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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 35566/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di FIRENZE(dato avviso alle partb udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso depositato il 18.11.2022 al Tribunale di Viterbo e pervenuto al Tribunale di Firenze in data 01.12.2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge, essendo stata notificata l'ordinanza di rigetto della restituzione di riduzione in sequestro preventivo in data 08.11.2022.

Deve considerarsi, a tal proposito, che "in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per Cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo" (Sezioni Unite, Sentenza n. 1626 del 24/09/2020 Cc. (dep. 14/01/2021), Bottari, Rv. 280167-01 relazioni collegate); Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di FIRENZE(dato avviso alle partb udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso depositato il 18.11.2022 al Tribunale di Viterbo e pervenuto al Tribunale di Firenze in data 01.12.2022 con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge, essendo stata notificata l'ordinanza di rigetto della restituzione di riduzione in sequestro preventivo in data 08.11.2022. Deve considerarsi, a tal proposito, che "in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per Cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo" (Sezioni Unite, Sentenza n. 1626 del 24/09/2020 Cc. (dep. 14/01/2021), Bottari, Rv. 280167-01 relazioni collegate); Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 35566/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris