CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021
Cassazione n. 00577/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 24 marzo 2021, che ha confermato la sentenza resa il 22 luglio 2020 dal G.u.p. del Tribunale di Milano all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 10 gennaio 2020 in [OSCURATO:PERSONA]: a) detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perché aveva detenuto per un uso non esclusivamente personale 34 g di sostanza stupefacente del tipo cocaina, confezionata in due sacchetti di cellophane, dalla quale erano ricavabili 169 dosi; b) detenzione illegale di armi, ai sensi dell'art. 2 legge 2 ottobre 1967, n, 895, perché aveva detenuto i seguenti oggetti occultati all'interno di una scarpiera al piano terra dell'appartamento: una bomba a mano, un ordigno esplosivo improvvisato (c.d. IED), risultato dall'assemblaggio di due bombe a mano (M91. e M92); una pistola revolver, Ruger SP101, cal. 357 magnum; 59 munizioni, cal. 57 magnum; c) ricettazione, ai sensi dell'art. 648 cod. pen., perché aveva acquistato, o comunque ricevuto e occultato, all'interno di un doppiofondo di altra scarpiera posta lungo la tromba delle scale della sua abitazione, l'esplosivo (per il quale era vietato il commercio) e l'arma (provento di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA]) di cui al capo b (reato riunito dal vincolo della continuazione con il reato di detenzione illegale di armi). 2. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale, relativamente al capo c, avrebbe omesso di considerare che non vi era prova del fatto che l'imputato fosse consapevole della provenienza furtiva della pistola revolver. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova evidenziare che nel giudizio di cessazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Va ricordato, inoltre, che la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da risultare percepibili ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate, in modo logico e adeguato, le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (in tal senso, conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte ritiene che il ricorso non sia consentito in sede di legittimità, essendo costituito da mere doglianze in punto di fatto. Va evidenziato, infatti, come le doglianze sollevate sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito. In particolare il ricorrente non tiene conto della ricostruzione dei fatti offerta dalla Corte territoriale, secondo la quale era stato provato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'imputato fosse del tutto consapevole di detenere un'arma di provenienza delittuosa, posto che la modalità di conservazione dell'arma e le dichiarazioni rilasciate dallo stesso imputato erano elementi idonei a dimostrare tale consapevolezza. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021 Il Consigliere estensore I P si