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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 25434/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 del TRIBUNALE di TRANIdato a7fso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 28 aprile 2022 il Tribunale di Trani ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 6.100 di ammenda per il reato di cui agli artt.81 cod. pen., 5, comma 1 lett. b e 6, comma 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nonché 650 cod. pen..

2. Avverso tale provvedimento è stato proposto appello - poi convertito in ricorso per cassazione stante l'inappellabilità della pronuncia - tramite il quale è stata richiesta l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto, e comunque la declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

3.1. Dalla consultazione dell'Elenco speciale degli avvocati cassazionisti emerge infatti che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha provveduto a redigere e a sottoscrivere l'impugnazione, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori.

3.1.1. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208, quanto all'inderogabilità dei requisiti formali all'uopo previsti).

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 28/04/2023 Il Consigliere estensore,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 del TRIBUNALE di TRANIdato a7fso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 aprile 2022 il Tribunale di Trani ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 6.100 di ammenda per il reato di cui agli artt.81 cod. pen., 5, comma 1 lett. b e 6, comma 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nonché 650 cod. pen.. 2. Avverso tale provvedimento è stato proposto appello - poi convertito in ricorso per cassazione stante l'inappellabilità della pronuncia - tramite il quale è stata richiesta l'assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto, e comunque la declaratoria di non punibilità per tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile. 3.1. Dalla consultazione dell'Elenco speciale degli avvocati cassazionisti emerge infatti che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha provveduto a redigere e a sottoscrivere l'impugnazione, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori. 3.1.1. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208, quanto all'inderogabilità dei requisiti formali all'uopo previsti). 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 28/04/2023 Il Consigliere estensore,
Sentenza Cassazione n. 25434/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris