod. proc. pen. e delle garanzie del contraddittorio, previste per la fase di delibazione nel merito della revisione.

Vienerichiamata la sentenza di questa Corte Sez. 3, n. 15402 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810, secondo cui “ai fini della ammissibilità della richiesta di revisione è necessario valutare, a norma dell’art. 631 cod. proc. pen., se gli elementisui quali la richiesta è fondata sono idonei a condurre al proscioglimento dell’imputato;è,pertanto, richiesto in questa fase un giudizio prognostico in ordine allarilevanza dei suddetti elementi ai fini del possibile esito positivo della revisione, da effettuarsi in astratto; perciò, senza invadere la sfera propria del giudizio di merito (rescissorio), va effettuato con le garanzie del contraddittorio”.

A fronte di tale isolato pronunciamento, questo Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento interpretativo secondo il quale l’inammissibilità dell’istanzadi revisione può essere dichiarata sia con l’ordinanza prevista dall’art.634 cod. proc. pen. che con sentenza, successivamente all’instaurazione del giudizio, ai sensi dell’art. 636 cod. proc. pen.

Inoltre, nella seconda fase, che si svolgenelle forme del dibattimento, è consentito alla Corte d’appello rivalutare le condizioni di ammissibilità dell’istanza e di respingerla, senza assumere le prove in essa indicate, senza dare corso al giudizio di merito (Sez.

U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Rv. 220441 – 01; ma già in precedenza S.U. n. 18 del 10/12/1997, Pisco, RV. 210040-01).

Questi principi sono stati di recente riaffermati da questa Sezione con motivazione pienamente condivisibile: “”[……]

3.1. Come insegnano le Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA], pronuncia eletta dagli stessi ricorrenti ad archetipo di riferimento, lanorma di cui all'art. 634 cod. proc. pen., che individua le cause di inammissibilità della istanza di revisione, non preclude di assumere la decisione di inammissibilità con sentenza definitoria del giudizio, una volta che questo sia stato disposto (Sez.

U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220441).

La conclusione è sostenuta dall'analisi condotta ai paragrafi

9.2. e 9.3 della pronuncia delle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA], di seguito riassunta.La delibazione sull'ammissibilità della richiesta di revisione non diverge dall'accertamento che il giudice dell'impugnazione è tenuto ad effettuare, e con valenzameramente incidentale, sull'ammissibilità dell'impugnazione stessa; tanto che solo se l'impugnazione risulti inammissibile, l'inammissibilità deve essere dichiarata, non essendo richiesta una esplicita dichiarazione di ammissibilità.

Torna applicabile la previsione dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. («l'inammissibilitàpuò essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento») da ritenere norma generale, riferibile ad ogni mezzo di impugnazione e, quindi, anche alla revisione.

Pertanto, l'emissione del decreto di citazione a giudizio non ostaalla declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione, posto che, per definizione,nessuna preclusione, né tantomeno alcun giudicato interno, potrebbe formarsi sul punto. [OSCURATO:PERSONA] definiscono costante la linea interpretativa in base alla quale l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizioai sensi dell'art. 636.

«E ciò perché il procedimento di revisione si sviluppa in due fasi: la prima è costituita dalla valutazione -che avviene de plano, senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio - dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata propostanei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata; la seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all'accertamento e alla valutazione delle "nuove prove",al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto.

In questa seconda fase -che si svolge nelle forme previste per il dibattimento – è consentito alla Corte di appello rivalutare le condizionidi ammissibilità dell'istanza e di respingerla senza assumere le prove in essaindicate e senza dare corso al giudizio di merito» (cfr.

Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA], cit.).«Pertinente appare, dunque, il richiamo all'art. 636, comma 1, perché al procedimentodi revisione si applicano, per la vocatio in ius, le norme generali previste per il giudizio di appello; con la conseguenza che l'emissione del decreto di citazione non è necessaria quando ricorra un'ipotesi di inammissibilità; il che, peraltro,non sta a significare che ogni qualvolta sia stato emesso il decreto di citazionel'inammissibilità non possa essere dichiarata.

Infatti, ancorché siano tra lorodiverse le cause di inammissibilità della revisione (art. 634) e le cause di inammissibilità dell'appello, si deve convenire che, essendo identico, nel suo insieme, il modello procedimentale prescelto per entrambi i mezzi di impugnazione, pure in tema di revisione si rende applicabile il disposto dell'art. 591,comma 4, in base al quale, quando non è stata rilevata di ufficio prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, l'inammissibilità "può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento".

Dunque, la possibilità di dichiararel'inammissibilità della richiesta di revisione quando questa risulti o manifestamente infondata o proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 ovvero senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt. 631, 632, 633 e 641, non preclude l'adozione della stessa declaratoria, per i medesimi motivi,con la sentenza conclusiva del giudizio, una volta che questo sia stato disposto» (cfr.

Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA], cit.). […..]

3.3. A tale riguardo va rimarcato che —a differenza delle Sezioni Unite Pisco (Sez.

U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Rv. 210040 -01) — la sentenza delle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA] (che comunque recepisceespressamente il principio già statuito dalla prima) interviene nel vigore della nuova formulazione dell'art. 111 Cost. (a seguito della legge costituzionale n. 2 del 1999).

Pertanto, neppure si verte in un caso in cui al «precedente vincolante»abbia fatto seguito una modifica normativa o una sentenza della Corte costituzionale(anche interpretativa di rigetto), ipotesi che renderebbe inoperante la previsione dell'art. 618 comma 1 bis cod. proc. pen. (cfr. Sez.

U, n. 36208 del 28/03/2024, Moscuzza, in motivazione).

La soluzione cui pervengono le Sezioni UnitePisano non si pone in contrasto con il principio del "contraddittorio nella formazionedellaprova", consegnato al quarto comma dell'art. 111 Cost., più volte invocato dai ricorrenti.

Basti osservare che l'inammissibilità dell'istanza di revisione soggiace a criteri valutativi operanti su altro e diverso piano rispetto a quellodi formazione di una prova, criteri anch'essi fissati dal legislatore a presidio di valori a matrice costituzionale quali l'interesse, fondamentale in ogni ordinamento,alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche ed alla intangibilità dellepronunziegiurisdizionali di condanna passate in giudicato.

La prova richiesta sarà raccolta nel contraddittorio soltanto se non ricorreranno le condizioni di inammissibilità indicate dalla legge, le quali, peraltro, lungi dall'infrangere il principio del contraddittorio, devono essere apprezzate aderendo alla prospettazione difensiva e verificandone l'impatto sul giudicato [….] La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il diritto alla prova deve essere interpretatonei limiti delle ragioni proprie del processo revisionale, per cui, ove le "nuove prove" risultino inidonee ad inficiare l'accertamento del fatto, il giudice della revisione è legittimato a non ammetterle e a dichiarare inammissibile o rigettarela richiesta (Sez. 3, n. 20467 del 04/04/2007, Cadotti, Rv. 236673 - 01).

È vero che alcune pronunce di legittimità fanno leva sulla distinzione, logica e funzionale, della duplice dimensione - rescindente e rescissoria - del giudizio di revisione «in quanto maggiormente compatibile con il quadro normativo richiamato, e, soprattutto, con un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme codicistiche che vengono in rilievo, alla luce della più spiccata sensibilità per i principi del "giusto processo" e del "contraddittorio tra le parti" indotta dalla riforma costituzionale dell'art. 111 Cost., successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite del 1998» (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 2.2., pag. 7).

Tuttavia, l'affermazione muove da premesse non convincenti che: divergono dai caratteri del "nuovo" procedimento di revisione; archivianole Sezioni Unite Pisco del 1998, ritenendole superate dalle nuove istanze costituzionalidel giusto processo, ma evitano di confrontarsi con la sentenza delle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA] pronunciata nella piena vigenza dell'art. 111 Cost.; non spiegano le ragioni della ritenuta incompatibilità con i principi costituzionali.

In realtà, come già osservato al paragrafo 2, anche la citata sentenza Sez. 3 [OSCURATO:PERSONA], al pari di altre (molte delle quali richiamate in ricorso), si radica, è vero, sucategorie superate, ma poi, in definitiva, giunge ad affermare un principio (del tutto indipendente da quelle categorie) pienamente condivisibile: la necessaria e legittima delibazione prognostica (in qualunque forma e in qualunque momento adottata) non può mai travalicare, a pena di incorrere in vizio motivazionale, in unaindebita anticipazione del giudizio di merito.

A ben vedere il reale fulcro della questioneè imperniato non sul rispetto o meno di un modello procedimentale (che alcunepronunce, a dispetto delle nuove norme e degli insegnamenti delle Sezioni Unite, continuano a incasellare in rigide scansioni), né sulla tipologia di provvedimento adottato (ordinanza emessa de plano o sentenza pronunciata nel contraddittorio delle parti), quanto piuttosto sul corretto impiego dei criteri valutatividettati dall'art. 634 cod. proc. pen. […..] Su quest'ultimo profilo finiscono per convergere tutte le decisioni della Corte di cassazione, indipendentemente dalle diverse (e non sempre persuasive) basi teoriche da cui prendono le mosse ed è grazie a questa confluenza che non si apprezza alcun effettivo contrasto esegetico. 3.3.

In conclusione — chiarito che, con riguardo all'attuale disciplina della revisione, è improprio continuare a distinguere una fase rescindente e una fase rescissoria — va riaffermato il principio per cui la Corte di appello può rivalutare la richiesta di revisione e dichiararne con sentenza l'inammissibilità anchenella fase degli atti preliminari allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisitodella novità o della idoneità a provocare l'assoluzione del condannato, non residuando in tal caso alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attivitàdifensiva (cfr. Sez. 3, n. 43573 del 30/09/2014, G., Rv. 260989 - 01; Sez. 2, n. 34773 del 17/05/2018, Turrà, Rv. 273452 - 01).”” (così in motivazione Sez. 5 , Sentenza n. 18064 del 25/03/2025, Rv. 288137) Nella specie, la Corte di merito, uniformandosi ai principi affermati dalle Sezioni Unite nelle pronunzie sopra richiamate, ha dichiarato la inammissibilità della istanza di revisione, formulata nella istanza originaria dell’[OSCURATO:PERSONA] e nella memoria integrativa di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza, successivamente all’instaurazione del giudizio, ai sensi dell’art. 636 cod. proc. pen., sulla base di capillare valutazione delcompendio probatorio acquisito nei vari gradi di giudizio, ritenuto completo ed esaustivo, senza dare ulteriore corso al giudizio di merito.

In effetti la procedura seguita dalla Corte di appello ha assicurato ai condannati più pregnanti garanzie, poiché il provvedimento di inammissibilità è stato assunto non de plano (come consentito) ma dopo l'instaurazione del contraddittorio, avvenuta a seguito della citazione delle parti, quindi con un maggior grado di tutela rispetto al "modello base minimo" disegnato dall'ordinamento.

Peraltro, la pronuncia impugnata non potrà mai costituire una "decisione a sorpresa",dato che esprime la medesima linea interpretativa elaborata dalla Corte di cassazione, nel suo massimo consesso, e quindi la sentenza di inammissibilità rappresenta un esito prevedibile anche dopo la vocatio in ius. 2.2 Passando ad esaminare le altre doglianze della difesa, va ricordato che datempo risalente la giurisprudenza di legittimità ha osservato come è questione inerentel’inammissibilità dell’istanza di revisione anche la mancanza – nelle prove richieste -del requisito della novità o della idoneità a provocare l’assoluzione del condannato, requisito imprescindibile perché si debba procedere all’assunzione delle prove allegate e alla valutazione dei risultati delle stesse, non residuando alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva (Sez. 3, n. 43573 del 30/09/2014, G., Rv. 260989; Sez. 2, n. 34773 del 17/05/2018, Turrà, Rv. 273452 –01).

Di recente questa Sezione ha precisato che la valutazione preliminare del giudice circa l'ammissibilità della richiesta di revisione proposta sulla base dell'asseritaesistenzadi una prova nuova non può essere confinata nell'astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità della stessa (così la già citata Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 -03) I principi suddetti sono stati pienamente rispettati, nel caso concreto, dalla Corted'appello di Ancona, del tutto legittimata a valutare l'immediata inconferenza delleprove dedotte come "nuove" nell'istanza di revisione, proposta dai ricorrenti, rispetto all'impianto probatorio già esistente, anche considerando in motivazione l'incapacità delle stesse a disarticolare o scalfire il ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni.

Nellaspecie, la Corte d'appello ha rilevato che le prove, dedotte a fondamento dell'istanza di revisione, non erano idonee a sostenere un giudizio di merito sulla revisione stessa e ha segnalato l'immediata inconferenza e non persuasività rispetto all'impianto probatorio già esistente, verificandone anche l'inidoneità a scalfireil ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni e, dunque, l'affermazione di colpevolezza.

LaCorte territoriale ha precisato che le prove “nuove” segnalate dalle parti e dalle loro difese sono risultate una mera differente auspicata rilettura e rivisitazione critica di elementi probatori già acquisiti nei precedenti gradi di giudizio e già ritenuti inidonei a fondare la pronuncia assolutoria di entrambi gli istanti.

Una simile valutazione è del tutto coerente con i poteri d'analisi preliminare del giudice della revisione, chiamato ad operare, nella fase rescindente, una delibazione sommaria "in un primo momento" delle richieste istruttorie proposte dai condannati.

Lamotivazionedella Corte d’appello, dunque, non esorbita dal perimetro della valutazione consentita dall'art. 634 cod. proc. pen., mentre deve essere ribadito, altresì,come, in tema di revisione, la declaratoria di inammissibilità della richiesta, per essere le "nuove prove" palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna, si sottrae a censure in sede di legittimità, allorché sia fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici (Sez. 3, n. 39516 del 27/06/2017, D., Rv. 272690; Sez. 4, Sentenza n. 41398 del 24/09/2024, Rv. 287210 -01). 3.Il terzo motivo di ricorso è infondato. 3.1In tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, «devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice,e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario» (Sez.

U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220443;Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068; Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, dep. 2019, Desollis, Rv. 275619, non massimata su questo specifico aspetto; Sez. 3, n. 13037 del 18/12/2013, dep. 2014, Segreto, Rv. 259739; Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271071), mentre non vi rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamenteper effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3, n. 34970 del 03/11/2020, Iorio, Rv. 280046).

Quindivaribadito anche in questa sede che per “prove nuove” ai sensi dell’art. 630 lett. c) cod.proc.pen. devono intendersi non solole prove sopravvenute alla sentenzadefinitiva, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente, purché non dichiarate inammissibilio superflue.

Dunque, il requisito di novità delle prove non si misura solo sulla temporalità, ma anche sulla effettiva valutazione nel processo di cognizione.

Tantopremesso, sul punto, il ricorso non si confronta con i consolidati principi della giurisprudenza di questa Corte che, nell’ambito della valutazione del carattere di novità e decisività -ai fini di una pronuncia assolutoria - delle nuove prove, richieste dalle parti, tiene conto dell’esame dei provvedimenti che hanno definito il precedente giudizio, onde verificare la completezza ed esaustività del compendio probatorio acquisito e la capillarità della sua operata valutazione.

Taleesame, ovviamente, è legittimo nella misura in cui non è fine a sé stesso, ma prodromico alla valutazione della capacità dimostrativa delle prove illustrate nella domanda di revisione - sia quelle già assunte, ma asseritamente non valutate,che quelle che vengono definite nuove – al fine di accertare se, una volta inserite nell’impianto probatorio già esistente, abbiano la capacità di scalfire il ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni.

Come si è detto, la Corte di appello, in sede di revisione, con motivazione analitica per ciascuna delle prove richieste, ha ritenuto di escludere il carattere della novità. 3.2.Quanto alla prova scientifica va qui ricordato che essa è ammissibile nel giudizio di revisione anche quando si fonda su nuove tecniche o metodologie applicate a dati già acquisiti ma deve essere scientificamente accreditata e idonea a produrre nuovi elementi fattuali.

In ordine alla prova scientifica allegata in questa sede (dinamica dei fatti ed asseritamancata valorizzazione di alcuni elementi specifici, modalità dello scontro traMontruccoli e [OSCURATO:PERSONA] , posizione di [OSCURATO:PERSONA] , nel corso dell’aggressione con arma letale, modalità delle lesioni inferte con il coltello, ed evidenze scientifiche, accertamenti del RIS di Parma), la Corte territoriale ha spiegato che trattasi di elementi che hanno formato già compiuto ed analitico esame, in sede dibattimentale, e che non sono stati in alcun modo pretermessi nelle sentenze oggetto di revisione, ove si dà compiuto riscontro, in modo accurato, di tutto il compendio probatorio, nella sua completezza, e si sottolinea che gli esiti dell’esame autoptico del cadavere sono stati valutati unitamente alla relazione sugli approfondimenti dell’indagini di tipo biologico, dattiloscopico e balistico, redatta dal RIS di Parma il 7.07.2015 (“piccole tracce di proiezione e alcune da contatto” sulle scarpe indossate dalla vittima il 2.02.2015), in termini di compatibilità.

LaCorte di merito ha, dunque, valutato, in sede di cognizione, tale prova, di cuiha escluso il requisito della novità, analogamente alla sentenza di questa Corte 33556/2019(cfr. pag. 20), che fa rifermento alle risultanze dell’esame autoptico, ritenute riscontro probatorio qualificato, ai fini della ricostruzione della dinamica dell’azioneomicidiaria, ed ha correttamente ritenuto che sul punto la doglianza dei ricorrentisi risolve in una riproposizione di un’interpretazione alternativa del dato probatorio, adeguatamente esclusa e confutata dal giudice d’appello.

3.3. Quanto alle intercettazioni (ambientale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allegata dalla difesa per la autosufficienza del ricorso), la Corte di merito ha rilevato che tale captazione è stata dichiarata inutilizzabile, perché eseguita in assenza dei presupposti di legge (trasmissione con ritardo al GIP) e che, dunque, non ne era consentito alcun uso processuale, neanche a favore dell'imputato.

Come rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, la grave patologia della prova identificabile nella "inutilizzabilità patologica" prevista dall'art. 271 cod. proc. pen. comporta la totale perdita di capacità dimostrativa della stessa: la violazione dello statuto delle intercettazioni, anche in ragione del fatto che attraverso le captazioni si incide sulla tutela di diritti fondamentali di rilevanza costituzionale, è presidiata dalla massima sanzione processuale, ovvero l'inutilizzabilità.

Deve pertanto ritenersi che una intercettazione effettuata con modalità illegittime non abbia alcuna efficacia dimostrativa neanche in favore dell'accusato(Sez. 2, Sentenza n. 11582 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 272792 –01).

Nel caso di specie, la Corte di merito ha rilevato che, nonostante la declaratoria di inutilizzabilità dell’intercettazione, la Corte di assise d’appello di Bologna aveva ammesso la richiesta istruttoria della difesa degli imputati, disponendo la trascrizione anche della intercettazione ritenuta inutilizzabile per difetto procedurale, che veniva, dunque, valutata in dibattimento ma ritenuta irrilevanteai fini della decisione per l’inattendibilità del teste, in ragione di plurime circostanze che ne avevano aggravato il quadro emotivo, alterandone la lucidità di pensiero: tempi e modalità della captazione (subito dopo il risveglio del [OSCURATO:PERSONA] dall’intervento, nel contesto in cui gli venne tolta la maschera di ossigeno), lo stato di grande confusione del [OSCURATO:PERSONA] al momento delle dichiarazioni, rese il 3.02.2015, l’essere, lo stesso, stato vittima di tentato omicidio, il giorno precedente la captazione, l’avere assistito, nel corso della colluttazione, alla morte del fratello [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai farmaci (morfina) somministratigli per sottoporlo ad intervento. 3.4.Quanto alle foto che ritraggono il volto dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] , la Corte di merito,in sede di revisione, ha sottolineato che la circostanza (foto prodotte dalla difesa e cartella di prima visita sanitaria, redatta all’entrata in carcere, attestanti cicatrici al sopracciglio e tumefazioni al volto), ha formato oggetto di specifico accertamento,già in sede di merito (cfr. pag.21/22 sentenza della Corte di assise diappello di Bologna) e, dunque, ha ricevuto compiuta valutazione anche in quella sede.

La Corte territoriale ha ritenuto la irrilevanza delle foto, ai fini di una diversa rivalutazione della posizione del ricorrente, in quanto la circostanza indiscussa (lesioni al viso) non varrebbe ad escluderne il coinvolgimento, in una fase successiva e nel corso della evoluzione della dinamica aggressiva, nell’omicidio stesso e, in specie, l’apporto causale attribuitogli nella vicenda, nei termini già valutati nelle decisioni di cui si chiede la revisione.

Tali osservazioni superano, già in base ad una valutazione sommaria, la prospettata utilità del documento prodotto a ribaltare la decisione, poiché la finalità probatoria perseguita riguarda circostanze già esaminate nel giudizio conclusosi con la condanna.

