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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 marzo 2022

Cassazione n. 26163/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano in riforma della sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 19.102018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della persona offesa, costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], alla quale era stata riconosciuta anche una provvisionale, in relazione al reato di cui all'art. 582, c.p., in rubrica ascrittogli, assolveva l'imputato dal delitto in questione, in quanto non punibile ai sensi dell'art. 52, c.p., con conseguente revoca delle statuizioni civili disposte in favore della parte civile.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'Aracne, lamentando: 1) vizio di motivazione sotto il profilo dell'obbligo di motivazione rafforzata, disatteso dal giudice di secondo grado; 2) vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento del contenuto delle deposizioni dei testi Aracne, Colombo, Moscara, Martini e Jimenez; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di ritenuta sussistenza della scriminante di cui all'art. 52, c.p.; 4) violazione di legge, in quanto la corte territoriale non ha correttamente costituito il contradditorio tra le parti, non garantendo l'intervento della parte civile al processo con l'assistenza e rappresentanza del difensore, sia pure nelle forme eccezionali previste dall'art. 23, d.l. n. 149/2020, posto che il giudice di secondo grado non ha preso in alcuna considerazione le conclusioni e una memoria depositate nell'interesse della parte civile a mezzo di posta elettronica certificata.

2.1. Con requisitoria scritta del 12.3.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga accolto.

Con conclusioni del 24.3.2022, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'Aracne, insiste per l'accoglimento del ricorso, allegando nota delle spese sostenute nel giudizio di appello e nel giudizio di legittimità.

3. Il ricorso va accolto per le seguenti ragioni.

4. Ed invero non può non rilevarsi la fondatezza del terzo motivo di ricorso, in esso assorbita ogni ulteriore doglianza, con cui il ricorrente denuncia vizi del ragionamento giuridico e del percorso motivazionale con cui il giudice di secondo grado ha ritenuto configurabile l'esimente della legittima difesa.

Perché possa configurarsi la legittima difesa, infatti, oltre alla proporzione tra offesa e difesa, occorre l'assoluta necessità della reazione quale unico modo per salvare il diritto minacciato, non potendo la legittima difesa essere invocata se il mezzo impiegato per reagire non è il solo a disposizione dell'aggredito.

Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come, presupponendo la legittima difesa il pericolo attuale di un'offesa ingiusta e consistendo in una reazione la cui efficacia scriminante implica che coesistano l'inevitabilità del pericolo attuale, la necessità di difesa, e la proporzione tra questa e l'offesa (cfr., ex plurimis, (cfr. Cass., sez.

I, 15/04/1999, n. 9695, D.), per poter ritenere legittima la reazione di fronte alla imminenza del pericolo, sia indispensabile sussista la necessità di difendersi, che si ha quando il soggetto si trova nell'alternativa tra reagire e subire, nel senso che non può sottrarsi al pericolo senza offendere l'aggressore (cfr., ex plurimis, Cass, sez.

I, 21/04/1994, D.).

In continuità, con tale approdo interpretativo, si è successivamente evidenziato che, ai fini del riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa, il requisito della necessità della difesa, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 52, c.p., dalla L. n. 59 del 2006, va inteso nel senso che la reazione deve essere, nelle circostanze della vicenda apprezzate "ex ante", l'unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto (cfr. Cass., Sez. 5, n. 25653 del 14/05/2008, Rv. 240447).

La necessità di difendersi e la proporzione tra la difesa e l'offesa vanno, infatti, intese nel senso che la reazione deve essere, nelle circostanze della vicenda, l'unica scelta possibile, non sostituibile con altra meno dannosa, egualmente idonea alla tutela del diritto (cfr. Cass., sez.

IV, 4.7.2006, n. 32282, rv. 235181; Cass., sez.

V, 14.5.2008, n. 25653, rv. 240447; Cass., sez.

I, 10.4.2013, n. 18926, rv. 256016).

In considerazione della portata perentoria dell'uso della parola "necessità" nella formulazione legislativa dei requisiti della legittima difesa di cui all'art. 52 c.p., (cfr. Cass., sez. sez.

I, 20/12/2011, n. 12740, rv 252352), in altri termini, per il riconoscimento di tale esimente, occorre che il giudice di merito accerti che non vi siano possibilità alternative di evitare il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, se non attraverso la reazione, si intende, proporzionata, all'altrui aggressione.

Al riguardo si è opportunamente sottolineato, con condivisibile decisione, come non sia invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione - sia pure erronea - di dover agire per scopo difensivo (cfr. Cass., Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Rv. 273861).

E nemmeno da chi reagisca ad una situazione di pericolo alla cui determinazione egli stesso abbia concorso, nonostante disponga della possibilità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e senza disonore (cfr. Cass., Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Rv. 256016; cfr. Cass., Sez. 1, n. 56330 del 13/09/2017, Rv. 272036).

Ciò posto, non appare revocabile in dubbio che l'indagine svolta dalla corte territoriale sia stata approssimativa rispetto al rigore con cui, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, andava approfondito il tema della necessità della reazione difensiva, affrontato troppo sbrigativamente dal giudice di secondo grado, attraverso il semplice richiamo a un precedente giurisprudenziale di questa stessa sezione, secondo cui nel caso di aggressioni reciproche, può essere riconosciuta ad uno dei contendenti l'esimente della legittima difesa quando, sussistendo gli altri presupposti di legge, questi abbia reagito ad un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia a un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (cfr. Cass., Sez. 5, n. 36143 del 11/04/2019, Rv. 277030).

Ed invero, la motivazione della corte territoriale sul punto deve ritenersi contraddittoria e lacunosa.

Contraddittoria, nella parte in cui il giudice di appello ha riconosciuto l'esimente di cui si discute, pur sulla base della condivisa descrizione dei fatti operata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, come rilevato dalla stessa corte di appello (cfr. p. 7), ha, tuttavia, ammesso di essere stato il primo a spingere l'Aracne, innescando in tal modo la lite, in cui rimasero coinvolti anche alcuni amici della persona offesa, oltre alla sorella del [OSCURATO:PERSONA], degenerata in reciproche aggressioni fisiche, lite alla quale l'imputato non si sottrasse, ma alla quale, anzi, partecipò attivamente, causando, sia pure involontariamente secondo la sua versione dei fatti, la rottura del setto nasale all'Aracne con una gomitata.

Lacunosa, in quanto la corte di appello, da un lato, ha omesso di svolgere ogni indagine sul decisivo profilo della insussistenza di possibilità alternative per il [OSCURATO:PERSONA] di evitare il pericolo attuale dell'offesa attribuita all'Aracne, se non attraverso la reazione violenta all'aggressione di quest'ultimo; dall'altro, nemmeno ha illustrato con sufficiente chiarezza in che termini la condotta dell'Aracne si presenti come un'offesa nuova, autonoma, dunque ingiusta, tale da giustificare la reazione dell'imputato, pur avendo quest'ultimo iniziato la lite e accettato lo scontro fisico con l'Aracne.

5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va, pertanto, annullata agi effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.Di conseguenza solo all'esito della definizione del procedimento in sede civile si provvederà alla eventuale liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano in riforma della sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 19.102018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della persona offesa, costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], alla quale era stata riconosciuta anche una provvisionale, in relazione al reato di cui all'art. 582, c.p., in rubrica ascrittogli, assolveva l'imputato dal delitto in questione, in quanto non punibile ai sensi dell'art. 52, c.p., con conseguente revoca delle statuizioni civili disposte in favore della parte civile. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'Aracne, lamentando: 1) vizio di motivazione sotto il profilo dell'obbligo di motivazione rafforzata, disatteso dal giudice di secondo grado; 2) vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento del contenuto delle deposizioni dei testi Aracne, Colombo, Moscara, Martini e Jimenez; 3) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di ritenuta sussistenza della scriminante di cui all'art. 52, c.p.; 4) violazione di legge, in quanto la corte territoriale non ha correttamente costituito il contradditorio tra le parti, non garantendo l'intervento della parte civile al processo con l'assistenza e rappresentanza del difensore, sia pure nelle forme eccezionali previste dall'art. 23, d.l. n. 149/2020, posto che il giudice di secondo grado non ha preso in alcuna considerazione le conclusioni e una memoria depositate nell'interesse della parte civile a mezzo di posta elettronica certificata. 2.1. Con requisitoria scritta del 12.3.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga accolto. Con conclusioni del 24.3.2022, pervenute a mezzo di posta elettronica certificata, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'Aracne, insiste per l'accoglimento del ricorso, allegando nota delle spese sostenute nel giudizio di appello e nel giudizio di legittimità. 3. Il ricorso va accolto per le seguenti ragioni. 4. Ed invero non può non rilevarsi la fondatezza del terzo motivo di ricorso, in esso assorbita ogni ulteriore doglianza, con cui il ricorrente denuncia vizi del ragionamento giuridico e del percorso motivazionale con cui il giudice di secondo grado ha ritenuto configurabile l'esimente della legittima difesa. Perché possa configurarsi la legittima difesa, infatti, oltre alla proporzione tra offesa e difesa, occorre l'assoluta necessità della reazione quale unico modo per salvare il diritto minacciato, non potendo la legittima difesa essere invocata se il mezzo impiegato per reagire non è il solo a disposizione dell'aggredito. Da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito come, presupponendo la legittima difesa il pericolo attuale di un'offesa ingiusta e consistendo in una reazione la cui efficacia scriminante implica che coesistano l'inevitabilità del pericolo attuale, la necessità di difesa, e la proporzione tra questa e l'offesa (cfr., ex plurimis, (cfr. Cass., sez. I, 15/04/1999, n. 9695, D.), per poter ritenere legittima la reazione di fronte alla imminenza del pericolo, sia indispensabile sussista la necessità di difendersi, che si ha quando il soggetto si trova nell'alternativa tra reagire e subire, nel senso che non può sottrarsi al pericolo senza offendere l'aggressore (cfr., ex plurimis, Cass, sez. I, 21/04/1994, D.). In continuità, con tale approdo interpretativo, si è successivamente evidenziato che, ai fini del riconoscimento della causa di giustificazione della legittima difesa, il requisito della necessità della difesa, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 52, c.p., dalla L. n. 59 del 2006, va inteso nel senso che la reazione deve essere, nelle circostanze della vicenda apprezzate "ex ante", l'unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto (cfr. Cass., Sez. 5, n. 25653 del 14/05/2008, Rv. 240447). La necessità di difendersi e la proporzione tra la difesa e l'offesa vanno, infatti, intese nel senso che la reazione deve essere, nelle circostanze della vicenda, l'unica scelta possibile, non sostituibile con altra meno dannosa, egualmente idonea alla tutela del diritto (cfr. Cass., sez. IV, 4.7.2006, n. 32282, rv. 235181; Cass., sez. V, 14.5.2008, n. 25653, rv. 240447; Cass., sez. I, 10.4.2013, n. 18926, rv. 256016). In considerazione della portata perentoria dell'uso della parola "necessità" nella formulazione legislativa dei requisiti della legittima difesa di cui all'art. 52 c.p., (cfr. Cass., sez. sez. I, 20/12/2011, n. 12740, rv 252352), in altri termini, per il riconoscimento di tale esimente, occorre che il giudice di merito accerti che non vi siano possibilità alternative di evitare il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, se non attraverso la reazione, si intende, proporzionata, all'altrui aggressione. Al riguardo si è opportunamente sottolineato, con condivisibile decisione, come non sia invocabile la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, da parte di colui che abbia innescato o accettato un duello o una sfida, ovvero abbia attuato una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione - sia pure erronea - di dover agire per scopo difensivo (cfr. Cass., Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Rv. 273861). E nemmeno da chi reagisca ad una situazione di pericolo alla cui determinazione egli stesso abbia concorso, nonostante disponga della possibilità di allontanarsi dal luogo senza pregiudizio e senza disonore (cfr. Cass., Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Rv. 256016; cfr. Cass., Sez. 1, n. 56330 del 13/09/2017, Rv. 272036). Ciò posto, non appare revocabile in dubbio che l'indagine svolta dalla corte territoriale sia stata approssimativa rispetto al rigore con cui, alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, andava approfondito il tema della necessità della reazione difensiva, affrontato troppo sbrigativamente dal giudice di secondo grado, attraverso il semplice richiamo a un precedente giurisprudenziale di questa stessa sezione, secondo cui nel caso di aggressioni reciproche, può essere riconosciuta ad uno dei contendenti l'esimente della legittima difesa quando, sussistendo gli altri presupposti di legge, questi abbia reagito ad un'azione assolutamente imprevedibile e sproporzionata, ossia a un'offesa che, per essere diversa e più grave di quella accettata, si presenti del tutto nuova, autonoma ed in tal senso ingiusta (cfr. Cass., Sez. 5, n. 36143 del 11/04/2019, Rv. 277030). Ed invero, la motivazione della corte territoriale sul punto deve ritenersi contraddittoria e lacunosa. Contraddittoria, nella parte in cui il giudice di appello ha riconosciuto l'esimente di cui si discute, pur sulla base della condivisa descrizione dei fatti operata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale, come rilevato dalla stessa corte di appello (cfr. p. 7), ha, tuttavia, ammesso di essere stato il primo a spingere l'Aracne, innescando in tal modo la lite, in cui rimasero coinvolti anche alcuni amici della persona offesa, oltre alla sorella del [OSCURATO:PERSONA], degenerata in reciproche aggressioni fisiche, lite alla quale l'imputato non si sottrasse, ma alla quale, anzi, partecipò attivamente, causando, sia pure involontariamente secondo la sua versione dei fatti, la rottura del setto nasale all'Aracne con una gomitata. Lacunosa, in quanto la corte di appello, da un lato, ha omesso di svolgere ogni indagine sul decisivo profilo della insussistenza di possibilità alternative per il [OSCURATO:PERSONA] di evitare il pericolo attuale dell'offesa attribuita all'Aracne, se non attraverso la reazione violenta all'aggressione di quest'ultimo; dall'altro, nemmeno ha illustrato con sufficiente chiarezza in che termini la condotta dell'Aracne si presenti come un'offesa nuova, autonoma, dunque ingiusta, tale da giustificare la reazione dell'imputato, pur avendo quest'ultimo iniziato la lite e accettato lo scontro fisico con l'Aracne. 5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata va, pertanto, annullata agi effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.Di conseguenza solo all'esito della definizione del procedimento in sede civile si provvederà alla eventuale liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio a
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