CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29925/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 9842/24 [OSCURATO:PERSONA]' OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 368 cod. pen., è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal Collegio di merito; considerato, invero, che, la Corte d'appello, con corretta ed esaustiva motivazione, ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato di calunnia, essendo stato accertato come il ricorrente, pur consapevole dell'innocenza, incolpava i Carabinieri di specifiche condotte, facendo riferimento a vicenda che consentiva di attribuire le accuse ai militari nonostante non fossero stati indicati nominativamente (cfr. sentenza impugnata pp. 1-2 e sentenza primo grado pp. 6-7); ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il