CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20881/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaninato ii ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R 309/90 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo hashish ed eroina nei quantitativi indicati ;n imputazione. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: I) Mancanza di motivazione in ordine alla doglianza riguardante la carenza argomentativa della sentenza di primo grana, Li) Mancanza di motivazione in ordine alla riferibilità all'imputato della detenzione dello stupefacente e delle somma di danaro rinvenute nel domicilio perquisito, abitato anche dai genitori e dalla sorella del ricorrente; III) Mancanza di motivazione in relazione alla condanna resa a carico dell'imputato per li possesso di un pezzo di hashish del peso di grammi 0,49; IV) Mancanza di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla condanna .L:lell'impuleato per il possesso di bicarbonato ritrovato ne: garage dell'abitazione; V) Manifesta illogicità della sentenza in relazione alla confisca della somma di euro 1550. Considerato che I primo motivo di ricorso è destituito di fondamento: aia lamentata carenza motivazionaie della sentenza del Tribunale può e deve legittimamente sopperire ii giudice d'appello, non essendo il difetto di motivazione della sentenza di primo grado causa di nullità della stessa (cfr., ex Sez. 2, n. 19246 del 30/03/2017, Speca, Rv. 270070:"In caso di difetto di motivazione della decisione ci pomo grado, il giudice di secondo grado non può clicftarare a nullità della prima pronuncia ma deve decidere, sanandone i difetti e le mancanze, in quanto la carenza di motivazione della sentenza di primo grado non integra uno dei casi di nullità dei giudizio espressamente sanciti dall'art. 604 cod proc. pen."), Considerato che il secondo motivo di ricorso non rientra nei numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e diricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, ai riguardo, sono insindacabili in cessazione ove sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni dei decisurn. Nel caso d: specie, dalle cadenze rnotivazionall della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le. deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà O di manifesta illogicita (si veda quanto argomentato dalia Corte di appello a pag. 3 della sentenza, in cui viene posto in evidenza come parte dello stupefacente fosse stato rinvenuto proprio nella camera da letto dell'imputato, dove era anche custodito materiale idoneo al confezionamento, così da rendere paiese - in assenza di elementi di segno contrario - la riconducibilità di tutto lo stupefacente sequestrato all'imputato, il quale risulta gravato da precedenti specifici): Considerato che la destinazione alla vendita della sostanza stupefacente caduta o sequestro è stata c.,,,nicamente desunta dalle modalità di occultamento della stessa, dai ritrovamento di materiale idoneo al confezionamento in dosi e ai "taglio" della sostanza, dal ritrovamento di una rilevante somma di danaro, suddivisa in banconote di vario taglio, dei cui possesso il ricorrente non ha fon:te alcuna giustificazione.: Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che il passaggio motivazionale nel quale si dice che dail'hashish erano ricavabili n. 120 dosi, invece di n. 8 dosi, è evidentemente ascrivibile ad un refuso, essendo il successivo sviluppo argornentativo e la decisione assunta, nella quale viene 2riconosciuta !a fattispecie della lieve entità, coerente con la decisione assunta, sicchè deve escludersi che detta imprecisione possa influire sulla correttezza della motivazione [cfr. Sez. 2, n. 43434 dei 05/07/2013, Bianco, Rv. 257835:"Non è affetta da nunità la sentenza di appello che contenga, all'interno della motivazione, refusi, ove gli stessi non influiscano sulla coerenza logica ed adeguatezza della motivazione né sono tali da creare equivoci, per quanto riguarda l'affermazione di responsabilità (Fattispecie in cui si faccia riferimento nella sentenza a motivi di appello in parte diversi da quelli effettivamente presentati)], Considerato che il quarto motivo di ricorso è inconferente: il possesso dei bicarbonato ritrovato nei garage di pertinenza dell'abitazione dell'imputato è stato considerato un erriento s;gnifica.tivo sul piano dell'affermazione de;la penale responsabilità dei i- corrente, trattandosi notoriamente di sostanza adoperata per il 'taglio" deg;i stupefacenti. Considerato, quanto all'uitimo motivo di ricorso, che la doglianza riguardante la confisca della somma di danaro è inammissibile per non essere stata devoluta alla Corte d'appello: dal combinato disposto degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc_ pen., si ricava che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, ipotesi da escludersi nella fattispecie in esame (ex multis Sez. 4, n. 10611 dei 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631:"In tema di ricorso per cessazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cessazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto dei ricorso, non flivestito dai carìtrclo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame"). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato nammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l 12 maggio 2026il Consigliere estensore Il PresidenteN'lriarosaria [OSCURATO:PERSONA] 3