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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 1965

Cassazione n. 47875/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/05/1965 avverso la sentenza del 10/11/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza del 10 novembre 2021, il Tribunale di Roma ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile per il reato di cui all'art. 96, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 81 del 2008, perché in qualità di datore di lavoro presentava un p.o.s. carente in riferimento ai contenuti minimi previsti dalla legge. che l'imputata ha proposto, tramite il difensore, appello, trasmesso a questa Corte, in ottemperanza al disposto dell'art. 568 cod. proc. pen., chiedendo: 1) l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; 2) l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che, infatti, il primo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, per chi è riferito a una richiesta non formulata nel giudizio di merito e perché costituito da mera doglianza in punto di fatto; che il secondo motivo è formulato in modo aspecifico ed è manifestamente infondato perché è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, in cui si è evidenziata la mancanza di elementi positivi del giudizio ai fini dell'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/05/1965 avverso la sentenza del 10/11/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza del 10 novembre 2021, il Tribunale di Roma ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile per il reato di cui all'art. 96, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 81 del 2008, perché in qualità di datore di lavoro presentava un p.o.s. carente in riferimento ai contenuti minimi previsti dalla legge. che l'imputata ha proposto, tramite il difensore, appello, trasmesso a questa Corte, in ottemperanza al disposto dell'art. 568 cod. proc. pen., chiedendo: 1) l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.; 2) l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il ricorso è inammissibile; che, infatti, il primo motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimità, per chi è riferito a una richiesta non formulata nel giudizio di merito e perché costituito da mera doglianza in punto di fatto; che il secondo motivo è formulato in modo aspecifico ed è manifestamente infondato perché è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, in cui si è evidenziata la mancanza di elementi positivi del giudizio ai fini dell'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 47875/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris