CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08247/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di LECCE, SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, con sentenza del 26/2/2020, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO in data 11/12/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 640 cod. pen 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità e alla ritenuta sussistenza dell'aggravante.2. In data 22 ottobre 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. In data 13 novembre 2021 sono pervenute in cancelleria delle note integrative ax art. 27, comma 8 D.L. 127/2020 nelle quali il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso e rileva che alla data della pronuncia della sentenza di appello, il 26 febbraio 2020, il reato, pure considerata la recidiva, era prescritto in quanto contestato come commesso sino al 31 dicembre 2009. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nei motivi di ricorso la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale sarebbe contraddittoria in ordine alla dichiarazione di responsabilità e alla ritenuta sussistenza dell'aggravante con specifico riferimento ai beni oggetto della truffa, prima indicati genericamente in materiale edile e poi in condizionatori, e circa l'effettiva consistenza del danno, addirittura quantificato ritenendo corretto quanto indicato nella querela piuttosto che quanto dichiarato dai testimoni durante l'esame. Le doglianze sono manifestamente infondate. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Nel caso di specie la Corte territoriale, con il riferimento a quanto emerso nel corso del giudizio di primo grado e alle dichiarazioni dell'agente e del rappresentate legale della società, dalle quali si evince chiaramente che si trattava di beni diversi perfettamente individuati, i condizionatori venduti dall'agente e il materiale edile oggetto delle fatture emesse dalla ditta, tanto che in effetti al ricorrente avrebbero dovuto essere contestate due differenti ipotesi di truffa in continuazione, ha dato adeguato e coerente conto della sussistenza dell'elemento materiale del reato e della responsabilità del ricorrente. Ad analoghe considerazioni, con il riferimento agli importi delle fatture e al consistente valore dei beni, deve pervenirsi quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante, correttamente contestata e ritenuta dai giudici di merito. Ragioni queste per le quali, a fronte di una motivazione coerente e logica, ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente e non è consentita (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). In tema di ricorso per cassazione, infatti, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) 2. Nelle conclusioni scritte la difesa ha evidenziato che, pure considerata la ritenuta recidiva, il termine di prescrizione era interamente decorso in data antecedente la pronuncia della sentenza di appello. La doglianza è manifestamente infondata. Il reato contestato, commesso il 31 dicembre 2009, tenuto conto degli effetti della recidiva reiterata sul computo dei termini stabiliti dagli artt. 157 e 161 cod. pen., non era prescritto all'atto della pronuncia della sentenza di appello e non lo è neanche in data odierna, ciò considerato che il termine sarebbe maturato solo in data 31 giugno 2022 [anni 6 (prescrizione "base" per reato ex art. 640 cod. pen.) + anni 3 (aumento di 1/2 per recidiva) = anni 9 + anni 4 e mesi 6 (aumento di 1/2 per atto interruttivo calcolato con la recidiva) = anni 13 e mesi 6] Il ricorrente, infatti, non ha tenuto conto del principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui la recidiva qualificata - come la recidiva reiterata - quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma 2, cod. pen. (Sez. 3, n. 26868 del 19/04/2019, Cliente, Rv. 276016; Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 08/02/2018, Scaragli, Rv. 272015; Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268214). L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 19/11/2021 Il consigliere es