CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 gennaio 2022
Cassazione n. 31581/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17350/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliazione telematica dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., domiciliazione telematica , rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria di PRISMA S [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ANCONA n. 5075/2021 depositata il04/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione dell’ordinanza n. 5075 de 2021 del Tribunale di Ancona esponendo che: - aveva proposto opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., avverso un decreto di trasferimento pronunciato all’esito di una procedura esecutiva per espropriazione forzata, deducendo, in particolare, la violazione dei termini stabiliti dal giudice nell’ordinanza di delega, quella del numero indicato per gli esperimenti di vendita, quella relativa alla pubblicazione delle prescrizioni integrative dirette al professionista delegato, dettate in occasione dell’emergenza epidemiologica, con pregiudizio in ordine alla congrua realizzazione dalla vendita; - il Tribunale aveva disatteso implicitamente la richiesta sospensione dell’esecuzione, fissando il termine per l’instaurazione del giudizio di merito; - lo stesso Tribunale, in composizione collegiale, aveva rigettato il reclamo proposto, osservando che il giudice dell’esecuzione aveva avallato il quarto esperimento di vendita forzata, cui era seguita, nell’interesse della procedura, l’aggiudicazione del lotto per un importo comunque superiore al quarto del valore di stima; resiste con controricorso il creditore procedente, cessionario, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; il Presidente di Sezione delegato ha proposto la definizione anticipata del processo, per inammissibilità del ricorso avverso provvedimento insuscettibile di tale impugnazione; parte ricorrente, munito di nuova procura speciale, si è opposto alla proposta chiedendo la decisione della causa e depositando, altresì, memoria; Rilevato che: con il primo motivo si prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 276 e dell’art. 158, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe pronunciato un’ordinanza nulla per composizione del collegio diversa da quella che aveva assunto la riserva a verbale d’udienza, con lesione dell’immutabilità del giudicante; con il secondo motivo si prospetta la violazione dell’art. 669- terdecies, secondo comma, cod. proc. civ., e dell’art. 25, primo comma, Cost., poiché il Tribunale avrebbe pronunciato un’ordinanza nulla essendo composto anche dal giudice dell’esecuzione che aveva adottato il provvedimento reclamato; Considerato che: il ricorso è inammissibile; come ricordato nella proposta di definizione anticipata, e come più volte ribadito da questa Corte, l’ordinanza del Collegio sul reclamo avverso il rigetto della richiesta di sospensione dell’esecuzione, pronunciato da parte del giudice di quest’ultima, non è ricorribile per cassazione; è stato spiegato che si tratta di provvedimento privo del carattere della definitività, e come tale non impugnabile in questa sede neppure per vizi di costituzione del giudice (Cass., 28/04/2014, n. 9371); né, quindi, può mutare la natura del provvedimento il fatto che contenga una statuizione sulle spese (cfr., in punto di ordinanza del giudice dell’esecuzione sulla sospensiva, Cass., 15/12/2016, n. 25902); le spese debbono seguire la soccombenza così come le previste statuizioni ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 6.000,00 oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di 6.000,00 euro in favore di parte controricorrente ex art. 96 terzo comma c.p.c. , e al pagamento dell’ulteriore somma di 5.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, del