CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 20501/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA], imputato dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 c. 1 del d.P.R. 309/90 - riqualificato in art. 73 c. 5 del d.P.R. 309/90 -, deduce la violazione di legge con riguardo alla erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancanza e manifesta illogicità della motivazione, non presenta il requisito di specificità, poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste né individua specifici passaggi motivazionali oggetto di critiche, sebbene sia noto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425); rilevato che tale motivo è altresì non consentito dalla legge in sede di legittimità, nella parte inerente al trattamento punitivo siccome sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive e poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (Cfr, pp. 6-7, sent. di appello: "la condotta per la quale si procede appare essere certa espressione di pervicacia nel delinquere e, comunque, di elevato grado di pericolosità sociale avuto anche riguardo alle modalità di realizzazione della condotta in esame che denota l'attualità dell'inserimento del Sottile nei circuiti di criminalità dediti anche alla commercializzazione degli stupefacenti"); tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il co igliere estensore Il