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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 luglio 1972

Cassazione n. 30954/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/07/1972, avverso la sentenza in data 17/06/2022 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria de Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca e l'inammissibilità del ricorso nel resto [OSCURATO:PERSONA]-0 1.Con sentenza in data 17 giugno 2022 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 26 marzo 2018 del Tribunale di Nola, ha dichiarato di non doversi procedere per il reato del capo D) per sopravvenuta prescrizione e ha rideterminato la pena per i restanti reati degli art. 4 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, confermando la confisca.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato sulla base di due motivi.

Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per omessa valutazione dei presupposti del proscioglimento e per prescrizione dei residui reati.

Con il secondo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione perché era stata disposta' la confisca per equivalente di quanto in sequestro in relazione al reato prescritto, nonostante l'art. 578-bis cod. proc. pen. non avesse efficacia retroattiva. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato„ In tema di concordato con rinuncia ai motivi di appello, come introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nel'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522).

Non risulta poi che si sia maturata la prescrizione dei reati dei capi A), B), e C), trattandosi di violazioni finanziarie risalenti a epoca successiva al settembre 2011, commesse da soggetto recidivo reiterato.

4. E' fondato invece il secondo motivo di ricorso.

La Corte di appello di Napoli ha dichiarato la prescrizione del reato del capo D) e ha ciò nondimeno confermato la confisca per equivalente in virtù dell'art. 578-bis cod. proc. pen., senza alcun accertamento di merito.

Tale interpretazione è stata però disattesa dalle Sezioni Unite con sentenza n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209-01, secondo cui la confisca presenta comunque una componente sanzionatoria che ha natura sostanziale, per cui l'art. 578-bis cod. proc. pen. non può applicarsi in relazione ai fatti compiuti in data anteriore all'art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione.

5. Pertanto, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca che dev'essere eliminata e dichiarata l'inammissibilità del ricorso nel resto.

P.Q.

M.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca che elimina e dichiara inammi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/07/1972, avverso la sentenza in data 17/06/2022 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria de Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca e l'inammissibilità del ricorso nel resto [OSCURATO:PERSONA]-0 1.Con sentenza in data 17 giugno 2022 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 26 marzo 2018 del Tribunale di Nola, ha dichiarato di non doversi procedere per il reato del capo D) per sopravvenuta prescrizione e ha rideterminato la pena per i restanti reati degli art. 4 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, confermando la confisca. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato sulla base di due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per omessa valutazione dei presupposti del proscioglimento e per prescrizione dei residui reati. Con il secondo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione perché era stata disposta' la confisca per equivalente di quanto in sequestro in relazione al reato prescritto, nonostante l'art. 578-bis cod. proc. pen. non avesse efficacia retroattiva. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato„ In tema di concordato con rinuncia ai motivi di appello, come introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nel'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522). Non risulta poi che si sia maturata la prescrizione dei reati dei capi A), B), e C), trattandosi di violazioni finanziarie risalenti a epoca successiva al settembre 2011, commesse da soggetto recidivo reiterato. 4. E' fondato invece il secondo motivo di ricorso. La Corte di appello di Napoli ha dichiarato la prescrizione del reato del capo D) e ha ciò nondimeno confermato la confisca per equivalente in virtù dell'art. 578-bis cod. proc. pen., senza alcun accertamento di merito. Tale interpretazione è stata però disattesa dalle Sezioni Unite con sentenza n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209-01, secondo cui la confisca presenta comunque una componente sanzionatoria che ha natura sostanziale, per cui l'art. 578-bis cod. proc. pen. non può applicarsi in relazione ai fatti compiuti in data anteriore all'art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, che ha introdotto la suddetta disposizione. 5. Pertanto, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca che dev'essere eliminata e dichiarata l'inammissibilità del ricorso nel resto. P.Q. M.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla confisca che elimina e dichiara inammi
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