CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 29456/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza con la quale il Tribunale in sede aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 4 legc:je n. 110/1975, commesso a Palermo il 21/8/2016. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo violazione della legge penale e carenza di motivazione in relazione alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art.131 bis cod. pen., oggetto di specifico motivo di gravame. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge, essendo manifestamente infondato e postulanclo una rivalutazione di apprezzamenti di merito non censurabili in sede di legittimità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di EEuro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente