Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19890/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rezione -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e2026 difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2131 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente per correzione -per la correzione dell'ordinanza n. 10753/2025 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N.37783/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22567/2025Numero sezionale 2131/2026Numero di raccolta generale 19890/2026Data pubblicazione 15/06/2026Rilevato che:[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per correzione di erroremateriale dell’ordinanza n.10753/25 di questa Corte,adducendo di essere stato condannato al pagamentodelle spese, nonostante avesse presentato idoneadichiarazione ex art.152 d.a. c.p.c. non considerata dallaCorte;l’Inps resiste con controricorso;all’odierna adunanza camerale, il collegio si riservava iltermine di 60 giorni per il deposito del presenteprovvedimento.Considerato che:come affermato da questa Corte (Cass.14520/21,Cass.34062/24), in caso di omessa considerazione delladichiarazione di esenzione per limiti reddituali, il rimedioesperibile, in assenza di un'espressa indicazionelegislativa, è costituito dal procedimento di correzionedegli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.;risulta dagli atti che nelle conclusioni del ricorso percassazione era stata formulata dichiarazione dipermanenza delle condizioni reddituali richieste ai finidell’esenzione dal pagamento delle spese processuali, eveniva richiamata l’autodichiarazione già prodotta inprimo grado, sottoscritta dalla parte;il ricorso va pertanto accolto, disponendosi che nellaparte motiva dell'ordinanza n.10753/25 la proposizione«con condanna alle spese di lite secondo soccombenza»debba essere corretta come segue: «nulla sulle spese inquanto la parte ricorrente è esente ai sensi dell'art. 152disp. att. cod. proc. civ.»; si dispone, inoltre, che nellaparte dispositiva della medesima ordinanza, laproposizione «condanna parte ricorrente al pagamentoNumero registro generale 22567/2025Numero sezionale 2131/2026Numero di raccolta generale 19890/2026Data pubblicazione 15/06/2026delle spese di lite del presente giudizio di cassazione,liquidate in euro 2500,00 per compensi, euro 250,00 peresborsi, oltre 15% per spese generali e accessori dilegge» debba essere corretta come segue: «dichiara laparte non tenuta al pagamento delle spese»;non vi è luogo a provvedere sulle spese del presenteprocedimento (Cass.

S.U. 9438/02; Cass.10203/09;Cass.21213/13).

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso per correzione dell'erroremateriale contenuto nell'ordinanza n.10753/25, perquanto di ragione e, per l'effetto, dispone la correzionedell'errore nei termini di cui in motivazione.Roma, deciso all’adunanza camerale del 29.4.26Il PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rezione -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e2026 difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],2131 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente per correzione -per la correzione dell'ordinanza n. 10753/2025 della [OSCURATO:PERSONA] di ROMA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N.37783/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22567/2025Numero sezionale 2131/2026Numero di raccolta generale 19890/2026Data pubblicazione 15/06/2026Rilevato che:[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per correzione di erroremateriale dell’ordinanza n.10753/25 di questa Corte,adducendo di essere stato condannato al pagamentodelle spese, nonostante avesse presentato idoneadichiarazione ex art.152 d.a. c.p.c. non considerata dallaCorte;l’Inps resiste con controricorso;all’odierna adunanza camerale, il collegio si riservava iltermine di 60 giorni per il deposito del presenteprovvedimento.Considerato che:come affermato da questa Corte (Cass.14520/21,Cass.34062/24), in caso di omessa considerazione delladichiarazione di esenzione per limiti reddituali, il rimedioesperibile, in assenza di un'espressa indicazionelegislativa, è costituito dal procedimento di correzionedegli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.;risulta dagli atti che nelle conclusioni del ricorso percassazione era stata formulata dichiarazione dipermanenza delle condizioni reddituali richieste ai finidell’esenzione dal pagamento delle spese processuali, eveniva richiamata l’autodichiarazione già prodotta inprimo grado, sottoscritta dalla parte;il ricorso va pertanto accolto, disponendosi che nellaparte motiva dell'ordinanza n.10753/25 la proposizione«con condanna alle spese di lite secondo soccombenza»debba essere corretta come segue: «nulla sulle spese inquanto la parte ricorrente è esente ai sensi dell'art. 152disp. att. cod. proc. civ.»; si dispone, inoltre, che nellaparte dispositiva della medesima ordinanza, laproposizione «condanna parte ricorrente al pagamentoNumero registro generale 22567/2025Numero sezionale 2131/2026Numero di raccolta generale 19890/2026Data pubblicazione 15/06/2026delle spese di lite del presente giudizio di cassazione,liquidate in euro 2500,00 per compensi, euro 250,00 peresborsi, oltre 15% per spese generali e accessori dilegge» debba essere corretta come segue: «dichiara laparte non tenuta al pagamento delle spese»;non vi è luogo a provvedere sulle spese del presenteprocedimento (Cass. S.U. 9438/02; Cass.10203/09;Cass.21213/13). P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso per correzione dell'erroremateriale contenuto nell'ordinanza n.10753/25, perquanto di ragione e, per l'effetto, dispone la correzionedell'errore nei termini di cui in motivazione.Roma, deciso all’adunanza camerale del 29.4.26Il PresidenteLucia Esposito
Sentenza Cassazione n. 19890/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris