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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27849/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, in particolare, che il giudice del gravame ha correttamente applicato l'aumento per la continuazione sul reato più grave punito con pena detentiva, tenuto conto del genere di pena prevista per il reato satellite di minaccia semplice (Sez.

U n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751) mediante il meccanismo del ragguaglio alla prevista pena pecuniaria (v. pag. 2); Ritenuto altresì che, con riferimento all'applicazione della recidiva, ha motivato adeguatamente, rilevando il carattere violento del contegno tenuto dall'imputato e valutandolo unitamente ai precedenti penali dello stesso, onde valutarne la pericolosità sociale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 emessa dalla Corte d'appello di Bologna; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato, in particolare, che il giudice del gravame ha correttamente applicato l'aumento per la continuazione sul reato più grave punito con pena detentiva, tenuto conto del genere di pena prevista per il reato satellite di minaccia semplice (Sez. U n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751) mediante il meccanismo del ragguaglio alla prevista pena pecuniaria (v. pag. 2); Ritenuto altresì che, con riferimento all'applicazione della recidiva, ha motivato adeguatamente, rilevando il carattere violento del contegno tenuto dall'imputato e valutandolo unitamente ai precedenti penali dello stesso, onde valutarne la pericolosità sociale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 27849/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris