CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 18803/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natta SALERNO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2009 del TRIBUNALE di MANTOVAd7ato avviserairé; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], impugna la sentenza del Tribunale di Mantova del 22 settembre, con la quale è stata condannata alla pena di euro 400,00 di ammenda, in ordine al reato di molestia o disturbo alle persone, ai sensi dell'art.660 cod. pen., perché dall'i agosto 2005 al 4 dicembre 2006, per petulanza o altro biasimevole motivo, aveva recato molestia e disturbo a [OSCURATO:PERSONA], a mezzo telefono. 2. L'imputata contesta il provvedimento impugnato, evidenziando che non vi era prova del fatto che le telefonate fossero state da lei effettuate e che, in ogni caso, le telefonate erano state mute e, quindi, anonime. 3. L'atto di appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato riqualificato ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. come ricorso per cassazione, perché la competenza a conoscere dell'impugnazione proposta spetta alla Corte di cassazione, alla quale sono stati trasmessi gli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte rileva il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto da difensore non abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di cassazione e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.(nw 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali processuali e trrerga\ _ rrrent-qtdella somma di tremila euro [OSCURATO:PERSONA] delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nzo Sni 1A' [OSCURATO:PERSONA]