3.5. Quanto alle evidenze probatorie (utilizzo di un machete, trappola preordinata dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] anche per la disponibilità di una pistola con matricola abrasa, chiusura a chiave della porta di ingresso), il giudice della revisioneha sottolineato la valutazione compiuta e analitica, in sede di cognizione, di tutte le evidenze probatorie acquisite nel corso del procedimento, quali: la pistolaconmatricola abrasa, detenuta da [OSCURATO:PERSONA] M ontruccoli , che si accertava non carica; la chiusura a chiave della porta di ingresso, che “rispondeva ad una normale precauzione d’uso”; il luogo presceltoper l’incontro, ritenuto non idoneo a celare l’azione delittuosa per la presenza di vicini; i coltelli da cucina che erano riposti“come sempre” nell’apposito ceppo, come anche il machete, poggiato su un mobile; il particolare dei guanti indossati da [OSCURATO:PERSONA] e richiamato nell’istanza.

La Corte di merito ha esaminato ciascuno di tali elementi probatori, senza limitarsi ad una generica asserzione di completezza ed esaustività del quadro probatoriogià acquisito, nei vari gradi di giudizio ma, al contrario, ha sottolineato l’accuratezza della valutazione del compendio probatorio, confrontando, come è corretto,quel quadro probatorio con tutte le prove richieste, per pervenire ad una pronuncia di inammissibilità, senza dare ulteriore corso al giudizio di merito ed all’assunzione di eventuali prove. 3.6.Quanto alla valutazione di esaustività del compendio probatorio, la Corte di merito ha richiamato il giudizio positivo, espresso da questa Corte nella sentenza 33556/2019, sulla ricostruzione dei fatti, effettuata dalla sentenza di appello, ritenuta “puntuale, in relazione agli antefatti immediati dell’omicidio ed alla relativa dinamica, affrontando i temi riguardanti la genesi dell’incontro delle persone offese con gli imputati, avvenuto all’interno dell’appartamentino di [OSCURATO:PERSONA](legata a traffici di stupefacenti intercorsi tra quest’ultimo e i prevenuti), le ragioni della presenza ad adiuvandum del fratello [OSCURATO:PERSONA], richiesta daMatteo, l’aggressione iniziale e unilaterale portata da [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], colpendolo violentemente e procurandogli lesioni al volto (per quanto ritenute a posteriori di non particolare gravità, sulla scorta dell’assenza di residui segni visibili, riscontrata dal Gip, che aveva proceduto all’interrogatorio dell’imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), le provocazioni rivolte dalla vittima anche all’imputato [OSCURATO:PERSONA], sfottendolo e rifilandogli degli schiaffetti al volto, nonostante gli inviti del fratello Matteoa calmarsi, la degenerazione del confronto tra i due, spostatisi nel locale cucina, dove [OSCURATO:PERSONA] era scivolato, circostanza che consentiva all’imputato [OSCURATO:PERSONA] di impossessarsi di due coltelli da cucina, a lama lunga, prelevatidal loro ceppo, con i quali l’imputato aveva colpito la vittima attingendola con una serie di fendenti, inferti – con estrema violenza e in rapida successione tra loro – in regioni vitali del corpo, cagionandone la morte nel giro di pochi minuti”. 3.7.Conclusivamente, in linea con i principi affermati anche di recente dalla giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi che la nozione di prova nuova ex art.630lett. c) cod.proc.pen. ricomprende anche elementi non valutati nel giudizio dicognizione, purché idonei a condurre al proscioglimento.

Tuttavia, la valutazione di ammissibilità del giudice della revisione deve essere condotta in astratto, con giudizio prognostico, e può escludere l’assunzione delle prove ove esse risultino manifestamente inconferenti o prive di idoneità dimostrativa.

Nellaspecie, le prove allegate dai ricorrenti non presentano - come si è detto - ilrequisito della novità né quello della decisività, risolvendosi in una mera rilettura dielementi già valutati, e pertanto la Corte territoriale ha correttamente dichiarato l’inammissibilità dell’istanza.

4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Aisensi dell’art. 541 cod. proc. pen., essendo i ricorrenti rimasti soccombenti nei confronti della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile, vanno condannati alla rifusione in favore di quest’ultima delle spese di rappresentanza e difesa, che si pongono a carico dell’Erario.

Nulla va disposto sulle spese per le restanti parti civili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non hanno depositato conclusioni e nota spese.

A norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

P.Q.M Rigettai ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanzae difesa sostenute nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TASESSA R.G.N. 42048/2024 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - MICHELECUOCO hapronunciato la seguente SENTENZA suiricorsi proposti da: HykajFatmir [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parti civili: MontruccoliMatteo MontruccoliMario - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (deceduto) TassoniBarbara - [OSCURATO:PERSONA] avversola sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; uditoil Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle richieste del procuratore generale ed ha concluso riportandosi alla memoria, chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nella richiesta di accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha dichiaratoinammissibile la richiesta di revisione della sentenza della Corte d’assise d’appellodi Bologna del 18.4.2018, divenuta definitiva, a seguito della declaratoria diinammissibilità del ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e del rigetto diquello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (la sentenza è della Prima Sezione Penale n. 340 del2/04/2019),con cui i predetti sono stati condannati perché ritenuti responsabili del reato di omicidio aggravato in concorso ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Il decesso della vittima era avvenuto in seguito a quindici coltellate, inferte in zone vitali, di cui sette avevano raggiunto il cuore, i polmoni, il fegato, lo stomaco e l’esofago, la sera del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella cucina dell’appartamento della vittima, ove si è accertato fossero presenti, in quel momento, per un incontro, il fratello, MontruccoliMatteo, e i due imputati. 1.2. L'istanza di revisione, basata sull’allegazione prove “nuove” (esiti di approfondimentieffettuati dal RIS di Parma, parte di intercettazioni ambientali, a caricodi [OSCURATO:PERSONA] , durante la degenza ospedaliera, dal 3 al 10 febbraio 2015, compresa l’intercettazione c.d. Pantani, foto dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] dopo l’aggressione subita adopera dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], foto della chiave della porta di ingresso), è stata dichiarata inammissibile per la mancanza effettiva del requisito di novità delle prove allegate e per la loro evidente ininfluenza e non decisività, rispetto al quadro probatorio posto a fondamento della condanna. 2. Contro l'anzidetta sentenza, i condannati propongono ricorso, con un unico atto, affidato a tre motivi, sintetizzati ai sensi dell’art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 630, 631, 634 e 636 cod. proc. pen. e agli artt. 591, comma 4, 129 e 530 cod. proc. pen., nonché vizi motivazionali e di travisamento dei dati probatori, lamentando l’errata valutazione della domanda di revisione. Si deduce che per l’autonomia logico-funzionale tra la fase rescindente - avente ad oggetto la preliminare delibazione sulla non manifesta infondatezza della richiesta – e quella rescissoria, che si instaura mediante la citazione del condannato,ed essendosi pervenuti, nel caso specifico, a tale fase, doveva ormai ritenersi preclusa la pronuncia di inammissibilità della domanda, ed il giudice aveva il dovere di procedere alla celebrazione del giudizio con le forme e le modalità di assunzione della prova nel contraddittorio, proprie del dibattimento. Alriguardo, si richiamano i principi del giusto processo e si menziona la pronuncia di questa Corte che tale orientamentoha espresso in ordine ai rapporti tra le due fasi del giudizio di revisione (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810 –01). Si deduce che l’accoglimento della domanda di revisione avrebbe consentitoa [OSCURATO:PERSONA] di essere assolto dall’omicidio contestato per il riconoscimento dell’esimente della legittima difesa ed a Tufaper l’estraneità all’omicidio. 2.2Il secondo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali e, in particolare, violazionedei criteri di valutazione delle nuove prove, illustrate con la domanda di revisione, con l’adozione dei canoni di giudizio propri della fase rescissoria ed in difetto di istruttoria dibattimentale per acquisirle; erroneità del giudizio poiché adottato facendo esclusivo riferimento ai dati desumibili dai provvedimenti precedentemente emessi nel processo definito. 2.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali in relazione alla mancata considerazione e valutazione come prove, dotate del requisito della novità, degli esiti di approfondimenti effettuati dal RIS di Parma (presenti in atti ma non considerati nel precedente giudizio), delle intercettazioni ambientali a carico di [OSCURATO:PERSONA] (scartati per ritenuta inattendibilità del medesimo), delle foto di [OSCURATO:PERSONA], dopo l’aggressione subita ad opera dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] , e dellafoto della porta e della chiave di ingresso (prove nuove e sopravvenute dopo la condanna). Si deduce che il complesso di tali elementi di prova, ove ammessi e valutati, unitariamenteal compendio probatorio già acquisito, doveva condurre a ravvisare l’esimente della legittima difesa per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed a escludere la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA]. 3.Il difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria scritta, nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ha dedotto che la sentenza impugnata è esaustiva, che il ricorso reitera doglianze in fatto, risolte con adeguatamotivazione dalla Corte territoriale, e che le prove allegate mancano del requisito della novità e sono inidonee ad intaccare il giudicato. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una lettera manoscritta, con la quale insiste nella richiesta di accoglimento dei motivi di ricorso. CONSIDERATOIN DIRITTO Inammissibile,in via preliminare, deve ritenersi la “lettera” personalmente sottoscrittadall'imputato e depositata nella Cancelleria di questa Corte il 21 marzo 2025,atteso che, a seguito della riforma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., così come interpolato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi "devono essere sottoscritti, a pena diinammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione", al cui cospetto, dunque, le parti, quand'anche intendano presentare memorie, sono a tutti gli effetti rappresentate dai difensori. 2.Il ricorso è nel complesso infondato. 2.1Il primo e il secondo motivo di ricorso sono infondati e possono essere trattaticongiuntamente in ragione dell’assonanza dei temi trattati. Insostanza la difesa prospetta l’erroneità di una pronuncia di inammissibilità dell'istanza di revisione, che contenga anche una valutazione sul merito del giudizio,in violazione dei limiti previsti dall'art. 634 cod. proc. pen. e delle garanzie del contraddittorio, previste per la fase di delibazione nel merito della revisione. Vienerichiamata la sentenza di questa Corte Sez. 3, n. 15402 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810, secondo cui “ai fini della ammissibilità della richiesta di revisione è necessario valutare, a norma dell’art. 631 cod. proc. pen., se gli elementisui quali la richiesta è fondata sono idonei a condurre al proscioglimento dell’imputato;è,pertanto, richiesto in questa fase un giudizio prognostico in ordine allarilevanza dei suddetti elementi ai fini del possibile esito positivo della revisione, da effettuarsi in astratto; perciò, senza invadere la sfera propria del giudizio di merito (rescissorio), va effettuato con le garanzie del contraddittorio”. A fronte di tale isolato pronunciamento, questo Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento interpretativo secondo il quale l’inammissibilità dell’istanzadi revisione può essere dichiarata sia con l’ordinanza prevista dall’art.634 cod. proc. pen. che con sentenza, successivamente all’instaurazione del giudizio, ai sensi dell’art. 636 cod. proc. pen. Inoltre, nella seconda fase, che si svolgenelle forme del dibattimento, è consentito alla Corte d’appello rivalutare le condizioni di ammissibilità dell’istanza e di respingerla, senza assumere le prove in essa indicate, senza dare corso al giudizio di merito (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Rv. 220441 – 01; ma già in precedenza S.U. n. 18 del 10/12/1997, Pisco, RV. 210040-01). Questi principi sono stati di recente riaffermati da questa Sezione con motivazione pienamente condivisibile: “”[……] 3.1. Come insegnano le Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA], pronuncia eletta dagli stessi ricorrenti ad archetipo di riferimento, lanorma di cui all'art. 634 cod. proc. pen., che individua le cause di inammissibilità della istanza di revisione, non preclude di assumere la decisione di inammissibilità con sentenza definitoria del giudizio, una volta che questo sia stato disposto (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220441). La conclusione è sostenuta dall'analisi condotta ai paragrafi 9.2. e 9.3 della pronuncia delle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA], di seguito riassunta.La delibazione sull'ammissibilità della richiesta di revisione non diverge dall'accertamento che il giudice dell'impugnazione è tenuto ad effettuare, e con valenzameramente incidentale, sull'ammissibilità dell'impugnazione stessa; tanto che solo se l'impugnazione risulti inammissibile, l'inammissibilità deve essere dichiarata, non essendo richiesta una esplicita dichiarazione di ammissibilità. Torna applicabile la previsione dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen. («l'inammissibilitàpuò essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento») da ritenere norma generale, riferibile ad ogni mezzo di impugnazione e, quindi, anche alla revisione. Pertanto, l'emissione del decreto di citazione a giudizio non ostaalla declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione, posto che, per definizione,nessuna preclusione, né tantomeno alcun giudicato interno, potrebbe formarsi sul punto. [OSCURATO:PERSONA] definiscono costante la linea interpretativa in base alla quale l'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizioai sensi dell'art. 636. «E ciò perché il procedimento di revisione si sviluppa in due fasi: la prima è costituita dalla valutazione -che avviene de plano, senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio - dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata propostanei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata; la seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all'accertamento e alla valutazione delle "nuove prove",al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto. In questa seconda fase -che si svolge nelle forme previste per il dibattimento – è consentito alla Corte di appello rivalutare le condizionidi ammissibilità dell'istanza e di respingerla senza assumere le prove in essaindicate e senza dare corso al giudizio di merito» (cfr. Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA], cit.).«Pertinente appare, dunque, il richiamo all'art. 636, comma 1, perché al procedimentodi revisione si applicano, per la vocatio in ius, le norme generali previste per il giudizio di appello; con la conseguenza che l'emissione del decreto di citazione non è necessaria quando ricorra un'ipotesi di inammissibilità; il che, peraltro,non sta a significare che ogni qualvolta sia stato emesso il decreto di citazionel'inammissibilità non possa essere dichiarata. Infatti, ancorché siano tra lorodiverse le cause di inammissibilità della revisione (art. 634) e le cause di inammissibilità dell'appello, si deve convenire che, essendo identico, nel suo insieme, il modello procedimentale prescelto per entrambi i mezzi di impugnazione, pure in tema di revisione si rende applicabile il disposto dell'art. 591,comma 4, in base al quale, quando non è stata rilevata di ufficio prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, l'inammissibilità "può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento". Dunque, la possibilità di dichiararel'inammissibilità della richiesta di revisione quando questa risulti o manifestamente infondata o proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 ovvero senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt. 631, 632, 633 e 641, non preclude l'adozione della stessa declaratoria, per i medesimi motivi,con la sentenza conclusiva del giudizio, una volta che questo sia stato disposto» (cfr. Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA], cit.). […..] 3.3. A tale riguardo va rimarcato che —a differenza delle Sezioni Unite Pisco (Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Rv. 210040 -01) — la sentenza delle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA] (che comunque recepisceespressamente il principio già statuito dalla prima) interviene nel vigore della nuova formulazione dell'art. 111 Cost. (a seguito della legge costituzionale n. 2 del 1999). Pertanto, neppure si verte in un caso in cui al «precedente vincolante»abbia fatto seguito una modifica normativa o una sentenza della Corte costituzionale(anche interpretativa di rigetto), ipotesi che renderebbe inoperante la previsione dell'art. 618 comma 1 bis cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Moscuzza, in motivazione). La soluzione cui pervengono le Sezioni UnitePisano non si pone in contrasto con il principio del "contraddittorio nella formazionedellaprova", consegnato al quarto comma dell'art. 111 Cost., più volte invocato dai ricorrenti. Basti osservare che l'inammissibilità dell'istanza di revisione soggiace a criteri valutativi operanti su altro e diverso piano rispetto a quellodi formazione di una prova, criteri anch'essi fissati dal legislatore a presidio di valori a matrice costituzionale quali l'interesse, fondamentale in ogni ordinamento,alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche ed alla intangibilità dellepronunziegiurisdizionali di condanna passate in giudicato. La prova richiesta sarà raccolta nel contraddittorio soltanto se non ricorreranno le condizioni di inammissibilità indicate dalla legge, le quali, peraltro, lungi dall'infrangere il principio del contraddittorio, devono essere apprezzate aderendo alla prospettazione difensiva e verificandone l'impatto sul giudicato [….] La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il diritto alla prova deve essere interpretatonei limiti delle ragioni proprie del processo revisionale, per cui, ove le "nuove prove" risultino inidonee ad inficiare l'accertamento del fatto, il giudice della revisione è legittimato a non ammetterle e a dichiarare inammissibile o rigettarela richiesta (Sez. 3, n. 20467 del 04/04/2007, Cadotti, Rv. 236673 - 01). È vero che alcune pronunce di legittimità fanno leva sulla distinzione, logica e funzionale, della duplice dimensione - rescindente e rescissoria - del giudizio di revisione «in quanto maggiormente compatibile con il quadro normativo richiamato, e, soprattutto, con un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme codicistiche che vengono in rilievo, alla luce della più spiccata sensibilità per i principi del "giusto processo" e del "contraddittorio tra le parti" indotta dalla riforma costituzionale dell'art. 111 Cost., successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite del 1998» (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], paragrafo 2.2., pag. 7). Tuttavia, l'affermazione muove da premesse non convincenti che: divergono dai caratteri del "nuovo" procedimento di revisione; archivianole Sezioni Unite Pisco del 1998, ritenendole superate dalle nuove istanze costituzionalidel giusto processo, ma evitano di confrontarsi con la sentenza delle Sezioni Unite [OSCURATO:PERSONA] pronunciata nella piena vigenza dell'art. 111 Cost.; non spiegano le ragioni della ritenuta incompatibilità con i principi costituzionali. In realtà, come già osservato al paragrafo 2, anche la citata sentenza Sez. 3 [OSCURATO:PERSONA], al pari di altre (molte delle quali richiamate in ricorso), si radica, è vero, sucategorie superate, ma poi, in definitiva, giunge ad affermare un principio (del tutto indipendente da quelle categorie) pienamente condivisibile: la necessaria e legittima delibazione prognostica (in qualunque forma e in qualunque momento adottata) non può mai travalicare, a pena di incorrere in vizio motivazionale, in unaindebita anticipazione del giudizio di merito. A ben vedere il reale fulcro della questioneè imperniato non sul rispetto o meno di un modello procedimentale (che alcunepronunce, a dispetto delle nuove norme e degli insegnamenti delle Sezioni Unite, continuano a incasellare in rigide scansioni), né sulla tipologia di provvedimento adottato (ordinanza emessa de plano o sentenza pronunciata nel contraddittorio delle parti), quanto piuttosto sul corretto impiego dei criteri valutatividettati dall'art. 634 cod. proc. pen. […..] Su quest'ultimo profilo finiscono per convergere tutte le decisioni della Corte di cassazione, indipendentemente dalle diverse (e non sempre persuasive) basi teoriche da cui prendono le mosse ed è grazie a questa confluenza che non si apprezza alcun effettivo contrasto esegetico. 3.3. In conclusione — chiarito che, con riguardo all'attuale disciplina della revisione, è improprio continuare a distinguere una fase rescindente e una fase rescissoria — va riaffermato il principio per cui la Corte di appello può rivalutare la richiesta di revisione e dichiararne con sentenza l'inammissibilità anchenella fase degli atti preliminari allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisitodella novità o della idoneità a provocare l'assoluzione del condannato, non residuando in tal caso alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attivitàdifensiva (cfr. Sez. 3, n. 43573 del 30/09/2014, G., Rv. 260989 - 01; Sez. 2, n. 34773 del 17/05/2018, Turrà, Rv. 273452 - 01).”” (così in motivazione Sez. 5 , Sentenza n. 18064 del 25/03/2025, Rv. 288137) Nella specie, la Corte di merito, uniformandosi ai principi affermati dalle Sezioni Unite nelle pronunzie sopra richiamate, ha dichiarato la inammissibilità della istanza di revisione, formulata nella istanza originaria dell’[OSCURATO:PERSONA] e nella memoria integrativa di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza, successivamente all’instaurazione del giudizio, ai sensi dell’art. 636 cod. proc. pen., sulla base di capillare valutazione delcompendio probatorio acquisito nei vari gradi di giudizio, ritenuto completo ed esaustivo, senza dare ulteriore corso al giudizio di merito. In effetti la procedura seguita dalla Corte di appello ha assicurato ai condannati più pregnanti garanzie, poiché il provvedimento di inammissibilità è stato assunto non de plano (come consentito) ma dopo l'instaurazione del contraddittorio, avvenuta a seguito della citazione delle parti, quindi con un maggior grado di tutela rispetto al "modello base minimo" disegnato dall'ordinamento. Peraltro, la pronuncia impugnata non potrà mai costituire una "decisione a sorpresa",dato che esprime la medesima linea interpretativa elaborata dalla Corte di cassazione, nel suo massimo consesso, e quindi la sentenza di inammissibilità rappresenta un esito prevedibile anche dopo la vocatio in ius. 2.2 Passando ad esaminare le altre doglianze della difesa, va ricordato che datempo risalente la giurisprudenza di legittimità ha osservato come è questione inerentel’inammissibilità dell’istanza di revisione anche la mancanza – nelle prove richieste -del requisito della novità o della idoneità a provocare l’assoluzione del condannato, requisito imprescindibile perché si debba procedere all’assunzione delle prove allegate e alla valutazione dei risultati delle stesse, non residuando alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva (Sez. 3, n. 43573 del 30/09/2014, G., Rv. 260989; Sez. 2, n. 34773 del 17/05/2018, Turrà, Rv. 273452 –01). Di recente questa Sezione ha precisato che la valutazione preliminare del giudice circa l'ammissibilità della richiesta di revisione proposta sulla base dell'asseritaesistenzadi una prova nuova non può essere confinata nell'astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d'inconferenza e/o inaffidabilità della stessa (così la già citata Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 -03) I principi suddetti sono stati pienamente rispettati, nel caso concreto, dalla Corted'appello di Ancona, del tutto legittimata a valutare l'immediata inconferenza delleprove dedotte come "nuove" nell'istanza di revisione, proposta dai ricorrenti, rispetto all'impianto probatorio già esistente, anche considerando in motivazione l'incapacità delle stesse a disarticolare o scalfire il ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni. Nellaspecie, la Corte d'appello ha rilevato che le prove, dedotte a fondamento dell'istanza di revisione, non erano idonee a sostenere un giudizio di merito sulla revisione stessa e ha segnalato l'immediata inconferenza e non persuasività rispetto all'impianto probatorio già esistente, verificandone anche l'inidoneità a scalfireil ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni e, dunque, l'affermazione di colpevolezza. LaCorte territoriale ha precisato che le prove “nuove” segnalate dalle parti e dalle loro difese sono risultate una mera differente auspicata rilettura e rivisitazione critica di elementi probatori già acquisiti nei precedenti gradi di giudizio e già ritenuti inidonei a fondare la pronuncia assolutoria di entrambi gli istanti. Una simile valutazione è del tutto coerente con i poteri d'analisi preliminare del giudice della revisione, chiamato ad operare, nella fase rescindente, una delibazione sommaria "in un primo momento" delle richieste istruttorie proposte dai condannati. Lamotivazionedella Corte d’appello, dunque, non esorbita dal perimetro della valutazione consentita dall'art. 634 cod. proc. pen., mentre deve essere ribadito, altresì,come, in tema di revisione, la declaratoria di inammissibilità della richiesta, per essere le "nuove prove" palesemente inidonee ad inficiare l'accertamento dei fatti posti alla base della sentenza di condanna, si sottrae a censure in sede di legittimità, allorché sia fondata su una motivazione adeguata ed immune da vizi logici (Sez. 3, n. 39516 del 27/06/2017, D., Rv. 272690; Sez. 4, Sentenza n. 41398 del 24/09/2024, Rv. 287210 -01). 3.Il terzo motivo di ricorso è infondato. 3.1In tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, «devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice,e indipendentemente dalla circostanza che l'omessa conoscenza da parte di quest'ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell'errore giudiziario» (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220443;Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068; Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, dep. 2019, Desollis, Rv. 275619, non massimata su questo specifico aspetto; Sez. 3, n. 13037 del 18/12/2013, dep. 2014, Segreto, Rv. 259739; Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271071), mentre non vi rientrano quelle esplicitamente valutate dal giudice di merito, anche se erroneamenteper effetto di travisamento, potendo, in tal caso, essere proposti gli ordinari mezzi di impugnazione (Sez. 3, n. 34970 del 03/11/2020, Iorio, Rv. 280046). Quindivaribadito anche in questa sede che per “prove nuove” ai sensi dell’art. 630 lett. c) cod.proc.pen. devono intendersi non solole prove sopravvenute alla sentenzadefinitiva, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate neanche implicitamente, purché non dichiarate inammissibilio superflue. Dunque, il requisito di novità delle prove non si misura solo sulla temporalità, ma anche sulla effettiva valutazione nel processo di cognizione. Tantopremesso, sul punto, il ricorso non si confronta con i consolidati principi della giurisprudenza di questa Corte che, nell’ambito della valutazione del carattere di novità e decisività -ai fini di una pronuncia assolutoria - delle nuove prove, richieste dalle parti, tiene conto dell’esame dei provvedimenti che hanno definito il precedente giudizio, onde verificare la completezza ed esaustività del compendio probatorio acquisito e la capillarità della sua operata valutazione. Taleesame, ovviamente, è legittimo nella misura in cui non è fine a sé stesso, ma prodromico alla valutazione della capacità dimostrativa delle prove illustrate nella domanda di revisione - sia quelle già assunte, ma asseritamente non valutate,che quelle che vengono definite nuove – al fine di accertare se, una volta inserite nell’impianto probatorio già esistente, abbiano la capacità di scalfire il ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni. Come si è detto, la Corte di appello, in sede di revisione, con motivazione analitica per ciascuna delle prove richieste, ha ritenuto di escludere il carattere della novità. 3.2.Quanto alla prova scientifica va qui ricordato che essa è ammissibile nel giudizio di revisione anche quando si fonda su nuove tecniche o metodologie applicate a dati già acquisiti ma deve essere scientificamente accreditata e idonea a produrre nuovi elementi fattuali. In ordine alla prova scientifica allegata in questa sede (dinamica dei fatti ed asseritamancata valorizzazione di alcuni elementi specifici, modalità dello scontro traMontruccoli e [OSCURATO:PERSONA] , posizione di [OSCURATO:PERSONA] , nel corso dell’aggressione con arma letale, modalità delle lesioni inferte con il coltello, ed evidenze scientifiche, accertamenti del RIS di Parma), la Corte territoriale ha spiegato che trattasi di elementi che hanno formato già compiuto ed analitico esame, in sede dibattimentale, e che non sono stati in alcun modo pretermessi nelle sentenze oggetto di revisione, ove si dà compiuto riscontro, in modo accurato, di tutto il compendio probatorio, nella sua completezza, e si sottolinea che gli esiti dell’esame autoptico del cadavere sono stati valutati unitamente alla relazione sugli approfondimenti dell’indagini di tipo biologico, dattiloscopico e balistico, redatta dal RIS di Parma il 7.07.2015 (“piccole tracce di proiezione e alcune da contatto” sulle scarpe indossate dalla vittima il 2.02.2015), in termini di compatibilità. LaCorte di merito ha, dunque, valutato, in sede di cognizione, tale prova, di cuiha escluso il requisito della novità, analogamente alla sentenza di questa Corte 33556/2019(cfr. pag. 20), che fa rifermento alle risultanze dell’esame autoptico, ritenute riscontro probatorio qualificato, ai fini della ricostruzione della dinamica dell’azioneomicidiaria, ed ha correttamente ritenuto che sul punto la doglianza dei ricorrentisi risolve in una riproposizione di un’interpretazione alternativa del dato probatorio, adeguatamente esclusa e confutata dal giudice d’appello. 