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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 12612/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2014 del TRIB.SEZ,DIST. di [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 1.800,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 116 D.Igs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. L'imputato, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli per violazione di legge dell'art. 1, comma 1, D.Igs. 15 gennaio 2016, n. 8.

Il menzionato articolo ha infatti depenalizzato il reato per il quale si procede, il reato di cui all'art. 1116 D.Igs. 30 aprile 1992, n. 285.

3. La sentenza impugnata deve essere annullata relativamente al reato di cui all'articolo 116 codice della strada, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; il reato di cui all'art. 116 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 è stato infatti depenalizzato per effetto dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.

Di conseguenza deve essere eliminata la pena di euro1.800,00 di ammenda, applicata per la contravvenzione.

Copia della sentenza va al più presto trasmessa alla cancelleria del giudice di merito per la trasmissione di copia degli atti concernenti il reato depenalizzato all'autorità amministrativa competente ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa al Prefetto di Napoli per quanto di competenza.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024 Il onsiglier estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2014 del TRIB.SEZ,DIST. di [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 1.800,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 116 D.Igs. 30 aprile 1992, n. 285. 2. L'imputato, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli per violazione di legge dell'art. 1, comma 1, D.Igs. 15 gennaio 2016, n. 8. Il menzionato articolo ha infatti depenalizzato il reato per il quale si procede, il reato di cui all'art. 1116 D.Igs. 30 aprile 1992, n. 285. 3. La sentenza impugnata deve essere annullata relativamente al reato di cui all'articolo 116 codice della strada, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato; il reato di cui all'art. 116 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 è stato infatti depenalizzato per effetto dell'art. 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8. Di conseguenza deve essere eliminata la pena di euro1.800,00 di ammenda, applicata per la contravvenzione. Copia della sentenza va al più presto trasmessa alla cancelleria del giudice di merito per la trasmissione di copia degli atti concernenti il reato depenalizzato all'autorità amministrativa competente ai sensi del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa al Prefetto di Napoli per quanto di competenza. Così deciso in Roma, il 20 marzo 2024 Il onsiglier estensore Il P
Decreto Cassazione n. 12612/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris