CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 32348/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 1 5920 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, largo Della Gancian.1; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:legge228/2012 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentatae difesa dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] (PEC: enri- [OSCURATO:EMAIL]) elettivamente domiciliata pressoil suo studio in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] n.294 ; –controricorrente – avversola sentenza n. 6775 / 14 /1 5 della [OSCURATO:PERSONA]- gionaledel Lazio depositata il 16 . 1 2 .201 5 , non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 ottobre 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- niva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] diRoma n. 1354 4 / 2 /1 4 , con la quale il giudice aveva rigettato i l ri- corsoproposto dalla contribuente avverso l’ avviso di intimazione n. 09720129188444718. LaCommissione Tributaria Provinciale di Roma dichiarava l’inammis- sibilità del ricorso introduttivo , decisione confermata dal giudice d’appello,il quale accerta va che la cartella di pagamento sottesa era stata regolarmente e tempestivamente notificata ad opera dell’agentedella riscossione, avvalendosi a tal fine del servizio po- stalein forza dell’art. 26 d.P.R. 602/73. La decisione veniva integral- menteconfermata in appello . Avversotale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contri- buente,affidato a quattro motivi , al quale l’ agente della riscossione hareplicato con controricorso . Consideratoche: 1. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma,n.4, cod. proc. civ., viene dedotta la v iolazione e falsa ap- plicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. , per aver il giudice omesso, purespressamente richiesto dall’appellante, di accertare e dichiarare l’intervenuto annullamento dell’atto impugnato ex art. 1, comma 540,della legge. n. 228/2012 . 2.Con il secondo motivo viene dedotta la v iolazione e falsa applica- zionedell’art. 1, comma 540 , della legge. n. 228/2012 ai fini dell’ art. 360,primo comma, n.5, cod. proc. civ. , riverberando l’omessa pro- nuncia– a dire del ricorrente - inevitabilmente nell’omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti . 3. Il terzo motivo prospetta , ex art.360, primo comma, n.4, cod. proc.civ., la v iolazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 540 , dellaL. n. 228/2012 e dell'art. 112 cod. proc. civ. in ordine alla do- mandadi accertamento e dichiarazione dell’intervenuta formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 1 comma 540 della L. n. 228/2012formulata dalla Società ricorrente nelle memorie illustra- tivedepositate il 30 maggio 2014. 4.I tre motivi, connessi, possono essere esaminati congiuntamente esono inammissibili. 4.1.In primo luogo, dalla lettura degli atti emerge la tardività della questionedella v iolazione e falsa applicazione dell’art.1, comma 540, dellaL. n. 228/2012 per formazione del silenzio assenso sulla istanza cautelaresospensiva del 19 aprile 2013 in relazione all’atto impu- gnato.Infatti, s econdo la stessa ricorrente, come si legge a pag.6 delricorso: « Con memorie illustrative depositate il 30 maggio 2014 (già presenti in atti nel fascicolo di primo grado dell’odierna ricor- rente,che per agevolare il compito del relatore si allega nuovamente alpresente ricorso al doc. n. 4), la Società evidenziava l’intervenuta formazione- in data 25 novembre 2013 - del silenzio assenso di cui all’art.1, co mma 540 L. n. 228/212 sull’istanza di sospensione pro- posta(in relazione all’atto di pignoramento presso terzi n. 097 2013 53300000 84009 ed alla sottesa cartella di pagamento » . Taledomanda doveva essere formulata a pena di decadenza nel ri- corsointroduttivo del giudizio, e non poco prima della discussione il 13giugno 2014 e decisione della controversia con sentenza deposi- tatail 16 giugno 2014. 4.2. In ogni caso, la prospettazione di parte è anche radicalmente infondatanel merito. Laricorrente richiama la disciplina della procedura introdotta dall’art. 1,commi 537 e ss., L. n. 228/2012 , la quale prevede la possibilità di richiedere , entro novanta (ora sessanta ) giorni dalla notifica dell’attoesattivo o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa , la sospensione immediata delle proce- dure di riscossione ad Equitalia o agli enti e società incaricati della riscossionedei tributi se ricorre una delle condizioni ostative del cre- ditoazionato previste dall'art. 1, alle lettere da a) a f) , comma 538, dellaLegge n. 228/2012. All’attodella ricezione della dichiarazione, l’agente della riscossione devesospendere immediatamente la procedura e , entro i dieci giorni successivi,deve inoltrare l’istanza all’ e nte creditore sul quale grava l’onere del riscontro puntuale delle circostanze allegate. Decorso il terminedi ulteriori sessanta giorni, l’ e nte impositore è tenuto, con propriacomunicazione, a confermare al contribuente la correttezza dell’apparato probatorio prodotto, ovvero ad avvertirlo della inido- neitàdella stessa. Continuala ricorrente, n el caso in cui l’ e nte impositore ometta l’invio dellegià menzionate comunicazioni e dei conseguenti flussi informa- tivi,il comma 540 prevede che, trascorso inutilmente il termine di duecentoventigiorni dalla data di presentazione della dichiarazione deldebitore al concessionario della riscossione, le partite sono an- nullate,con l’automatico discarico dei relativi ruoli e la eliminazione deicorrispondenti importi dalle scritture patrimoniali del medesimo. Nel caso di specie, è pacifico il fatto che il 19 aprile 2013 l’[OSCURATO:PERSONA],avvalendosi di detta procedura, ha presentato all’Equi- taliaSud S.p.a. relativamente a ll’ att o di pignoramento, contenent e lepretese creditorie oggetto dell’intimazione di pagamento per cui è causa,un’ istanz a di sospensione ex art. 1, co mma 537 e ss., della L.n. 228/2012 ai sensi delle lett. a) e f) dell’a r t. 1, comma 538, della L.n. 228/12. Poiché tal e istanz a , secondo la società, non è stat a riscontrat a né dall’ente impositore né dall’Agente della Riscossione nei termini di legge,ai sensi del successivo comma 540, si sarebbe consolidato il “silenzio- assenso” di cui al sopra citato art. 1, co mma 540, L. n. 228/212con conseguente annullamento di diritto de i crediti oggetto delpignoramento e , dunque , anche del credito per cui pende il pre- sentegiudizio. Conriferimento alle istanze inviate in data 13 marzo 2013, l’ultimo dei duecentoventi giorni disponibili per rispondere sarebbe stato il 19 ottobre 2013 mentre , con riferimento all’istanza inviata in data 19 aprile 2013 , l’ultimo giorno utile sarebbe stato il 25 novembre 2013. 4.3.La prospettazione complessiva della società non può trovare ac- coglimento, alla luce della giurisprudenza della Sezione (v. Cass. Sez.5, sentenza n. 28354 del 05/11/2019 ) . I n tema di riscossione delle imposte, qualora il contribuente presenti domanda di sospen- sioneex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere rispostadall'Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni pre- vistodal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall'art. 1 del d.lgs. n.159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi postia fondamento dell'istanza costituiscano cause potenzialmente estintivedella pretesa tributaria. [OSCURATO:PERSONA] condivide tale principio didiritto e, non solo va considerata anche una risposta tardiva, ma l’effettodi annullamento non può che dipendere dal contenuto delle istanzeche, altrimenti, finirebbero per essere meramente strumen- talie defatigatorie. 4.4. Infatti, in tema di riscossione mediante ruolo (cfr. Cass. Sez.5, ordinanza n. 10939 del 23/04/2024 , al contribuente è rico- nosciutala facoltà di presentare istanza di sospensione finalizzata ad ottenerel'annullamento d'ufficio della pretesa creditoria, se azionata indifetto di un valido titolo esecutivo, con l'obiettivo di salvaguar- dareil principio di economicità dell'azione impositiva e rimediare ai difetti di comunicazione tra l'ente creditore e l'agente della riscos- sione. N e deriva che sono idonee a tale scopo soltanto le ipotesi di sospensionetipizzate all'art. 1, comma 538, lett. a) - f), della l. 228 del2012, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015, in quantoriferibili all'ente impositore o al suo credito, non già ad atti- vità dell'agente della riscossione, al quale resta comunque deman- datauna delibazione sommaria delle istanze al fine di rigettare quelle apertamentedilatorie. 5.Con il quarto motivo viene prospettata, in relazione all’ art. 360, primocomma, n.4, cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione degliartt. 7, comma 2, della L. n. 212/2000 e 112 cod. proc. civ. , pernon essersi il giudice pronunciato sulla questione . Laricorrente rende noto di aver dedotto, sin dal primo grado di giu- dizio,la difformità del provvedimento notificato rispetto all’archetipo delineatodall’art. 7, comma 2, della L. n. 212/2000 . A lla stregua del dispostol’a gente della riscossione dev e tassativamente indicare: a) l’ufficiopresso il quale è possibile ottenere informazioni complete in meritoall'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedi- mento;b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possi- bile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’au- torità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impu- gnabili(cfr. pp. 14 - 15 del ricorso introduttivo). Consuccessivo atto d’appello la società ha dedotto l’illegittimità della sentenzaper non aver i giudici rilevato gli ulteriori vizi degli atti im- pugnati, quali l’omessa indicazione del responsabile del procedi- mento di iscrizione a ruolo e del responsabile del procedimento dell’intimazione(pp. 13 - 15 dell’atto di appello). 6.La censura è inammissibile, poiché la ricorrente non ha riprodotto l’atto notificato come necessario (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 31038del 30 /11/2018 ) e funzionale alla comprensione del motivo e,quindi, non consente alla Corte di valutare la decisività della cen- sura. 7.Il ricorso è conclusivamente rigettato. Le spese di lite sono rego- latecome da dispositivo e seguono la soccombenza. P.Q.M. LaCorte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spesedi lite, liquidate in euro 5.800,00 per compensi, oltre a spese prenotatea debito .