3.3. Quanto alle intercettazioni (ambientale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allegata dalla difesa per la autosufficienza del ricorso), la Corte di merito ha rilevato che tale captazione è stata dichiarata inutilizzabile, perché eseguita in assenza dei presupposti di legge (trasmissione con ritardo al GIP) e che, dunque, non ne era consentito alcun uso processuale, neanche a favore dell'imputato. Come rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, la grave patologia della prova identificabile nella "inutilizzabilità patologica" prevista dall'art. 271 cod. proc. pen. comporta la totale perdita di capacità dimostrativa della stessa: la violazione dello statuto delle intercettazioni, anche in ragione del fatto che attraverso le captazioni si incide sulla tutela di diritti fondamentali di rilevanza costituzionale, è presidiata dalla massima sanzione processuale, ovvero l'inutilizzabilità. Deve pertanto ritenersi che una intercettazione effettuata con modalità illegittime non abbia alcuna efficacia dimostrativa neanche in favore dell'accusato(Sez. 2, Sentenza n. 11582 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 272792 –01). Nel caso di specie, la Corte di merito ha rilevato che, nonostante la declaratoria di inutilizzabilità dell’intercettazione, la Corte di assise d’appello di Bologna aveva ammesso la richiesta istruttoria della difesa degli imputati, disponendo la trascrizione anche della intercettazione ritenuta inutilizzabile per difetto procedurale, che veniva, dunque, valutata in dibattimento ma ritenuta irrilevanteai fini della decisione per l’inattendibilità del teste, in ragione di plurime circostanze che ne avevano aggravato il quadro emotivo, alterandone la lucidità di pensiero: tempi e modalità della captazione (subito dopo il risveglio del [OSCURATO:PERSONA] dall’intervento, nel contesto in cui gli venne tolta la maschera di ossigeno), lo stato di grande confusione del [OSCURATO:PERSONA] al momento delle dichiarazioni, rese il 3.02.2015, l’essere, lo stesso, stato vittima di tentato omicidio, il giorno precedente la captazione, l’avere assistito, nel corso della colluttazione, alla morte del fratello [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai farmaci (morfina) somministratigli per sottoporlo ad intervento. 3.4.Quanto alle foto che ritraggono il volto dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] , la Corte di merito,in sede di revisione, ha sottolineato che la circostanza (foto prodotte dalla difesa e cartella di prima visita sanitaria, redatta all’entrata in carcere, attestanti cicatrici al sopracciglio e tumefazioni al volto), ha formato oggetto di specifico accertamento,già in sede di merito (cfr. pag.21/22 sentenza della Corte di assise diappello di Bologna) e, dunque, ha ricevuto compiuta valutazione anche in quella sede. La Corte territoriale ha ritenuto la irrilevanza delle foto, ai fini di una diversa rivalutazione della posizione del ricorrente, in quanto la circostanza indiscussa (lesioni al viso) non varrebbe ad escluderne il coinvolgimento, in una fase successiva e nel corso della evoluzione della dinamica aggressiva, nell’omicidio stesso e, in specie, l’apporto causale attribuitogli nella vicenda, nei termini già valutati nelle decisioni di cui si chiede la revisione. Tali osservazioni superano, già in base ad una valutazione sommaria, la prospettata utilità del documento prodotto a ribaltare la decisione, poiché la finalità probatoria perseguita riguarda circostanze già esaminate nel giudizio conclusosi con la condanna. 3.5. Quanto alle evidenze probatorie (utilizzo di un machete, trappola preordinata dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] anche per la disponibilità di una pistola con matricola abrasa, chiusura a chiave della porta di ingresso), il giudice della revisioneha sottolineato la valutazione compiuta e analitica, in sede di cognizione, di tutte le evidenze probatorie acquisite nel corso del procedimento, quali: la pistolaconmatricola abrasa, detenuta da [OSCURATO:PERSONA] M ontruccoli , che si accertava non carica; la chiusura a chiave della porta di ingresso, che “rispondeva ad una normale precauzione d’uso”; il luogo presceltoper l’incontro, ritenuto non idoneo a celare l’azione delittuosa per la presenza di vicini; i coltelli da cucina che erano riposti“come sempre” nell’apposito ceppo, come anche il machete, poggiato su un mobile; il particolare dei guanti indossati da [OSCURATO:PERSONA] e richiamato nell’istanza. La Corte di merito ha esaminato ciascuno di tali elementi probatori, senza limitarsi ad una generica asserzione di completezza ed esaustività del quadro probatoriogià acquisito, nei vari gradi di giudizio ma, al contrario, ha sottolineato l’accuratezza della valutazione del compendio probatorio, confrontando, come è corretto,quel quadro probatorio con tutte le prove richieste, per pervenire ad una pronuncia di inammissibilità, senza dare ulteriore corso al giudizio di merito ed all’assunzione di eventuali prove. 3.6.Quanto alla valutazione di esaustività del compendio probatorio, la Corte di merito ha richiamato il giudizio positivo, espresso da questa Corte nella sentenza 33556/2019, sulla ricostruzione dei fatti, effettuata dalla sentenza di appello, ritenuta “puntuale, in relazione agli antefatti immediati dell’omicidio ed alla relativa dinamica, affrontando i temi riguardanti la genesi dell’incontro delle persone offese con gli imputati, avvenuto all’interno dell’appartamentino di [OSCURATO:PERSONA](legata a traffici di stupefacenti intercorsi tra quest’ultimo e i prevenuti), le ragioni della presenza ad adiuvandum del fratello [OSCURATO:PERSONA], richiesta daMatteo, l’aggressione iniziale e unilaterale portata da [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], colpendolo violentemente e procurandogli lesioni al volto (per quanto ritenute a posteriori di non particolare gravità, sulla scorta dell’assenza di residui segni visibili, riscontrata dal Gip, che aveva proceduto all’interrogatorio dell’imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), le provocazioni rivolte dalla vittima anche all’imputato [OSCURATO:PERSONA], sfottendolo e rifilandogli degli schiaffetti al volto, nonostante gli inviti del fratello Matteoa calmarsi, la degenerazione del confronto tra i due, spostatisi nel locale cucina, dove [OSCURATO:PERSONA] era scivolato, circostanza che consentiva all’imputato [OSCURATO:PERSONA] di impossessarsi di due coltelli da cucina, a lama lunga, prelevatidal loro ceppo, con i quali l’imputato aveva colpito la vittima attingendola con una serie di fendenti, inferti – con estrema violenza e in rapida successione tra loro – in regioni vitali del corpo, cagionandone la morte nel giro di pochi minuti”. 3.7.Conclusivamente, in linea con i principi affermati anche di recente dalla giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi che la nozione di prova nuova ex art.630lett. c) cod.proc.pen. ricomprende anche elementi non valutati nel giudizio dicognizione, purché idonei a condurre al proscioglimento. Tuttavia, la valutazione di ammissibilità del giudice della revisione deve essere condotta in astratto, con giudizio prognostico, e può escludere l’assunzione delle prove ove esse risultino manifestamente inconferenti o prive di idoneità dimostrativa. Nellaspecie, le prove allegate dai ricorrenti non presentano - come si è detto - ilrequisito della novità né quello della decisività, risolvendosi in una mera rilettura dielementi già valutati, e pertanto la Corte territoriale ha correttamente dichiarato l’inammissibilità dell’istanza. 4. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Aisensi dell’art. 541 cod. proc. pen., essendo i ricorrenti rimasti soccombenti nei confronti della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], costituitasi parte civile, vanno condannati alla rifusione in favore di quest’ultima delle spese di rappresentanza e difesa, che si pongono a carico dell’Erario. Nulla va disposto sulle spese per le restanti parti civili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che non hanno depositato conclusioni e nota spese. A norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 va disposto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti. P.Q.M Rigettai ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanzae difesa sostenute nel
Sentenza Cassazione n. 30425/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris