Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2023

Cassazione n. 19414/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA a TV 4.) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 del TRIBUNALE di FORLI' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., il Tribunale di Forlì applicava a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui ai capi da A) a D) dell'imputazione, ritenuta la continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la recidiva contestata, tenuto conto della diminuente del rito, la pena di anni due e mesi sei di reclusione e di euro 900,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. per erronea qualificazione giuridica del fatto.

Deduce in particolare il BELLINATI che la pena è stata calcolata partendo da quella del reato più grave contestato di furto in abitazione, furto che, tuttavia, sarebbe stato solo tentato in quanto, come risultante dal verbale, appena lo aveva visto, l'anziana donna che viveva nella casa aveva iniziato ad urlare attirando l'attenzione del nipote che abitava al piano di sopra il quale lo aveva inseguito chiamando la polizia che era sopraggiunta arrestandolo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Come questa Corte ha più volte affermato, infatti, a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata alle ipotesi nelle quali tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971).

Nel caso in esame non ricorrono le anzidette condizioni, poiché la qualificazione giuridica dei fatti contestati non risulta eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, atteso che il ricorrente si era impossessato di un cellullare rinvenuto nell'abitazione dell'anziana donna, così consumando il reato di furto, salvo lasciare l'oggetto per strada quando il nipote della vittima aveva iniziato ad inseguirlo chiamando la polizia.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 21 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA a TV 4.) sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 del TRIBUNALE di FORLI' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 1.Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., il Tribunale di Forlì applicava a [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui ai capi da A) a D) dell'imputazione, ritenuta la continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche ed esclusa la recidiva contestata, tenuto conto della diminuente del rito, la pena di anni due e mesi sei di reclusione e di euro 900,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. per erronea qualificazione giuridica del fatto. Deduce in particolare il BELLINATI che la pena è stata calcolata partendo da quella del reato più grave contestato di furto in abitazione, furto che, tuttavia, sarebbe stato solo tentato in quanto, come risultante dal verbale, appena lo aveva visto, l'anziana donna che viveva nella casa aveva iniziato ad urlare attirando l'attenzione del nipote che abitava al piano di sopra il quale lo aveva inseguito chiamando la polizia che era sopraggiunta arrestandolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Come questa Corte ha più volte affermato, infatti, a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata alle ipotesi nelle quali tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (cfr. Cass., Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971). Nel caso in esame non ricorrono le anzidette condizioni, poiché la qualificazione giuridica dei fatti contestati non risulta eccentrica rispetto al contenuto del capo d'imputazione, atteso che il ricorrente si era impossessato di un cellullare rinvenuto nell'abitazione dell'anziana donna, così consumando il reato di furto, salvo lasciare l'oggetto per strada quando il nipote della vittima aveva iniziato ad inseguirlo chiamando la polizia. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19414/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris